Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20624/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte relativa alla qualificazione del reato (primo motivo) e ha invece accolto il secondo motivo relativo alla pena sostitutiva: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni sostitutive e ha rinviato per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Torino; per il resto ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

1) Il ricorrente contestava la qualificazione del fatto come furto in abitazione (art. 624-bis c.p.), deducendo l'assenza del nesso funzionale tra l'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento dei beni; sosteneva che era entrato dopo l'effrazione solo per bivaccare con i correi e che il rinvenimento del suo DNA su oggetti non prova il coinvolgimento nell'effrazione. 2) Il ricorrente contestava il diniego della pena sostitutiva della detenzione domiciliare (art. 545-bis c.p.p., art. 58 e 59 l. 689/81 e con richiamo alla disciplina introdotta dal d.lgs. n.150/2022), lamentando che la Corte di appello aveva rigettato la richiesta basandosi su un generico richiamo ai precedenti penali senza adeguata motivazione, senza valutare la personalità del condannato né avvalersi dei poteri istruttori (art. 545-bis) per acquisire elementi utili alla prognosi.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Delimitazione della fattispecie di furto in abitazione richiede accertamento del nesso funzionale tra l'introduzione nell'immobile e l'impossessamento dei beni; questioni probatorie sul coinvolgimento personale devono essere adeguatamente valutate dai giudici di merito

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice poteri istruttori e di acquisizione di informazioni dall'ufficio di esecuzione penale esterna e del programma di trattamento, da utilizzare anche per valutare l'applicabilità delle pene sostitutive

  • art. 20-bis cod. pen.

    Citato dalla difesa nell'ambito della motivazione sulla personalità e per la valutazione della misura, nella sentenza la norma non è stata sviluppata ma rientra nel quadro delle disposizioni da considerare nella prognosi

  • art. 53 l. 24/11/1981 n. 689

    Elenca le pene sostitutive che possono essere applicate in luogo della detenzione breve; la loro applicazione deve essere correlata all'entità della pena inflitta e alla concreta prospettiva rieducativa

  • art. 58 l. 24/11/1981 n. 689

    Stabilisce i criteri per la prognosi negativa che ostano all'applicazione delle pene sostitutive; il giudice deve motivare la correlazione tra fattori ostativi (es. precedenti) e l'incapacità del condannato di rispettare le prescrizioni della pena sostitutiva

  • art. 59 l. 24/11/1981 n. 689

    Individua circostanze soggettive ostative all'applicazione delle pene sostitutive; la loro valutazione deve essere specifica e non meramente evocativa

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena che il giudice deve tenere presenti anche quando valuta la sostituibilità della pena detentiva con una pena alternativa; la prognosi deve fare riferimento ai criteri di cui all'art.133

  • d.lgs. 10/10/2022 n. 150 (Riforma Cartabia), art. 95

    Disposizioni sulle pene sostitutive più favorevoli si applicano anche ai procedimenti pendenti; impone al giudice d'appello l'obbligo di valutare le condizioni per l'applicazione delle pene sostitutive

  • D.P.R. 30/06/2002 n. 309 e successive (richiami normativi alla l. 689/81)

    Nel contesto della sentenza viene fatto richiamo alla normativa sulle pene sostitutive e alle modalità di esecuzione e controllo di tali misure

Massime di principio

  • Se in sede di appello la pena viene ridotta entro i limiti applicabili alle pene sostitutive, il giudice d'appello è obbligato a valutare espressamente la sussistenza delle condizioni per la loro applicazione, ai sensi del d.lgs. n.150/2022 (Riforma Cartabia).
  • Il rigetto dell'istanza di pena sostitutiva non può fondarsi esclusivamente su un generico richiamo a precedenti penali: il giudice deve motivare in che modo natura, numero ed epoca dei precedenti incidono sulla capacità del condannato di rispettare le prescrizioni della pena sostitutiva.
  • Il giudice deve usare, se necessario, i poteri istruttori previsti dall'art. 545-bis c.p.p. per acquisire informazioni dall'ufficio di esecuzione penale esterna e dal programma di trattamento, così da fondare una prognosi adeguata e documentata.
  • La valutazione sulla sostituibilità della pena deve correlare l'elemento ostativo individuato (es. recidiva o precedenti) con la specifica pena sostitutiva richiesta, tenendo conto della sua maggiore o minore capacità restrittiva e degli strumenti di controllo che la accompagnano.
  • Non esiste automatismo tra entità della pena e applicazione della pena sostitutiva: la decisione richiede una valutazione complessiva, approfondita e motivata volta a verificare la prospettiva rieducativa e la probabilità di adempimento delle prescrizioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.