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Sentenza

Sentenza n. 255/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione, della Determinazione dirigenziale 23.1.2025, n. 392, a firma del Dirigente della Direzione Urbanistica del Comune di Genova, avente ad oggetto “Conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 10/2012 e s.m.i. CDS 9007/2023 – Polo urbano Champagnat – Riqualificazione con realizzazione di nuova struttura commerciale MSV – polo ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale e medicina dello sport – riqualificazione e potenziamento del centro sportivo in via Caprera 1, Genova. Richiedenti: Genova Sport & Leisure Management S.r.l. e Boccadasse RE S.r.l. Determinazione di conclusione positiva del procedimento”.

Giustizia amministrativa202500634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale di conclusione positiva della conferenza di servizi relativa alla riqualificazione del complesso Champagnat, comprendente una nuova media struttura di vendita, nonché autorizzazione commerciale all’apertura della struttura

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare di un esercizio alimentare al dettaglio, ha impugnato la determinazione comunale di conclusione positiva della conferenza di servizi e l’autorizzazione commerciale relativa alla nuova media struttura di vendita. Ha dedotto cinque motivi: violazione della disciplina urbanistica dell’ambito SIS-S del PUC di Genova, che non avrebbe consentito la destinazione commerciale salvo il ricorrere delle condizioni per un grande polo urbano; erronea qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia anziché nuova costruzione, con realizzazione di nuovi volumi non consentiti; conseguente omessa applicazione degli standard urbanistici previsti per l’urbanizzazione; inadeguatezza dello studio di impatto viabilistico, ritenuto non conforme alle linee guida comunali; violazione dei limiti massimi di superficie di vendita previsti dalla disciplina regionale e urbanistica commerciale. Le parti resistenti hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di interesse qualificato ad agire, sostenendo che la ricorrente non avesse dimostrato un pregiudizio concreto e significativo derivante dall’insediamento della nuova struttura. La ricorrente ha prodotto una relazione di geomarketing fondata su un’isocrona di un minuto in automobile e ha prospettato una futura redditività negativa, mentre le resistenti hanno contestato la sovrapposizione dei bacini di utenza, evidenziando la presenza di altri esercizi concorrenti, la differenziazione dei segmenti di mercato e la diversa natura della clientela, prevalentemente pedonale o di vicinato, dell’esercizio della ricorrente.

La decisione

Il TAR ha esaminato preliminarmente l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse ad agire e l’ha accolta, senza esaminare i cinque motivi di illegittimità dedotti contro gli atti urbanistico-commerciali. Ha affermato che legittimazione e interesse al ricorso sono condizioni autonome e che la vicinitas, anche ove sussistente, non dimostra automaticamente l’interesse, consistente nello specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. Nel caso concreto la distanza di circa 659-800 metri escludeva una vicinitas propriamente edilizia e la posizione della ricorrente era riconducibile a un interesse commerciale. Tale interesse richiede la concreta coincidenza o sovrapposizione dei bacini di utenza e la rigorosa prova di un pregiudizio significativo, non presumibile. La relazione di geomarketing prodotta dalla ricorrente è stata ritenuta generica e priva di adeguato riscontro contabile; inoltre, la presenza di altre due medie strutture di vendita, la differenziazione dei segmenti di mercato e la diversa modalità di fruizione dell’esercizio della ricorrente impedivano di ritenere provata un’importante interferenza commerciale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 10 l.r. Liguria n. 10/2012

    Norma posta a fondamento del procedimento unico e della conferenza di servizi, la cui violazione è stata dedotta dalla ricorrente ma non esaminata nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 3 d.P.R. n. 380/2001

    Norma richiamata nei motivi relativi alla qualificazione dell’intervento edilizio, non esaminata nel merito.

  • art. 7 Norme generali del PUC del Comune di Genova

    Disposizione invocata dalla ricorrente in tema di standard urbanistici, senza esame del merito da parte del TAR.

  • art. 19 l.r. Liguria n. 1/2007

    Disposizione richiamata in relazione ai limiti commerciali, non esaminata per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 31, comma 2, d.l. n. 201/2011

    Richiamato dal TAR quale espressione del principio generale di libertà di concorrenza, con conseguente interpretazione restrittiva delle limitazioni all’accesso alla tutela giurisdizionale fondate sull’interesse commerciale.

  • artt. 101 e 102 TFUE

    Richiamati dal TAR per sottolineare che la libertà di concorrenza costituisce principio generale e che le eccezioni devono essere interpretate restrittivamente.

Massime di principio

  • La legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso sono condizioni autonome dell’azione: la vicinitas può rilevare ai fini della legittimazione, ma non dimostra automaticamente l’interesse concreto e attuale, che richiede la prova dello specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.
  • Nel contenzioso promosso da un operatore economico contro l’autorizzazione di una nuova attività concorrente, la cosiddetta vicinitas commerciale richiede la dimostrazione concreta della possibile sovrapposizione dei bacini di utenza e di un pregiudizio significativo al volume d’affari; il danno non può essere presunto dalla mera operatività nel medesimo settore.
  • La coincidenza dei bacini commerciali deve essere apprezzata caso per caso, considerando, tra gli altri elementi, la distanza, le modalità di accesso e fruizione degli esercizi, la disponibilità di parcheggi, il segmento di mercato, la tipologia della clientela e la presenza di ulteriori operatori concorrenti.
  • Una relazione di geomarketing basata su un’unica isocrona, non corroborata da dati economici, contabili o da altri elementi probatori attendibili, non è sufficiente a dimostrare l’interesse concreto al ricorso né un pregiudizio commerciale significativo.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblica

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