Sentenza n. 832/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 229/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota comunale che ha escluso l'obbligo di riesaminare e annullare in autotutela ordinanze di demolizione divenute definitive per effetto del giudicato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari di fabbricati abusivi hanno appellato la sentenza del TAR Piemonte che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la nota con cui il Comune aveva ritenuto insussistente l'obbligo di provvedere su un'istanza di riesame e annullamento in autotutela di precedenti ordinanze di demolizione. Gli appellanti hanno dedotto error in iudicando, violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 l. n. 241/1990, illegittimità della nota comunale, eccesso di potere e incompetenza, chiedendo la riforma della sentenza e l'annullamento della nota. Le ordinanze di demolizione erano già state confermate da sentenze del Consiglio di Stato passate in giudicato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la decisione di primo grado, ritenendo infondate le censure. Ha affermato che non sussiste, in via generale, un obbligo dell'amministrazione di provvedere sulle istanze di riesame di atti sfavorevoli già adottati, poiché l'autotutela è esercitabile d'ufficio e con ampia discrezionalità, soprattutto quanto all'an, mentre le sollecitazioni del privato non hanno valore giuridicamente cogente. L'art. 21-nonies l. n. 241/1990 configura l'annullamento d'ufficio come una mera possibilità e tale assetto tutela la certezza dei rapporti giuridici e la regola di inoppugnabilità degli atti non tempestivamente contestati. Nel caso concreto, la formazione del giudicato sulle ordinanze di demolizione escludeva qualsiasi obbligo comunale di riesame; conseguentemente, non era configurabile neppure il silenzio-rifiuto né il rimedio previsto dall'art. 117 c.p.a. Gli appellanti sono stati condannati solidalmente al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
L'annullamento d'ufficio costituisce un potere officioso e ampiamente discrezionale dell'amministrazione; la mera istanza privata di riesame non genera, di regola, un obbligo giuridico di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Il rimedio avverso il silenzio non è esperibile quando l'amministrazione non ha l'obbligo di pronunciarsi su una sollecitazione di autotutela.
art. 97 Cost.
Richiamato dagli appellanti quale parametro di legittimità, senza che il giudice ne riconosca la violazione.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dagli appellanti in relazione all'obbligo di motivazione, senza che il giudice ravvisi una violazione.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza privata di riesame o di annullamento d'ufficio di un provvedimento sfavorevole non determina, di regola, un obbligo giuridico dell'amministrazione di avviare o concludere un procedimento, poiché l'autotutela è esercitata d'ufficio e con ampia discrezionalità, soprattutto nella scelta stessa se intervenire.
- L'assenza di un obbligo di provvedere su una mera sollecitazione di autotutela esclude la configurabilità del silenzio-rifiuto e l'esperibilità dell'azione avverso il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a.
- La formazione del giudicato su un provvedimento amministrativo rafforza l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e impedisce di configurare, a fronte di una successiva istanza di riesame, un obbligo dell'amministrazione di rimettere in discussione il proprio operato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 250/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 251/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 252/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →