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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16292/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 30/12/2025 che aveva confermato il sequestro preventivo disposto nei suoi confronti per il reato previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74/2000, asseritamente in qualità di amministratore di fatto della GFG TRASPORTI s.r.l. Le censure sono: (1) violazione di legge e vizio di motivazione nella qualificazione come amministratore di fatto, lamentando che il Tribunale non ha valorizzato le dichiarazioni liberatorie del curatore e del consulente fiscale; (2) violazione di legge in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti, sostenendo che non vi sono prove del suo coinvolgimento in prelievi sistematici dai conti societari e che egli aveva solo compiti di autista e venditore, mentre l'amministratrice di diritto era l'unica titolata ad operare sui conti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul secondo motivo. Ha dichiarato infondato il primo motivo, confermando che il Tribunale aveva fornito motivazione adeguata, basata sulle concordi deposizioni che indicavano un'autonoma gestione economica della societa attribuita al FEDERIGHI. Sul secondo motivo la Corte ha accolto la censura: il Tribunale aveva ritenuto fraudolente le operazioni di prelievo poiche le somme erano state impiegate per proseguire l'attivita societaria e per eludere obblighi fiscali, ma non aveva evidenziato elementi specifici di artificio, inganno o menzogna richiesti dalla giurisprudenza per qualificare gli atti come dispositivi fraudolenti ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 74/2000. Ne e' conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Massa ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Per la configurazione della natura fraudolenta degli atti dispositivi idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale è necessario che essi siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione patrimoniale non corrispondente al vero, rendendo piu difficoltosa la riscossione coattiva.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale titolo della richiesta di riesame presentata dal ricorrente contro il provvedimento di sequestro preventivo.

  • art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento del provvedimento da parte della Cassazione; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Massa competente ai sensi di questa disposizione.

  • Orientamenti di legittimità sulla ammissibilità del ricorso avverso ordinanze in materia di sequestro

    La Cassazione ammette il ricorso contro ordinanze di sequestro solo per violazione di legge o per vizi motivazionali tali da rendere l'apparato argomentativo mancante o incoerente; vizi meramente apprezzabili nel merito non giustificano la cassazione.

Massime di principio

  • La qualifica di amministratore di fatto si fonda su elementi di fatto (comprovate attivita' di gestione economica e autonomia rispetto all'amministratore formale) e non si scalfisce facilmente con mere dichiarazioni contrarie: sono rilevanti le concordi deposizioni che descrivono funzioni gestorie concrete.
  • Ai fini dell'art. 11 D.Lgs. 74/2000 non basta dimostrare che somme societarie siano state utilizzate per pagare costi d'impresa o per far proseguire l'attivita': per qualificare gli atti come dispositivi fraudolenti occorrono elementi specifici di artificio, inganno o menzogna che traducano in una rappresentazione ingannevole della riduzione patrimoniale.
  • Non ogni condotta volta a evitare o ritardare l'adempimento fiscale si traduce automaticamente in sottrazione fraudolenta di beni societari; la qualificazione penalmente rilevante richiede una verifica puntuale dell'intento e delle modalita' di operazione.
  • Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari il sindacato e' limitato: le censure devono evidenziare violazioni di legge o carenze motivazionali radicali; la rimessione al giudice di merito è obbligatoria quando la motivazione del provvedimento impugnato risulti insufficiente in punto di ricostruzione degli elementi di reato.
  • In situazioni analoghe alla presente, la difesa dovrebbe focalizzare le proprie censure sulla carenza di indizi specifici di artificio/inganno e sull'assenza di prove del coinvolgimento personale nelle operazioni dispositive, mentre l'accusa deve documentare elementi concreti che dimostrino la volonta' di rendere piu difficoltosa la riscossione tributaria.

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