Cassazione Civile, Ordinanza n. 28717/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società in amministrazione straordinaria un avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni per omesso e tardivo versamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, relativa all'anno 2011. La società aveva impugnato l'atto sostenendo, da un lato, di essere stata ammessa all'amministrazione straordinaria e di avere ricevuto anche un avviso di liquidazione per il medesimo tributo, con conseguente incongruenza degli atti; dall'altro, di non dovere le imposte maturate prima dell'ammissione alla procedura. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso; la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo che la sanzione dovesse essere commisurata all'imposta definitivamente liquidata e non alla liquidazione provvisoria, e valorizzando il pagamento dell'importo definitivo. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 25 del DPR 642/1972 e dell'art. 13 del d.lgs. 471/1997, sostenendo che, nel regime dell'imposta di bollo virtuale, la sanzione per omissione o tardivo pagamento va parametrata alle rate della liquidazione provvisoria non versate alle scadenze, e non alla liquidazione definitiva successivamente effettuata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che nel sistema dell'imposta di bollo virtuale il contribuente è tenuto ai versamenti periodici sulla base della liquidazione provvisoria e che la sanzione per omesso o tardivo versamento si commisura agli importi non pagati alle scadenze, anche se dovuti in acconto. Ne consegue che la CTR ha errato nel prendere a riferimento la liquidazione definitiva dell'imposta, invece di verificare se fossero state versate le rate provvisorie con scadenza 31 ottobre 2011 e 31 dicembre 2011. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e verificare anche, alla luce della sopravvenuta confisca dedotta dalla controricorrente, se il debito erariale si sia estinto per confusione nei limiti del patrimonio oggetto di confisca. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15 DPR 642/1972
disciplina l'imposta di bollo assolta in modo virtuale, con dichiarazione presuntiva, liquidazione provvisoria rateale e successiva liquidazione definitiva a conguaglio; ai fini sanzionatori rileva l'omesso pagamento delle rate provvisorie alle scadenze.
art. 25 DPR 642/1972
sanziona chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine sugli atti, documenti e registri.
art. 13 d.lgs. 471/1997
norma di carattere generale per il tardivo pagamento; la sanzione è commisurata in percentuale di ogni importo non versato alle dovute scadenze, anche se dovuto in acconto.
art. 360, n. 3, c.p.c.
costituisce il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 50, comma 2, d.lgs. 159/2011
in caso di confisca di prevenzione di beni, aziende o partecipazioni societarie già sequestrate, i crediti impositivi si estinguono per confusione nei limiti della capienza patrimoniale del bene confiscato.
art. 1253 c.c.
richiamato come norma sulla confusione, applicata all'estinzione dei crediti impositivi nei limiti del patrimonio oggetto di confisca.
Massime di principio
- Nel regime dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, la base per le sanzioni per omesso o tardivo pagamento è costituita dalle rate dovute sulla liquidazione provvisoria e non dall'importo risultante dal successivo conguaglio della liquidazione definitiva.
- Il pagamento successivo dell'imposta definitiva non elide la rilevanza sanzionatoria dell'omesso o tardivo versamento delle rate provvisorie alle rispettive scadenze.
- Per la confisca di prevenzione di aziende o partecipazioni societarie, l'eventuale estinzione del debito erariale per confusione richiede la verifica sia dell'ammontare complessivo dei crediti sia della capienza del patrimonio oggetto di confisca.
- La sanzione per tardivo pagamento ha carattere generale e si applica percentualmente all'importo non versato nel termine, anche quando si tratti di acconti o rate provvisorie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28558/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28559/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28560/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28561/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28562/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28563/2021 del 18/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →