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Sentenza

Sentenza n. 866/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ricalcolo del prelievo supplementare latte per l’annata 1999/2000, con quantificazione della pretesa in euro 55.833,01

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento di AGEA del 12 dicembre 2022, adottato dopo che il Consiglio di Stato aveva annullato l’imputazione del prelievo supplementare relativa alla campagna lattiera 1999/2000. Ha chiesto l’annullamento, ovvero la dichiarazione di inefficacia o nullità, del ricalcolo; in subordine, la riduzione della pretesa e la rideterminazione del tasso di interesse. Nel corso del giudizio è sopravvenuto l’art. 10-bis d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023, che ha previsto uno specifico meccanismo di ricalcolo del prelievo e ha stabilito che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione fossero prive di effetto e sostituite da quelle effettuate secondo la nuova disciplina. AGEA ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere; la ricorrente ha aderito alla richiesta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. Il provvedimento impugnato, notificato il 12 dicembre 2022, è divenuto privo di effetto ope legis dall’11 agosto 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 69/2023, in forza della disposizione che ha reso inefficaci le comunicazioni di ricalcolo già notificate e ne ha previsto la sostituzione con nuovi ricalcoli conformi alla disciplina sopravvenuta. Venuto meno l’effetto dell’atto impugnato, è venuto meno anche l’interesse della ricorrente alla sua impugnazione. Le spese di giudizio sono state compensate per la peculiarità della vicenda e per la sopravvenienza legislativa.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023

    Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.

    La disposizione ha determinato ex lege l’inefficacia delle comunicazioni di ricalcolo AGEA anteriori all’entrata in vigore della legge di conversione e la loro sostituzione con nuovi ricalcoli effettuati secondo il meccanismo previsto dalla norma.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; tale effetto è stato ritenuto sussistente perché l’atto impugnato era divenuto inefficace per legge.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 3 del regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione

    Richiamato dall’art. 10-bis d.l. 69/2023 quale disciplina degli interessi da rideterminare contestualmente al nuovo calcolo del prelievo.

  • art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001

    Richiamato dall’art. 10-bis d.l. 69/2023 ai fini della rideterminazione degli interessi sul prelievo supplementare.

  • art. 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004

    Richiamato dall’art. 10-bis d.l. 69/2023 ai fini della rideterminazione degli interessi sul prelievo supplementare.

Massime di principio

  • Quando una disposizione legislativa sopravvenuta rende inefficace ope legis l’atto amministrativo impugnato e ne prevede la sostituzione con un nuovo atto, viene meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione dell’atto originario e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La sostituzione legislativa dell’atto amministrativo impugnato non comporta l’accoglimento della domanda di annullamento, ma determina l’improcedibilità del ricorso quando l’atto non produce più effetti e non residua un’utilità concreta per il ricorrente dalla pronuncia giudiziale.
  • La sopravvenienza normativa che incide direttamente sull’efficacia dell’atto impugnato può giustificare la compensazione delle spese di lite, soprattutto quando la vicenda presenta peculiarità e l’inefficacia deriva da una disciplina legislativa successiva alla proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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