Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/04/2018 n. 8474 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la cartella di pagamento relativa alla TA.RI. dell'anno 2004. La CTR aveva ritenuto non provata la regolare notificazione dell'avviso di pagamento prodromico alla cartella, poiché l'avviso di ricevimento prodotto da AMA non indicava il numero della raccomandata, le generalità del destinatario né l'indirizzo di recapito. AMA ha impugnato la decisione deducendo: motivazione insufficiente o apparente della sentenza; introduzione in appello di eccezioni nuove; omesso esame di un fatto decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di AMA. Ha ritenuto adeguata la motivazione della CTR, ha escluso che GeGa avesse introdotto una nuova eccezione in appello e ha chiarito che, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato ai casi di violazione del minimo costituzionale o di omesso esame di un fatto storico decisivo. È stato inoltre disposto, a carico della ricorrente, il versamento dell'ulteriore contributo unificato; nessuna pronuncia sulle spese, poiché gli intimati non si sono difesi.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La decisione deve essere motivata; la motivazione è sufficiente quando consente di comprendere il percorso logico e giuridico seguito dal giudice, senza necessità di confutare espressamente ogni argomento della decisione precedente.

  • Art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve indicare concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    In appello non possono essere proposte domande ed eccezioni nuove; tuttavia, l'esplicitazione o lo sviluppo di una contestazione già formulata in primo grado non costituisce nuova eccezione.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012

    In Cassazione è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione, mentre non sono più autonomamente censurabili l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo il superamento del minimo costituzionale.

  • Art. 111, comma 6, Cost.

    Ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato; la motivazione solo apparente, incomprensibile o radicalmente contraddittoria determina un vizio rilevante.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, modificato dalla L. n. 228 del 2012

    In caso di rigetto integrale o inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Quando una cartella di pagamento presuppone un precedente avviso o atto impositivo, l'ente impositore o l'agente della riscossione deve dimostrare la regolare notificazione dell'atto presupposto.
  • Un avviso di ricevimento privo di elementi essenziali, quali numero della raccomandata, destinatario e indirizzo di consegna, può essere ritenuto inidoneo a provare l'effettiva notificazione.
  • La contestazione della mancata notifica dell'atto presupposto, se già formulata in primo grado, può essere precisata o sviluppata in appello senza costituire eccezione nuova.
  • In Cassazione non è sufficiente lamentare genericamente una motivazione insufficiente o non condivisa: occorre indicare una motivazione apparente, incomprensibile, radicalmente contraddittoria oppure l'omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo.
  • La mancata prova della notifica dell'atto presupposto può compromettere la legittimità della successiva cartella, soprattutto quando il contribuente non abbia avuto una precedente e valida conoscenza della pretesa tributaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.