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Sentenza

Sentenza n. 3201/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Brescia (sezione prima), n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202305359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia – Brescia che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero e il rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare aveva impugnato la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero, irrogata per avere tenuto un comportamento ritenuto non consono allo status e al grado militare, nonché il successivo rigetto del ricorso gerarchico. In primo grado aveva dedotto: violazione degli artt. 1397 e 1398 del Codice dell'ordinamento militare e degli artt. 97 e 52, comma 3, Cost., per mancata celerità e violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, sviamento, omessa istruttoria e mancata valutazione delle memorie difensive; difetto, carenza e apparenza della motivazione. In appello ha contestato la sentenza del TAR denunciando violazione dell'art. 1398 del d.P.R. n. 90/2010, omessa istruttoria e mancata valutazione delle memorie difensive, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, lesione del diritto di difesa e carenza motivazionale, nonché violazione degli artt. 8 CEDU e 1 del Protocollo addizionale alla CEDU per le conseguenze della sanzione sulla vita professionale e sulla situazione economica.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata la censura relativa al ritardo nell'avvio del procedimento disciplinare: il termine decorre dalla conoscenza dell'infrazione da parte dell'autorità competente, non necessariamente dal giorno del fatto, e l'espressione "senza ritardo" richiede una ragionevole prontezza, da valutare in relazione alla gravità della violazione e alla complessità degli accertamenti. Nel caso concreto l'amministrazione aveva conosciuto i fatti il 22 aprile 2016, mediante la relazione del comandante della stazione, e aveva avviato il procedimento il 7 giugno 2016, entro un termine ritenuto ragionevole. È stata inoltre esclusa la violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 6 CEDU, poiché i criteri Engel non trovano applicazione nel procedimento disciplinare militare. La censura di omessa istruttoria è stata respinta perché gli addebiti erano stati puntualmente contestati, il militare era stato invitato a presentare memorie e tali memorie erano state valutate dall'amministrazione; la contestazione consentiva l'esatta individuazione dei fatti e il pieno esercizio della difesa. È stata esclusa anche la carenza motivazionale: nelle sanzioni disciplinari militari l'obbligo di motivazione è attenuato e risulta assolto quando il provvedimento individua i fatti addebitati, il loro disvalore e la connessione logico-giuridica tra responsabilità accertate e sanzione. Le contestazioni riguardanti la qualificazione dei fatti e la misura della sanzione, ove dirette a incidere sul merito delle valutazioni disciplinari, sono inammissibili. Il rigetto delle censure contro la sanzione ha comportato l'improcedibilità del gravame relativo al rigetto del ricorso gerarchico. L'appellante è stato condannato al pagamento di euro 3.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 1393 d.lgs. 66/2010

    Disciplina i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, prevedendo i casi di autonomia e quelli di pregiudizialità penale.

  • art. 1397 d.lgs. 66/2010

    Richiamato nel quadro normativo relativo all'avvio del procedimento disciplinare militare.

  • art. 1398 d.lgs. 66/2010

    Il procedimento disciplinare di corpo deve essere avviato senza ritardo dalla conoscenza dell'infrazione; la locuzione indica una ragionevole prontezza, non l'immediatezza, da valutare in rapporto alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti.

  • artt. 715, 729 e 732 d.P.R. 90/2010

    Disposizioni regolamentari del testo unico dell'ordinamento militare poste a fondamento della contestazione disciplinare.

  • art. 6 CEDU

    Il Consiglio di Stato ha escluso che i criteri Engel siano applicabili al procedimento disciplinare militare.

  • art. 8 CEDU

    Invocato dall'appellante con riferimento alla tutela della vita privata e professionale; la censura non ha condotto all'accoglimento dell'appello.

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    Invocato dall'appellante per le conseguenze economiche della sanzione; la censura non ha condotto all'accoglimento dell'appello.

  • art. 104 c.p.a.

    Delimita l'effetto devolutivo dell'appello ai motivi e alle questioni trattati in primo grado; il giudice può esaminare direttamente i motivi originari quando l'intero thema decidendum sia devoluto.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Fondamento della condanna dell'appellante alle spese di giudizio secondo il criterio della soccombenza.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare militare l'obbligo di avvio "senza ritardo" non impone la contestazione immediata o contestuale al fatto: il termine decorre dalla conoscenza dell'infrazione da parte dell'autorità competente e la ragionevole prontezza va valutata in relazione alla gravità della violazione e alla complessità degli accertamenti preliminari.
  • La valutazione dell'amministrazione sul momento di instaurazione del procedimento disciplinare appartiene alla discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice soltanto quando risulti manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
  • Una contestazione disciplinare è idonea a garantire il diritto di difesa quando descrive con precisione l'azione o omissione contestata e indica che essa è perseguita a titolo disciplinare, consentendo all'interessato di individuare esattamente l'addebito e formulare le proprie giustificazioni.
  • Nelle sanzioni disciplinari militari l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante l'indicazione dei fatti addebitati, del giudizio di disvalore espresso dall'amministrazione e della connessione logico-giuridica tra responsabilità accertata e sanzione; non è necessaria una confutazione analitica di ogni argomento difensivo quando l'iter valutativo risulti complessivamente adeguato.
  • Le contestazioni sulla qualificazione dei fatti disciplinarmente rilevanti e sulla misura della sanzione sono inammissibili quando mirano a sostituire la valutazione del giudice a quella riservata all'autorità disciplinare, salvo che emergano vizi di manifesta illogicità, arbitrarietà o irragionevolezza.
  • Quando il provvedimento sanzionatorio è ritenuto legittimo, il ricorso contro il successivo atto di rigetto del ricorso gerarchico diviene improcedibile per carenza di autonoma utilità.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaProcedimento disciplinareMotivazione del provvedimentoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDecadenza e tardività

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