Ordinanza n. 16/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensiva e/o concessione di idonea misura cautelare - dell’ordinanza a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Torino di Sangro n. 13 dell’11.7.2025 con relativa allegata planimetria, come notificata ai sig.ri Iacobitti e Ranieri a mezzo di raccomandata a/r il 23 luglio 2025 e alla sig.ra Di Florio a mani il 19 luglio 2025, con cui viene ingiunto ai medesimi ricorrenti di provvedere, entro il termine perentorio di novanta (90) giorni, alla rimozione del manufatto (casa) mobile A (A1) insistente sulla particella n. 4486 del mappale n. 15 e sita all’interno della struttura turistico-ricettivo sita in c.da Palude in Torino di Sangro (CH) e al ripristino integrale dei luoghi; - della nota dell’Ufficio tecnico del Comune di Torino di Sangro, protocollo in uscita n. 0010001 in data 01.10.2025, con cui non è stata accolta la richiesta dei ricorrenti di completamento della mobilità a quattro ruote della casa mobile A (A1) ed è stato confermato integralmente il contenuto dell’ordinanza n. 13/2025; - di ogni altro atto prodromico, consequenziale e/o connesso anche se allo stato non conosciuto e in particolare, per quanto di interesse: la nota comunale prot. n. 11898 del 4.12.2024 di comunicazione di avvio del procedimento per l’accertamento di eventuali violazioni urbanistiche e/o edilizie all’interno del campeggio di C.da Palude di Torino di Sangro, la nota dell’Ufficio tecnico comunale prot. 12639 del 30.12.2024 di comunicazione dell’ulteriore sopralluogo per la data del 15.1.2025, i vari verbali di sopralluogo nel campeggio compresa la relazione accompagnatoria della Polizia locale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di rimozione e ripristino dei luoghi relativa a una casa mobile, nonché nota comunale di conferma dell’ordine demolitorio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Torino di Sangro che ingiungeva la rimozione, entro novanta giorni, del manufatto denominato casa mobile A (A1), insistente su una particella ubicata all’interno di una struttura turistico-ricettiva, e il ripristino integrale dei luoghi. È stata altresì contestata la successiva nota con cui il Comune non accoglieva la richiesta di completamento della mobilità a quattro ruote del manufatto e confermava integralmente l’ordinanza, oltre agli atti prodromici, inclusi la comunicazione di avvio del procedimento, la comunicazione di sopralluogo e i verbali di sopralluogo con la relazione della Polizia locale. Il testo non espone specifici motivi di ricorso, ma dalla domanda cautelare emerge la contestazione della qualificazione del manufatto come nuova costruzione soggetta a rimozione, con implicita prospettazione della sua natura di casa mobile.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di tutela cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, il manufatto è stato ritenuto riconducibile al concetto di nuova costruzione, poiché non presenta caratteristiche effettive di casa mobile: risultano assenti meccanismi idonei a consentirne lo spostamento e sono presenti l’allacciamento non rimovibile alle reti tecnologiche e un ancoraggio funzionalmente stabile al suolo. Tali elementi fanno ritenere che il manufatto non sia destinato a soddisfare esigenze meramente temporanee. Il periculum non è stato espressamente esaminato, essendo sufficiente l’assenza del fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento alla necessità del fumus boni iuris; la sua insussistenza ha comportato il rigetto della sospensiva.
d.P.R. 380/2001
Il manufatto è stato valutato, in via sommaria, alla luce della nozione edilizia di nuova costruzione, ritenuta applicabile in presenza di stabile ancoraggio al suolo, collegamenti non rimovibili alle reti tecnologiche e assenza di effettiva mobilità.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione edilizia di un manufatto come casa mobile, non è sufficiente la sua denominazione o la formale destinazione alla mobilità: occorre verificare l’effettiva presenza di meccanismi che ne consentano lo spostamento.
- Un manufatto collocato in modo funzionalmente stabile sul suolo, privo di dispositivi effettivi di spostamento e collegato in modo non rimovibile alle reti tecnologiche può essere qualificato come nuova costruzione, anziché come struttura temporanea o casa mobile.
- L’ancoraggio stabile al suolo e l’assenza di mobilità effettiva costituiscono elementi sintomatici della destinazione non meramente temporanea del manufatto e possono giustificare, in sede cautelare, la valutazione negativa del fumus boni iuris rispetto all’impugnazione dell’ordine di rimozione.
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