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Sentenza

Sentenza n. 14616/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202306212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle quote di ripiano del superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti statali presupposti e agli atti applicativi delle aziende sanitarie

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione e amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti statali e regionali relativi al meccanismo di payback dei dispositivi medici, deducendo l’illegittimità derivata degli atti applicativi per asserita incostituzionalità della normativa istitutiva del sistema. In particolare, ha prospettato la violazione dell’art. 53 Cost., sostenendo che l’obbligo di ripiano, parametrato al fatturato e fino a una quota del superamento del tetto di spesa, costituirebbe una prestazione patrimoniale priva di adeguata causa giuridica e assimilabile a un’imposta non rapportata alla capacità contributiva. Sono state inoltre dedotte violazioni degli artt. 3 e 23 Cost., per disparità di trattamento rispetto ad altri settori economici e per asserita violazione della riserva di legge; degli artt. 3, 41, 42, 53 e 97 Cost., sotto i profili della proporzionalità e ragionevolezza del sacrificio imposto alle imprese; nonché dei principi di legittimo affidamento, certezza del diritto e buona fede, in relazione alla fissazione retroattiva dei tetti di spesa. La ricorrente ha contestato anche l’accordo interistituzionale di determinazione dei tetti, l’assenza di scorporo tra costi del servizio e costi dei dispositivi medici e la compatibilità del meccanismo con l’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e con gli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Le amministrazioni costituite hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti applicativi regionali. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di essersi avvalsa della facoltà prevista dalla normativa sopravvenuta, pagando il 25% delle somme dovute a titolo di payback, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure di illegittimità costituzionale e di illegittimità derivata, né l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il pagamento agevolato ha fatto venir meno l’interesse della ricorrente a coltivare l’azione di annullamento: il bene della vita conseguito, consistente nella definizione dell’obbligazione mediante pagamento ridotto, è diverso dall’eliminazione degli atti impugnati dal mondo giuridico. Il Collegio ha precisato che, sebbene la normativa qualifichi l’effetto sostanziale del pagamento come cessazione della materia del contendere, sul piano processuale la fattispecie deve essere dichiarata improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione è stata adottata d’ufficio, previa rilevazione in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015

    Disciplina il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici e il relativo meccanismo di ripiano a carico delle aziende fornitrici.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011

    Indicato dalla ricorrente quale disposizione originaria del meccanismo di contenimento e ripiano della spesa sanitaria.

  • art. 1, comma 131, lett. b), l. 228/2012

    Indicato dalla ricorrente tra le disposizioni fondanti il meccanismo di payback contestato.

  • art. 7, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    «pagare il payback in misura ridotta»

    Ha consentito alla ricorrente di definire la propria posizione mediante il pagamento di una quota pari al 25% delle somme risultanti dai provvedimenti di ripiano; l’esercizio di tale facoltà ha determinato il sopravvenuto difetto di interesse all’annullamento degli atti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d’ufficio una questione, sottoponendola previamente al contraddittorio delle parti; nel caso concreto è stato rilevato il sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Base processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente aderisce a un meccanismo normativo di definizione agevolata dell’obbligazione oggetto degli atti impugnati e paga la somma ridotta prevista, viene meno l’interesse concreto e attuale a ottenere l’eliminazione degli atti dal mondo giuridico.
  • La definizione sostanziale della controversia mediante pagamento ridotto può essere descritta dalla legge come cessazione della materia del contendere, ma, sul piano processuale, se il ricorrente non consegue il medesimo bene della vita perseguito con l’azione di annullamento e viene meno il suo interesse a proseguire, la pronuncia corretta è l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • L’adesione volontaria del ricorrente al meccanismo di pagamento agevolato e la dichiarazione di non voler coltivare ulteriormente il ricorso sono elementi sufficienti a fondare la declaratoria di improcedibilità, senza necessità di esaminare le censure di merito ancora controverse.
  • In caso di definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere integralmente compensate quando la natura della decisione e le circostanze della controversia lo giustificano.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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