Cassazione Civile, Ordinanza n. 14386/2026 del 15/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un atto di irrogazione immediata di sanzioni doganali emesso nei confronti di più soggetti, per avere importato dalla Cina pezzi e parti di biciclette elettriche e averli poi assemblati e commercializzati come e-bikes, secondo l'Amministrazione in frode ai dazi dovuti sulle biciclette complete. La società ricorrente aveva impugnato l'atto sanzionatorio e, in primo grado, aveva ottenuto accoglimento; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha invece riformato la decisione e respinto l'appello incidentale della contribuente. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 295 c.p.c. e delle norme richiamate in tema di contrabbando e nomenclatura doganale, sostenendo che il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione sia del processo sull'atto presupposto di rettifica doganale sia del procedimento penale sui medesimi fatti, per evitare un indebito esame del merito di un atto ancora sub judice e per la pretesa alternatività tra sanzione amministrativa e penale; (2) violazione delle norme sulla buona fede e sulla presunzione di buona fede del possessore/dichiarante, deducendo che non fosse stata provata la consapevolezza della violazione, essendo state dichiarate le singole parti per ciò che erano e avendo la riclassificazione operato solo ex post; (3) omesso esame del difetto di legittimazione passiva, assumendo che la solidarietà in tema di IVA all'importazione non potesse essere estesa al coobbligato doganale e che la Corte territoriale avesse omesso di decidere sulla dedotta carenza di soggettività passiva. La ricorrente ha anche chiesto rinvio pregiudiziale alla CGUE, invocando una questione di interpretazione del diritto unionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non sussisteva una sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.: quanto al processo penale, la depenalizzazione richiamata dalla ricorrente non era applicabile, trattandosi di ipotesi aggravata di contrabbando; inoltre la clausola "qualora il fatto non costituisca più grave reato" opera in una dimensione individualizzata e non legittima una sospensione per fatti riguardanti altri soggetti. Quanto al processo sull'atto presupposto, la Corte ha richiamato il principio per cui, se il giudizio pregiudicante è definito con sentenza non passata in giudicato, non opera l'art. 295 c.p.c. ma, semmai, l'art. 337, comma 2, c.p.c., con valutazione rimessa al giudice del merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva accertato, sulla base di indagini OLAF e Procura europea e della documentazione, la consapevolezza e l'intento evasivo dei soggetti coinvolti, escludendo anche l'obiettiva incertezza normativa ex art. 10, comma 3, L. 212/2000. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la responsabilità della società non derivava da una mera posizione di rappresentanza indiretta, ma dalla contestata compartecipazione al meccanismo di evasione doganale; pertanto non era pertinente il richiamo alla giurisprudenza unionale sulla sola responsabilità del rappresentante indiretto per IVA all'importazione. È stata altresì esclusa la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, non essendo emerse reali incertezze interpretative sul diritto unionale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 303 TULD
la clausola di esclusione della sanzione amministrativa opera solo se il fatto non costituisce più grave reato e non può essere utilizzata in modo generale o plurisoggettivo per sospendere il giudizio; la disciplina sanzionatoria è stata applicata a un'ipotesi aggravata di contrabbando.
artt. 282 ss. TULD
richiamati dalla ricorrente per sostenere la necessità di sospensione, ma non ritenuti ostativi alla prosecuzione del giudizio.
art. 295 c.p.c.
la sospensione necessaria non era dovuta; quando il rapporto di pregiudizialità riguarda un giudizio già definito con sentenza non passata in giudicato, non si applica l'art. 295 c.p.c., ma eventualmente l'art. 337, comma 2, c.p.c.
art. 337, comma 2, c.p.c.
in presenza di giudizio pregiudicante definito ma non ancora coperto da giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere valutata solo ai sensi di questa norma.
art. 654 c.p.p.
invocato nel primo motivo in relazione ai rapporti tra giudizio penale e giudizio tributario/sanzionatorio, ma non ritenuto decisivo.
