Sentenza n. 1975/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetto di liquidazione e determina INPS del trattamento di fine servizio, nella parte in cui non computavano integralmente il servizio prestato presso le Ferrovie dello Stato e i relativi benefici di anzianità e non riconoscevano i sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante: a) computo dell’intero servizio prestato presso le Ferrovie dello Stato dal 1981 al transito nei Vigili del Fuoco nel 1995, oltre al servizio successivo; b) riconoscimento dell’aumento di valutazione del servizio ferroviario di un anno, tre mesi e ventotto giorni, richiamando l’art. 217 del d.P.R. n. 1092/1973; c) riconoscimento dell’ulteriore aumento di un anno ogni cinque anni di servizio ferroviario previsto dall’art. 15 della legge n. 829/1973; d) riconoscimento dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e dall’art. 1, commi 98-100, della legge n. 234/2021, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del credito relativo ai sei scatti, sostenendo inoltre che l’opzione per il mantenimento del regime previdenziale del Fondo Ferrovie dello Stato non comportasse il mantenimento dei benefici ai fini del TFS, che la maggiorazione ex art. 15 della legge n. 829/1973 spettasse soltanto agli iscritti al fondo speciale OPAFS e che il ricorrente non avesse presentato una specifica domanda. Ha inoltre dedotto di avere già computato tutti i servizi utili e di avere già corrisposto il beneficio di un solo scatto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari. L’INPS è legittimato passivamente perché è l’ente obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita. La prescrizione non è stata provata: trattandosi di eccezione in senso proprio, l’INPS avrebbe dovuto indicare e dimostrare la decorrenza del termine, individuabile nella conoscenza dell’ammontare dell’indennità attraverso il prospetto di liquidazione; in ogni caso, il ricorrente era cessato dal servizio il 31 luglio 2022. Nel merito, il ricorso è stato accolto parzialmente. Il giudice ha riconosciuto il diritto al computo dell’intero servizio prestato, compreso quello presso le Ferrovie dello Stato, applicando l’art. 6, comma 4, della legge n. 554/1988 e l’art. 13 del d.P.R. n. 104/1993. L’opzione per il mantenimento della posizione assicurativa presso il fondo di provenienza riguarda esclusivamente il regime pensionistico e non esclude il computo dei periodi anteriori ai fini del TFS. È stata inoltre riconosciuta, previa verifica delle ulteriori condizioni di legge, la maggiorazione di un anno ogni cinque anni di servizio ferroviario prevista dall’art. 15 della legge n. 829/1973, poiché la norma attribuisce direttamente il beneficio ai fini dell’indennità di buonuscita e non richiede una previa domanda di valorizzazione. È stata invece respinta la domanda relativa all’aumento di un anno, tre mesi e ventotto giorni previsto dall’art. 217 del d.P.R. n. 1092/1973, poiché tale disposizione concerne esclusivamente il trattamento pensionistico e non il TFS. È stata respinta anche la domanda relativa ai sei scatti: per il personale dei Vigili del Fuoco il beneficio è stato introdotto gradualmente dalla legge di bilancio 2022 e, alla data di cessazione dal servizio del ricorrente, spettava un solo scatto, già riconosciuto e pagato dall’INPS. L’INPS è stato condannato a ricalcolare il TFS, a corrispondere le differenze dovute e la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, senza cumulo dei due accessori. Le spese sono state parzialmente compensate e, per la parte residua, poste a carico dell’INPS nella misura di 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6 l. 554/1988
“L’indennità di anzianità o il corrispondente trattamento di fine servizio compete al personale interessato ai processi di mobilità, considerando la complessiva anzianità utile ai fini dell’indennità di anzianità o di fine rapporto e facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all’atto del trasferimento”
Nel caso di mobilità tra amministrazioni pubbliche, il TFS deve essere calcolato considerando la complessiva anzianità utile, inclusi i periodi maturati presso l’amministrazione di provenienza.
