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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18323/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro (27/09/2022) che aveva parzialmente annullato la misura cautelare solo quanto al capo 20 ma confermato la custodia cautelare in carcere per il resto. Il ricorso per cassazione, proposto dalla difesa (avv. Quintieri Antonio) e riassunto ai sensi dell'art. 173-bis disp. att. c.p.p., censurava la decisione per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per manifestata illogicità della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi. Si contestava in particolare l'eccessiva dipendenza della ricostruzione da pochi indizi (soprattutto intercettazioni tra il ricorrente e il presunto esponente malavitoso Drago Carlo), la tardiva e insoddisfacente identificazione della persona offesa la quale avrebbe negato pressioni e fornito spiegazioni alternative, e la mancata considerazione dell'investigazione difensiva e delle dichiarazioni della persona offesa, giudicate dal giudice meramente "fantasiose".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi, riconducendo gli elementi indiziari ad unità e fornendo una spiegazione logica delle intercettazioni e dell'individuazione della vittima; la Corte ha richiamato il principio secondo cui in sede di legittimità non è consentito sostituirsi al giudice di merito per riconsiderare i fatti o rivalutare le fonti di prova, salvo mancanza o manifesta illogicità della motivazione o violazione di specifiche norme. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), e la sentenza dovrà essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; dalla decisione non è conseguita la remissione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento formale della censura in cassazione: il ricorrente deduceva manifestissima illogicità della motivazione. La Corte ha valutato tale censura e l'ha ritenuta infondata.

  • art. 173-bis disposizioni attuative c.p.p.

    Norma tecnica utilizzata per il riassunto del motivo di ricorso in sede di cassazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definizione dei "gravi indizi di colpevolezza": la Corte ha ritenuto che tali indizi fossero sufficientemente motivati dal giudice del riesame.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Riguarda le esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valutato la sussistenza delle esigenze cautelari nel caso concreto.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio di analisi del provvedimento cautelare (requisiti formali dell'ordinanza del riesame) che il giudice di merito deve rispettare.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Riferimento al modello motivazionale cui deve conformarsi la decisione del tribunale del riesame, richiamato per i principi di motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere accessorio in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, valutando profili di colpa; applicata per disporre il versamento di euro 3.000,00.

  • art. 94, commi 1-ter e 1-bis disposizioni di attuazione c.p.p.

    Disposizioni procedurali sulla comunicazione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario e sulle conseguenze della sentenza in relazione alla posizione del detenuto; la Corte ha disposto la trasmissione della copia al direttore.

Massime di principio

  • In cassazione contro misure cautelari il sindacato è limitato: l'appello per cassazione può censurare la decisione del riesame solo per violazione di norme specifiche o per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • La Corte non riesamina i fatti né rivaluta liberamente l'attendibilità delle fonti; proposte alternative di ricostruzione che non dimostrino manifesta illogicità della motivazione sono insufficienti.
  • Intercettazioni e elementi indiziari concordanti possono costituire base legittima per ritenere sussistenti i gravi indizi, purché il giudice espliciti logicamente il loro significato e collegamento.
  • La tardiva identificazione della persona offesa o dichiarazioni difensive non automaticamente annullano la valutazione degli indizi se il tribunale ha motivato adeguatamente la scelta interpretativa.
  • Ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende); la difesa deve valutare il rischio di sanzioni quando propone rimedi senza basi giuridiche o di fatto solide.

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