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Sentenza

Sentenza n. 591/2026 - Torino, Sezione 3

per l’accertamento del diritto degli odierni ricorrenti, ciascuno per la parte di competenza, al riconoscimento dei benefici economici di cui all’art. 6 bis comma 2 del d.l. n. 387 del 1987, ed il conseguente obbligo dell’ente previdenziale di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata oltre gli interessi legali;

Giustizia amministrativa202401462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (personale in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, già appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri, sono stati collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi. Hanno chiesto l'accertamento del diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, ai fini della rideterminazione del trattamento di fine servizio, oltre agli interessi legali. La controversia riguardava l'interpretazione coordinata della disciplina applicabile al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda. In particolare, i ricorrenti sostenevano che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, relativo all'attribuzione onerosa dei sei aumenti periodici al personale cessato a domanda, operasse ai soli fini pensionistici e non escludesse il beneficio ai fini del trattamento di fine servizio; che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 fosse applicabile anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare; e che l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non avesse fatto rivivere la precedente formulazione restrittiva dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, disciplinando gli aumenti periodici ai fini pensionistici e prevedendo il pagamento della contribuzione residua per il personale cessato a domanda, non sia applicabile alla liquidazione del trattamento di fine servizio. Il beneficio ai fini del TFS è invece regolato dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, disposizione applicabile a tutto il personale delle forze di polizia, sia a ordinamento civile sia militare. L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990, disposta dall'art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010, non determina la reviviscenza della precedente disciplina restrittiva dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, in assenza di un'espressa previsione legislativa. L'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 conferma inoltre la persistente applicabilità dell'art. 6-bis alle forze di polizia a ordinamento militare. Poiché la documentazione dimostrava che i ricorrenti avevano maturato i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile, il TAR ha accertato la spettanza del beneficio ai fini del TFS e ha condannato l'INPS alla corresponsione degli emolumenti dovuti, oltre agli interessi legali. Le spese di lite sono state poste a carico dell'INPS e liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472

    Al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile

    La disposizione riconosce i sei scatti stipendiali, ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.

  • art. 21 l. 7 agosto 1990, n. 232

    Ha modificato l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel quadro dell'estensione e dell'omogeneizzazione dei benefici economici e previdenziali del comparto difesa e sicurezza.

  • art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165

    I sei aumenti periodici di stipendio sono attribuiti ... con esclusione del collocamento in congedo a domanda; gli aumenti periodici ... sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale

    La disciplina riguarda l'attribuzione degli aumenti ai fini pensionistici e non incide sul diritto ai sei scatti ai fini della liquidazione del TFS disciplinato dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387

    Conferma la persistente applicabilità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    legge 8 agosto 1990, n. 231, esclusi articoli 4; 5, commi 1 e 2; 7; 9 e 10

    L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, in mancanza di un'espressa previsione legislativa ripristinatoria.

  • art. 1, comma 15-bis, d.l. 16 settembre 1987, n. 379, convertito dalla l. 14 novembre 1987, n. 468

    La precedente disciplina restrittiva, che limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, non è tornata in vigore per effetto dell'abrogazione della norma modificativa.

Massime di principio

  • Il personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda ha diritto ai sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio quando abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile, secondo l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina gli aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici e non esclude né sostituisce il beneficio dei sei scatti previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine servizio.
  • L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica al personale delle forze di polizia sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare; per quest'ultimo, l'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 ne conferma espressamente la persistente applicazione.
  • L'abrogazione di una disposizione modificativa non fa rivivere la precedente disciplina già abrogata, salvo che il legislatore disponga espressamente la reviviscenza; pertanto, l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non ripristina la formulazione restrittiva dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987.
  • L'INPS è il soggetto competente a calcolare, liquidare e corrispondere il trattamento di fine servizio, anche quando, per la quantificazione, utilizzi atti formati dall'amministrazione di provenienza del dipendente.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiPrincipio di legalità e tipicità

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