art. 13 d.P.R. 104/1993
“In aggiunta all’anzianità relativa al servizio prestato dopo il trasferimento, si computa l’intera anzianità utile già maturata, secondo le norme dell’ordinamento vigente presso l’amministrazione o ente di provenienza”
Il servizio anteriore al trasferimento deve essere computato ai fini del TFS secondo le regole dell’amministrazione di provenienza, mentre il servizio successivo è regolato dall’ordinamento dell’amministrazione di destinazione; l’anzianità deve essere espressa in anni, mesi e giorni e non può essere arrotondata.
art. 217 d.P.R. 1092/1973
“Il servizio ferroviario effettivamente prestato [...] è valutato con l’aumento di un decimo o di un dodicesimo”
La disposizione disciplina aumenti di valutazione rilevanti ai fini del trattamento di quiescenza e non consente il riconoscimento della medesima maggiorazione ai fini del TFS.
art. 15 l. 829/1973
“È servizio utile agli effetti dell’indennità di buonuscita quello prestato in qualità di dipendenti di ruolo dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato [...] nonché l’aumento di valutazione del servizio di cui al precedente primo comma, ragguagliato ad un anno per quinquennio e proporzionalmente per le frazioni”
La norma prevede direttamente, ai fini dell’indennità di buonuscita, la maggiorazione del servizio ferroviario nella misura di un anno per ogni quinquennio e proporzionalmente per le frazioni, senza necessità di una previa domanda dell’interessato, salva la verifica delle ulteriori condizioni di legge.
art. 1, commi 98-100, l. 234/2021
“[...] aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento [...] in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028”
L’estensione dei sei scatti al personale dei Vigili del Fuoco è progressiva; alla cessazione dal servizio nel luglio 2022 spettava un solo scatto, non sei.
art. 4 d.lgs. 165/1997
Richiamato quale disposizione di computo degli aumenti stipendiali previsti per il beneficio degli scatti.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Impone, per le somme dovute a titolo previdenziale, il riconoscimento della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, senza cumulo integrale dei due accessori.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Concorre a escludere il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sulle differenze di trattamento previdenziale.
Massime di principio
- In caso di mobilità di un dipendente tra amministrazioni pubbliche, il calcolo del trattamento di fine servizio deve considerare l’intera anzianità utile maturata sia presso l’amministrazione di provenienza sia presso quella di destinazione, applicando ai periodi anteriori le regole dell’ordinamento di provenienza e a quelli successivi le regole dell’amministrazione di destinazione.
- L’opzione per il mantenimento della posizione assicurativa presso il fondo previdenziale dell’amministrazione di provenienza incide sul trattamento pensionistico e non esclude, ai fini del TFS, il computo dei periodi di servizio anteriori al trasferimento.
- La maggiorazione del servizio ferroviario prevista dall’art. 15 della legge n. 829/1973, in quanto espressamente riferita all’indennità di buonuscita, è valutabile ai fini del TFS e opera direttamente, senza necessità di una previa domanda dell’interessato, ferma la verifica delle ulteriori condizioni previste dalla legge.
- Gli aumenti di valutazione del servizio ferroviario previsti dall’art. 217 del d.P.R. n. 1092/1973 riguardano il trattamento di quiescenza e non possono essere automaticamente estesi al trattamento di fine servizio.
- L’eccezione di prescrizione del diritto alla buonuscita costituisce eccezione in senso proprio; l’ente previdenziale che la propone deve allegare e provare la data di decorrenza del termine prescrizionale, normalmente collegata alla conoscenza dell’importo liquidato mediante il prospetto di liquidazione.
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali esteso al personale dei Vigili del Fuoco dalla legge n. 234/2021 si applica secondo il regime progressivo previsto dalla legge; pertanto, per cessazioni intervenute nel 2022, non spettano sei scatti, ma soltanto quello previsto per la prima fase di applicazione.
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