Sentenza del 15/07/2019 n. 4289 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Definizione - Sentenza - Nullità - Irregolare notifica fissazione udienza e appello - Rilevazione - Ricorso per revocazione - Esclusione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa questione non può essere fatta valere mediante ricorso per revocazione, poiché il vizio non integra un errore di fatto revocatorio. È invece ammissibile il ricorso per cassazione, quale mezzo destinato all’accertamento dei vizi di legittimità e, in particolare, della nullità derivante dall’irregolare notifica e dalla mancata regolare instaurazione del contraddittorio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata denunciata l’irregolare notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, vizio che incide sulla regolare instaurazione del contraddittorio e del rapporto processuale. Tale irregolarità comporta la nullità della sentenza emessa senza una valida partecipazione o conoscibilità del procedimento da parte della parte interessata. La mancata rilevazione della nullità non costituisce errore di fatto ai fini della revocazione, perché non riguarda l’erronea percezione di fatti introdotti dalle parti, ma un vizio processuale relativo alla validità del procedimento.
Norme richiamate
Disciplina processuale tributaria sulla notificazione e sulla fissazione dell’udienza
La regolare notificazione degli atti processuali e dell’avviso di fissazione dell’udienza è necessaria per garantire il contraddittorio. La sua irregolarità può determinare la nullità della sentenza.
Disciplina della revocazione delle sentenze
La revocazione è ammessa per specifici errori di fatto, ma non per vizi concernenti la regolare instaurazione del rapporto processuale o la validità delle notificazioni.
Disciplina del ricorso per cassazione
Il ricorso per cassazione è il rimedio appropriato per dedurre e far accertare vizi di legittimità, inclusa la nullità processuale derivante da irregolare notifica o da violazione del contraddittorio.
Cassazione n. 11487/2013
Conferma che la mancata rilevazione della nullità derivante dall’irregolare notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza non costituisce errore di fatto revocatorio, ma vizio deducibile esclusivamente mediante ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando la contestazione riguarda la notifica degli atti o la regolare instaurazione del contraddittorio, si tratta normalmente di un vizio processuale e non di un errore di fatto.
- La nullità della sentenza per mancata o irregolare comunicazione dell’udienza deve essere fatta valere attraverso il rimedio processuale previsto per i vizi di legittimità, normalmente il ricorso per cassazione.
- La revocazione non è utilizzabile per correggere omissioni o errori del giudice relativi alla validità del procedimento, salvo che ricorrano specifici presupposti previsti dalla legge.
- In situazioni analoghe è necessario verificare tempestivamente la regolarità della notifica, la conoscibilità dell’udienza e il rispetto del contraddittorio, poiché tali elementi possono incidere sulla validità dell’intera sentenza.
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