Sentenza del 27/02/2020 n. 1145 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Pensioni - Art. 18, comma 1, della L. n. 195 del 1993 - Imponibilità delle pensioni percepite da un soggetto residente in uno degli Stati contraenti solo in tale Stato - Sussiste - necessità che il contribuente provi l'avvenuta imposizione della pensione nello Stato estero di residenza - Esclusa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto applicabile l'art. 18, comma 1, della L. n. 195/1993 anche quando la pensione risulti esente da imposizione nello Stato di residenza del contribuente. Ne consegue che la pensione non è imponibile in Italia e il contribuente non è tenuto a fornire la prova dell'avvenuta imposizione nello Stato estero di residenza per ottenere l'esenzione IRPEF.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'imposizione IRPEF in Italia su pensione percepita da soggetto residente in uno Stato contraente dell'Accordo di Ankara (ratificato con L. n. 195/1993), invocando l'applicazione dell'art. 18, comma 1, secondo cui le pensioni percepite da un soggetto residente in uno degli Stati contraenti sono imponibili solo in tale Stato.
Norme richiamate
L. 195/1993, art. 18, comma 1 (ratifica Accordo di Ankara)
L'art. 18, comma 1, stabilisce che le pensioni percepite da soggetti residenti in uno degli Stati contraenti sono imponibili solo nello Stato di residenza; la Corte interpreta la norma in senso assoluto, applicandola anche quando nello Stato di residenza la pensione è esente, e ritenendo quindi che non sussista l'onere probatorio per il contribuente di dimostrare l'effettiva tassazione estera.
Massime di principio
- Se il percettore di una pensione è residente in uno Stato contraente dell'Accordo di Ankara (ratificato dalla L. 195/1993), la pensione è imponibile esclusivamente nello Stato di residenza e non in Italia.
- L'esenzione italiana prevista dal criterio di residenza opera anche se nello Stato di residenza la pensione è formalmente esente: non è necessario dimostrare che in quello Stato sia stata effettivamente assolta un'imposta sul reddito.
- Il contribuente deve comunque poter dimostrare la residenza nello Stato contraente (documentazione anagrafica, certificati di residenza fiscale), ma non l'avvenuto pagamento di imposte sulla pensione in quel Paese.
- L'amministrazione finanziaria italiana non può rifiutare l'applicazione dell'art. 18 solamente perché la pensione risulta non tassata nello Stato di residenza; eventuali contestazioni dovranno riguardare altri profili (es. fittizia residenza all'estero).
- In casi simili è opportuno conservare documentazione sulla residenza fiscale estera e, se possibile, comunicare preventivamente la situazione all'amministrazione tributaria, ma non è richiesto produrre prove di imposizione estera per ottenere l'esenzione IRPEF in Italia.
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