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Sentenza

Sentenza n. 139/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento 1) del provvedimento unico finale del Responsabile del SUAPE di Golfo Aranci n. 159 del 22 dicembre 2021, prot. n. 16981 (doc. all. n. 1) con il quale è stata rigettata la domanda di autorizzazione posizionamento di una struttura stagionale completamente rimovibile ad uso chiosco bar e alcuni gazebo ed ombrelloni in località “Spiaggia Bianca”; degli atti presupposti, successivi e/o comunque connessi e, in particolare: 2) del parere negativo superabile del Servizio Tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est in data 14 dicembre 2021, prot. n. 62772 (doc. all. n. 2); 3) del parere negativo della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro (SABAP) in data 14 dicembre 2021, prot. MIC|MIC_SABAP-SS|14/12/2021|0018190-P (doc. all. n. 3); 4) del verbale della conferenza di servizi sincrona del 14 dicembre 2021 e dei pareri espressi in quella sede dalla SABAP per le province di Sassari e Nuoro e dal Servizio Tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est (doc. all. n. 4).

Giustizia amministrativa202200153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento unico finale di rigetto della domanda di autorizzazione per il posizionamento di una struttura stagionale completamente rimovibile ad uso chiosco bar, gazebo e ombrelloni presso Spiaggia Bianca, nonché i pareri paesaggistico e archeologico negativi e gli atti della conferenza di servizi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento unico finale del Responsabile del SUAPE del Comune di Golfo Aranci, con il quale era stata rigettata la domanda di autorizzazione per il posizionamento di una struttura stagionale completamente rimovibile ad uso chiosco bar, oltre a gazebo e ombrelloni. Erano stati impugnati anche il parere negativo del Servizio Tutela del paesaggio della Regione Sardegna, il parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e il verbale della conferenza di servizi sincrona, unitamente agli atti presupposti, successivi e connessi. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 29 novembre 2025, il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese. Il Comune ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse, rimettendosi al Collegio sulle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il Collegio ha ritenuto di dover applicare il principio dispositivo e non ha quindi esaminato nel merito i vizi dedotti contro il provvedimento SUAPE, i pareri e gli atti della conferenza di servizi. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione dell'esito in rito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria; il testo non esplicita ulteriori effetti interpretativi.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e tale circostanza non è contestata, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di merito.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è valutata dal giudice amministrativo in applicazione del principio dispositivo, sicché il giudizio non può proseguire per una decisione di merito in assenza dell'interesse attuale alla pronuncia.
  • In presenza di un esito in rito derivante dalla sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite quando le circostanze del giudizio lo giustifichino.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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