Sentenza n. 16089/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della riabilitazione dalla sospensione dal servizio irrogata il 17 luglio 2021 e esclusione dagli scrutini per merito comparativo, riferiti al 31 dicembre 2022 e al 30 giugno 2023, per l’avanzamento a ispettore superiore
Esito
Favorevole al ricorrente (ispettore di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Sono stati riuniti due ricorsi connessi. Nel ricorso r.g. n. 1535/2025 l’ispettore ha impugnato il diniego, adottato con decreto del 21 agosto 2024, della riabilitazione richiesta il 10 agosto 2023 ai sensi dell’art. 87 d.P.R. n. 3/1957 dalla sanzione della sospensione dal servizio, irrogata il 17 luglio 2021. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. n. 241/1990, lamentando di non aver ricevuto il preavviso di rigetto e di aver conosciuto il diniego solo dopo l’esclusione dallo scrutinio; ha inoltre denunciato carenza istruttoria, difetto di motivazione, travisamento e arbitrarietà, poiché non sarebbero state considerate le valutazioni positive successive alla sanzione, i giudizi di «ottimo» e «ottimo + 2», la lode del Capo della Polizia comunicata nell’agosto 2023, la revoca della sospensione dopo il proscioglimento penale e il risarcimento ottenuto. La vicenda disciplinare riguardava fatti del 2003-2005; il procedimento penale si era concluso con una sentenza di non doversi procedere per prescrizione. Il ricorrente ha chiesto anche il risarcimento del danno da mancata progressione di carriera e dal conseguente mancato incremento retributivo. Nel ricorso r.g. n. 4156/2024 ha impugnato l’esclusione dagli scrutini per merito comparativo per l’avanzamento a ispettore superiore, sostenendo che l’accoglimento della riabilitazione avrebbe fatto venir meno l’ostacolo derivante dalla sanzione e deducendo violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 87 d.P.R. n. 3/1957, eccesso di potere, travisamento e difetto di motivazione.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva. Ha accolto il ricorso contro il diniego di riabilitazione: l’amministrazione non aveva adeguatamente valutato il contegno successivo alla sanzione, le valutazioni favorevoli e i giudizi di «ottimo» conseguiti nel periodo rilevante, né aveva spiegato perché tali elementi non dimostrassero il ravvedimento operoso. Il richiamo alla gravità dei fatti e al tempo trascorso, senza una valutazione complessiva e puntuale della condotta successiva, non era sufficiente; inoltre, il decorso di due anni è astrattamente sufficiente per poter chiedere la riabilitazione. Il diniego è stato annullato, ma resta salva la facoltà dell’amministrazione di riesaminare l’istanza con nuova istruttoria e adeguata motivazione, nell’ambito della propria discrezionalità. È stata respinta la domanda risarcitoria: l’annullamento per vizi procedimentali non accerta il diritto alla riabilitazione né il conseguimento del bene della vita, e non dimostra quindi l’ingiustizia del danno lamentato. È stato respinto anche il ricorso contro l’esclusione dagli scrutini. Per partecipare occorreva possedere i requisiti entro il 30 giugno 2023, compreso quello di non aver subito nel triennio precedente una sanzione più grave della deplorazione. Il triennio decorrente dalla sanzione del 17 luglio 2021 non era allora trascorso; la mera presentazione dell’istanza di riabilitazione non equivaleva al suo accoglimento, che è discrezionale e non retroattivo. Neppure l’annullamento del diniego produce l’effetto di concedere la riabilitazione: l’amministrazione deve ancora pronunciarsi e l’esito non è predeterminabile. Spese compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
In via preliminare, ritiene il collegio di dover riunire il procedimento r.g.n. 1535/25 a quello r.g.n. 4156/24 per connessione oggettiva, ai sensi dell’art. 70 cpa; secondo la tesi della parte ricorrente, infatti, dalla mancata concessione del provvedimento riabilitativo sarebbe derivata la sua mancata progressione di carriera dovuta all’esclusione dallo scrutinio per merito comparativo per l’accesso alla qualifica di Ispettore superiore, il che giustifica l’esigenza di una trattazione congiunta.
L’art. 70 c.p.a. consente la riunione di ricorsi connessi oggettivamente quando la decisione sulla riabilitazione è collegata alla controversia sull’esclusione dagli scrutini.
art. 87 d.P.R. n. 3/1957
A tal riguardo, è utile osservare che, secondo l’art. 87 del d.P.R. n. 3/1957, il decorso di soli due anni è astrattamente sufficiente a consentire la riabilitazione disciplinare. Pertanto, il diniego del beneficio non può essere fondato sul mero rilievo della non sufficienza del tempo trascorso a dimostrare un ravvedimento operoso ma deve basarsi su una puntuale valutazione del contegno complessivamente tenuto nell’assolvimento degli obblighi di servizio dall’interessato (cfr. Tar Reggio Calabria, 2 marzo 2020, n.140).
La riabilitazione può essere richiesta dopo due anni, ma il diniego deve fondarsi su una valutazione concreta e complessiva della condotta di servizio successiva alla sanzione, non sul solo tempo trascorso o sulla gravità dei fatti originari.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Ha dedotto la violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/90 considerato che l’amministrazione gli ha notificato prima il provvedimento di esclusione dallo scrutinio per merito comparativo per la progressione alla qualifica di Ispettore superiore e solo dopo il provvedimento di rigetto dell’istanza di riabilitazione - e riscontrato la carenza di istruttoria - nel non aver tenuto conto della lode del Capo della Polizia, comunicata nell’agosto 2023, e delle valutazioni positive conseguite nel triennio successivo alla sanzione.
La censura relativa all’omesso preavviso di rigetto è stata dedotta dal ricorrente, ma il TAR non l’ha decisa autonomamente: l’accoglimento è fondato sulle carenze di istruttoria e motivazione.
art. 3 l. n. 241/1990
Il mero riferimento alla “gravità dei fatti” per cui il ricorrente è stato sanzionato in rapporto al tempo trascorso non consente, infatti, di comprendere a fondo se sia stata valutata la condotta successiva alla comminazione della sanzione.
La motivazione del diniego deve rendere comprensibile se e come sia stata valutata la condotta successiva alla sanzione, incluse le valutazioni di servizio rilevanti per il ravvedimento.
art. 61, comma 1, d.P.R. n. 335/1982
Nel merito, correttamente la difesa erariale ha evidenziato come, ai fini della partecipazione allo scrutinio per merito comparativo da cui il ricorrente è stato escluso, il ricorrente avrebbe dovuto maturare i requisiti richiesti entro il 30 giugno 2023. Tra i requisiti previsti, oltre all’anzianità di servizio nella qualifica di Ispettore Capo, era richiesto di non essere stati destinatari, nel triennio precedente allo scrutinio, di una sanzione disciplinare più grave della deplorazione.
Per l’ammissione allo scrutinio, i requisiti dovevano sussistere entro la data di riferimento; tra essi vi era l’assenza, nel triennio precedente, di una sanzione disciplinare più grave della deplorazione.
art. 30 c.p.a.
È noto, infatti, che l’annullamento del provvedimento per ragioni di natura procedimentale, quale il difetto di istruttoria e di motivazione, non conduce all’accertamento del bene della vita negato dal provvedimento impugnato, non consentendo di fondare la pretesa al risarcimento, vendo a mancare il presupposto dell’ingiustizia del danno patito (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 5 agosto 2025, n. 6930, 20 agosto 2021, n. 5965, sez. V, 10 febbraio 2015, n. 675).
L’annullamento per difetti procedimentali o motivazionali, da solo, non prova che spettasse il bene della vita e non basta a dimostrare l’ingiustizia del danno risarcibile.
Massime di principio
- Il diniego di riabilitazione disciplinare non può essere motivato soltanto richiamando la gravità della condotta sanzionata e la scarsità del tempo trascorso: l’amministrazione deve valutare puntualmente e complessivamente il comportamento tenuto dal dipendente nell’assolvimento dei suoi obblighi di servizio dopo la sanzione, dando conto del peso attribuito alle valutazioni professionali favorevoli.
- L’annullamento del diniego di riabilitazione per difetto di istruttoria o motivazione non equivale all’accoglimento dell’istanza: l’amministrazione conserva il potere di rideterminarsi, mentre l’esito della rinnovata valutazione resta discrezionale e non può essere anticipato dal giudice.
- La mera presentazione dell’istanza di riabilitazione non elimina la sanzione disciplinare ai fini dei requisiti di ammissione a uno scrutinio; inoltre, l’annullamento del diniego non determina di per sé il riconoscimento retroattivo della riabilitazione.
- L’annullamento di un provvedimento per vizi procedimentali o motivazionali non fonda, senza l’accertamento della spettanza del bene della vita, una pretesa risarcitoria per la perdita di opportunità di carriera o di trattamento economico.
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