Cassazione Penale, Sentenza n. 28898/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto applicabile il principio di diritto citato, ha rilevato che la remissione e la sua accettazione sono state regolarmente effettuate (27 marzo 2024, Sezione di PG - aliquota Carabinieri della Procura presso il Tribunale di Massa) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati. Ha inoltre posto le spese del procedimento a carico dei querelati ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna confermata in appello per i reati di cui all'art.595, commi primo e terzo, cod. pen., deducendo l'estinzione dei reati in conseguenza della remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per proporre impugnazione. Hanno invocato il principio di diritto che ammette il ricorso per cassazione anche con la finalità di introdurre nel processo la remissione di querela validamente accettata nel periodo intercorrente tra la sentenza impugnata e la scadenza del termine per l'impugnazione.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
norma sostanziale relativa al reato di ingiuria/reati della stessa categoria contestati; il giudizio si riferisce alla materia del reato ma l'estinzione è collegata alla remissione della querela
art. 340 cod. proc. pen.
criterio di ripartizione delle spese processuali: in mancanza di deroga pattizia, le spese sono a carico dei querelati quando i reati si estinguono per remissione di querela
giurisprudenza: Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente (Rv. 268625)
principio di diritto accertato dalla Corte: è ammissibile il ricorso per cassazione motivato anche esclusivamente dall'introduzione della remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la proposizione dell'impugnazione
Massime di principio
- La remissione della querela estingue il reato querelabile anche se intervenuta dopo la sentenza impugnata, purché accettata prima della scadenza del termine per proporre impugnazione.
- È ammissibile proporre ricorso per cassazione con la finalità esclusiva di far valere nel processo la remissione della querela intervenuta nel periodo utile; la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando l'estinzione è intervenuta e documentata.
- La tempestività (intervenuta prima della scadenza del termine per l'impugnazione) e la regolarità formale dell'accettazione della remissione sono requisiti decisivi: è necessario conservare prova certa dell'accettazione (data, ufficio, firma, ricevuta).
- Le conseguenze patrimoniali processuali possono gravare sui querelati: in assenza di diverso accordo, le spese vengono poste a carico dei querelati ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
- Se si trova in una situazione analoga, è consigliabile agire tempestivamente per ottenere e documentare l'accettazione della remissione di querela e valutare l'impugnazione anche solo per introdurre tale remissione nel processo di fronte alla Cassazione.
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