Cassazione Penale, Sentenza n. 17825/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per reati contro il patrimonio (artt. 624, 625 c.p.) sollevando tre censure principali: 1) vizio motivazionale e violazione di legge perché il giudice di primo grado avrebbe subordinato l'ammissione alle prove (benefici/processi alternativi) al risarcimento integrale del danno e poi dichiarato la decadenza dal beneficio senza accertare le condizioni economiche dell'imputato; 2) mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità ai sensi dell'art. 54 c.p., atteso il presunto stato di vittima di usura (richiamati provvedimenti prefettizi) e la situazione di bisogno; 3) erronea qualificazione della recidiva specifica infraquinquennale e mancato riconoscimento prevalente delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare: il primo motivo è inammissibile per violazione di legge non dedotta in appello (art. 606, comma 3 c.p.p.); il secondo è inammissibile per genericità e perché lo stato di necessità richiede elementi di attualità e inevitabilità del pericolo, che non discendono automaticamente da misure amministrative o dallo stato di indigenza; il terzo motivo è inammissibile perché la motivazione della corte territoriale circa l'aumentata pericolosità e la valutazione comparativa delle circostanze è congrua e non arbitraria. Conseguentemente il ricorso è respinto, si applicano i principi delle Sezioni Unite relativi all'inammissibilità e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Articolo richiamato come capostipite del reato contestato (reato contro il patrimonio) nella sentenza di merito; la Cassazione non entra nel merito della valutazione di fatto avendo dichiarato il ricorso inammissibile.
art. 625, primo comma, n. 2 e 7 c.p.
Ulteriori specificazioni del titolo di reato contestato nella sentenza di merito; la Corte di legittimità non ha esaminato nel merito la sussistenza degli elementi di reato a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 54 c.p.
La norma sulla causa di giustificazione dello stato di necessità è stata richiamata dalla difesa: la Cassazione rileva che lo stato di necessità richiede elementi di attualità e inevitabilità del pericolo e non può essere desunto automaticamente da provvedimenti amministrativi o dallo stato di indigenza.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma citata dal ricorrente per delimitare l'impugnazione in cassazione; richiamata a indicare i limiti entro cui il ricorso è stato proposto.
art. 606, comma 3 c.p.p.
Applicata per dichiarare inammissibile il primo motivo poiché denuncia una violazione di legge non dedotta nel grado d'appello; conferma il principio che in Cassazione non sono esaminabili questioni non previamente dedotte quando richiesto.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'ammenda alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per irrogare euro 3.000,00.
D.l. 28/10/2020, n. 137, convertito con L. 18/12/2020, n. 176, art. 23, comma 8
Richiamato in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale; il procedimento ha tenuto conto degli adempimenti previsti dalla norma transitoria.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40150/2018 e citate)
Richiamati i principi sulle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (il procedimento non è 'pendente') e sulla ripartizione degli oneri di corretto esercizio dell'impugnazione; la Corte specifica che la parte deve attivarsi correttamente e il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri del giudice di legittimità.
Massime di principio
- In cassazione è essenziale che le questioni dedotte siano state formulate e sviluppate già nei gradi precedenti: censure nuove o non sollevate in appello possono determinare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- La causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 c.p.) richiede elementi di attualità e inevitabilità del pericolo; la semplice indigenza o il richiamo a provvedimenti amministrativi non sono automaticamente idonei a fondarla.
- La valutazione comparativa tra circostanze aggravanti e attenuanti è attività discrezionale del giudice di merito e, se adeguatamente motivata, sfugge al sindacato di legittimità in Cassazione salvo vizi di illogicità o arbitrarietà.
- Quando si contesta la recidiva è necessario fornire elementi specifici e puntuali: l'affermazione di pericolosità aumentata richiede adeguata motivazione e prova delle condanne pregresse per consentire sindacato in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende); pertanto è importante curare forma, contenuto e tempestività dell'impugnazione per evitare esiti penalizzanti.
- La parte che impugna ha l'onere di attivare correttamente il rapporto processuale d'impugnazione; il mancato rispetto delle regole processuali può 'paralizzare' l'esame delle questioni nel giudizio di legittimità.
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