Cassazione Penale, Ordinanza n. 13728/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con decisione de plano, richiamando l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., che per il ricorso contro sentenza di applicazione della pena prevede la declaratoria di inammissibilità senza formalità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa richiesta per escludere tale sanzione accessoria.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Roma che aveva definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti. Nel ricorso è stato dedotto un vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 c.p.p., sostenendosi in sostanza che il giudice non avrebbe adeguatamente escluso le cause di proscioglimento immediato. La Corte ha però rilevato che, nel giudizio avverso sentenza di patteggiamento, il ricorso è ammesso solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura proposta non rientrava tra questi motivi e risultava comunque smentita dal contenuto della decisione impugnata, che richiamava espressamente l'art. 129 c.p.p. e dava conto, sia pure sinteticamente, delle risultanze investigative poste a base della pronuncia.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
richiamato dal giudice di merito per escludere la ricorrenza di cause di proscioglimento immediato; la censura sul suo uso non era deducibile nei limiti del ricorso contro patteggiamento
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
stabilisce che il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per specifici motivi tassativi
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
prevede che l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena sia dichiarata de plano, senza formalità
legge n. 103 del 2017
ha introdotto, dal 3 agosto 2017, il regime di tassatività dei motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per il principio secondo cui la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa del ricorrente
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è consentito soltanto per motivi espressamente tipizzati dalla legge; censure diverse sono inammissibili.
- Il vizio di motivazione relativo all'apprezzamento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile nel ricorso avverso il patteggiamento se non si traduce in uno dei motivi tassativi ammessi, come difetto di correlazione, erronea qualificazione giuridica o illegalità della pena.
- L'inammissibilità del ricorso contro sentenza di patteggiamento può essere dichiarata de plano, senza camera di consiglio partecipata o altre formalità procedimentali.
- La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non emerga una totale assenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
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