art. 211 disp. att. c.p.p.
richiamato unitamente alle norme penali processuali nel primo motivo, senza esito favorevole per la ricorrente.
art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
la depenalizzazione opera per violazioni punite con sola multa o ammenda e per alcune ipotesi aggravate; nel caso concreto non si applica perché viene in rilievo un'ipotesi aggravata di contrabbando.
art. 6 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
richiamato per sostenere l'applicazione della disciplina delle sanzioni amministrative, ma non ritenuto idoneo a fondare la sospensione invocata.
art. 292 TULD
norma incriminatrice del contrabbando richiamata per qualificare la fattispecie come delitto e non come mera violazione depenalizzata.
art. 295 TULD
richiamato per evidenziare l'ipotesi aggravata di contrabbando e la presenza della reclusione in caso di aggravanti, escludendo l'applicabilità della depenalizzazione.
art. 1147 c.c.
invocato dalla ricorrente per la presunzione di buona fede, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la motivazione d'appello.
artt. 1175 c.c. e 1375 c.c.
richiamati dalla ricorrente in tema di correttezza e buona fede, senza incidere sull'esito perché il motivo non si confrontava con l'accertamento di fatto della consapevolezza evasiva.
art. 10, comma 3, L. 212/2000
la Corte di merito aveva escluso l'obiettiva incertezza sulla portata della norma tributaria; la Cassazione valorizza tale statuizione per respingere la doglianza sulla buona fede.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base formale del primo e del secondo motivo di ricorso, entrambi scrutinati come dedotte violazioni di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
base formale del terzo motivo, poi respinto perché la censura non integrava un effettivo omesso esame decisivo.
art. 77 Regolamento UE n. 952/2013
richiamato per contestare la soggettività passiva in materia doganale, ma ritenuto non pertinente nel caso concreto, perché la responsabilità derivava dalla compartecipazione all'evasione.
art. 78 Regolamento UE n. 952/2013
richiamato dalla ricorrente nel tema della soggettività passiva doganale e non accolto come decisivo.
art. 79 Regolamento UE n. 952/2013
richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ne traesse conseguenze favorevoli.
art. 84 Regolamento UE n. 952/2013
richiamato dalla ricorrente nel quadro della dogana unionale, ma non ritenuto decisivo.
art. 201 Direttiva 2006/112/CE
richiamato per sostenere che l'IVA all'importazione non fosse estensibile al coobbligato doganale; la Corte ha escluso la pertinenza del richiamo nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato come norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 267 TFUE
richiamato nell'istanza di rimessione pregiudiziale; la Corte ha negato la necessità del rinvio.
Massime di principio
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non è utilizzabile quando il rapporto di pregiudizialità concerne un giudizio già definito con sentenza non passata in giudicato: in tal caso la valutazione può semmai avvenire ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
- La clausola "qualora il fatto non costituisca più grave reato" nelle sanzioni doganali opera in relazione alla posizione del singolo soggetto sanzionato e non consente di invocare in modo indifferenziato l'esistenza di un procedimento penale riferito ad altri partecipanti alla vicenda.
- La depenalizzazione di cui al d.lgs. n. 8 del 2016 non si applica alle ipotesi aggravate di contrabbando che restano punite come reati; pertanto non è configurabile una preclusione automatica alla sanzione amministrativa invocando l'alternatività tra sanzione penale e amministrativa.
- In tema di responsabilità per violazioni doganali, la responsabilità del coobbligato può fondarsi sulla contestata compartecipazione a un meccanismo evasivo e non soltanto su una formale qualità di rappresentante o importatore.
- La censura di vizio motivazionale o omesso esame è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non scardina l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, specie se fondato su elementi probatori specifici e convergenti.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è dovuto quando la controversia non pone reali dubbi interpretativi sul diritto unionale, ma mira soltanto a contestare l'apprezzamento in fatto o l'applicazione di norme già chiare al caso concreto.
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