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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37209/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per riparazione ex art. 314 cod. proc. pen.: Giganti contestava il rigetto della domanda di riparazione da parte della Corte d'Appello, sostenendo che la domanda dovesse essere valutata ai sensi del comma 2 (ingustizia formale per mancanza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.), non del comma 1. Fatti: arresto in flagranza e misura cautelare (originariamente per tentata estorsione, artt. 56-629 c.p.); il Tribunale del riesame ha derubricato il fatto a esercizio arbitrario delle proprie ragioni e ha disposto la liberazione; il procedimento è poi stato archiviato per difetto di querela (art. 393 c.p.). La Corte d'Appello aveva ritenuto che Giganti avesse concorso con altri a cagionare la detenzione con dolo o colpa grave e aveva quindi rigettato la domanda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame alla Corte d'Appello di Palermo. La Cassazione ha ritenuto che, essendo il Tribunale del riesame intervenuto con decisione irrevocabile che ha accertato l'illegittimità della misura per difetto delle condizioni di applicabilità (ingustizia formale ex art. 314, comma 2), la domanda doveva essere valutata come ingiustizia formale; la Corte di Appello avrebbe dovuto accertare se l'assenza delle condizioni sussistesse 'ab origine' e solo successivamente, in caso affermativo, valutare l'eventuale condotta ostativa (dolo o colpa grave). Mancando tale istruttoria, la sentenza è stata annullata e rinviata; la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità è rimessa alla Corte di Appello.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Distinzione tra comma 1 (riparazione per ingiustizia sostanziale) e comma 2 (riparazione per ingiustizia formale quando il provvedimento è stato adottato o mantenuto in difetto delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280). Nel caso di specie la Cassazione ha indicato che la domanda doveva essere trattata come ex comma 2.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le condizioni generali per l'applicazione delle misure cautelari; la sua insussistenza è rilevante per configurare l'ingiustizia formale ai sensi dell'art. 314, comma 2.

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Prevede i limiti e le condizioni per la custodia cautelare in carcere; la loro assenza può determinare ingiustizia formale se accertata con decisione irrevocabile.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari: il Tribunale del riesame è organo che può rivedere e annullare la misura cautelare e le sue decisioni, se irrevocabili, possono fondare la qualificazione di ingiustizia formale.

  • art. 56 e art. 629 cod. pen.

    Articoli penali relativi alla tentata estorsione (reato per cui Giganti era stato inizialmente arrestato); la derubricazione ha avuto rilievo nel determinare l'illegittimità della misura originaria.

  • art. 393 cod. pen.

    Norma sulla procedibilità a querela: l'archiviazione per difetto di querela ha contribuito a rendere irrevocabile l'accertamento della mancanza di condizioni di procedibilità, rafforzando la qualificazione di ingiustizia formale.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare viene annullata o la fattispecie derubricata da un giudice cautelare o dal giudice del merito con decisione irrevocabile che accerta la mancanza delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280, la domanda di riparazione va valutata come ingiustizia formale ex art. 314, comma 2.
  • Il giudice della riparazione non può sostituirsi al giudice cautelare per dichiarare l'illegittimità formale della misura: occorre una decisione irrevocabile del giudice che ha cognizione della questione (giudice cautelare o del merito).
  • Nella valutazione della riparazione secondo il comma 2, l'ordine logico è: (1) accertare se sussiste ingiustizia formale 'ab origine' (assenza delle condizioni di applicabilità della misura); (2) solo se sussiste tale ingiustizia, valutare se la condotta dell'interessato abbia concorso dolosamente o con colpa grave a cagionare la custodia cautelare (condizione ostativa).
  • Se l'annullamento o la derubricazione sono basati unicamente sulla diversa valutazione degli stessi elementi già in possesso del giudice che adottò la misura, non può automaticamente ritenersi che l'imputato abbia concorso a dare causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave.
  • In casi analoghi, chi propone istanza di riparazione deve indicare correttamente la norma di riferimento (comma 1 o 2 di art. 314), ma il giudice della riparazione deve comunque inquadrare la domanda secondo la qualificazione giuridica effettiva risultante dagli atti e dalle decisioni irrevocabili.

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