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Sentenza

Sentenza n. 565/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: mancata conclusione del procedimento di rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato e successivo diniego del visto per intervenuta revoca del nulla-osta al lavoro

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto, tramite la Prefettura di Reggio Calabria, il nulla-osta all’assunzione come lavoratore subordinato, ma lamentava di non aver ricevuto il visto d’ingresso né comunicazioni sullo stato del procedimento. Deduceva violazione della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione della conclusione del procedimento e per mancato preavviso di rigetto, difetto di istruttoria, violazione dei termini per il rilascio del visto, errore e difetto di motivazione, inattendibilità, irragionevolezza e manifesta illogicità dell’azione amministrativa. Chiedeva l’accertamento dell’inadempimento, l’adozione di un termine per consentirgli di trovare un nuovo datore di lavoro e il risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e da ritardo. L’amministrazione eccepiva anche l’incompetenza territoriale del TAR Calabria in favore del TAR Lazio, ma il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse senza decisione su tale eccezione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda avverso il silenzio per sopravvenuto difetto di interesse. Nel corso del giudizio l’amministrazione aveva depositato il provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Dhaka del 17 luglio 2025, con il quale la domanda di visto era stata definitivamente rigettata a causa della revoca del nulla-osta al lavoro subordinato. Anche in assenza della prova della notifica al ricorrente, tale atto dimostrava che il procedimento non era più pendente. Eventuali censure contro il diniego sopravvenuto avrebbero dovuto essere proposte mediante tempestiva e rituale azione di annullamento, non potendo essere esaminate nel giudizio sul silenzio. La domanda risarcitoria è stata ritenuta priva dei presupposti già ab origine, per l’omessa impugnazione del provvedimento sopravvenuto e per l’assenza di un’adeguata prognosi sulla spettanza del bene della vita, anche alla luce delle sopravvenienze normative e amministrative. È stata inoltre esclusa la responsabilità da ritardo, poiché il riesame dei nulla-osta era giustificato dal decreto-legge n. 145/2024, dall’elevato numero di pratiche da riesaminare, dai rischi di utilizzo fraudolento dei titoli e dalle sopravvenienze istituzionali e di ordine pubblico in Bangladesh. Le spese del giudizio sono state compensate. Il TAR ha altresì rigettato il reclamo contro il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché alla dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni reddituali non era stato allegato un documento di identità del sottoscrittore; tale allegazione è stata ritenuta essenziale e non sostituibile dall’attestazione del difensore.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nell’ambito della disciplina processuale applicata alla decisione.

  • legge 7 agosto 1990, n. 241

    Invocata dal ricorrente in relazione all’obbligo di conclusione e comunicazione del procedimento e al preavviso di rigetto; il TAR non ha esaminato nel merito tali censure per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 22 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Richiamato dal ricorrente con riferimento agli obblighi di comunicazione della revoca del nulla-osta al datore di lavoro.

  • decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145

    Considerato quale sopravvenienza normativa che imponeva il riesame dei nulla-osta già emessi e rendeva giustificabile il ritardo dell’amministrazione.

  • art. 79, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L’istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: […] c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76.

    La dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni reddituali deve essere accompagnata da un valido documento di identità del sottoscrittore; in mancanza, il reclamo è inammissibile.

  • art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Richiamato quale disposizione in base alla quale deve essere resa la dichiarazione sostitutiva richiesta per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per le modalità di determinazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso definito nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione fa venir meno l’interesse alla decisione sull’inerzia, anche se non è provata la notificazione dell’atto al ricorrente, poiché il procedimento deve ritenersi comunque concluso.
  • Le contestazioni rivolte contro il provvedimento espresso sopravvenuto non possono essere esaminate nel giudizio sul silenzio, ma devono formare oggetto di una rituale e tempestiva azione di annullamento.
  • La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione non può essere riconosciuta quando il ricorrente non abbia impugnato il provvedimento sopravvenuto e non dimostri, con adeguata prognosi, la spettanza del bene della vita richiesto.
  • Il ritardo amministrativo può essere giustificato da sopravvenienze normative che impongano il riesame dei procedimenti, dall’elevato numero delle pratiche da esaminare, dalla complessità istruttoria e da esigenze di prevenzione di abusi e di tutela dell’ordine pubblico.
  • Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la dichiarazione sostitutiva sulle condizioni reddituali deve essere accompagnata da un valido documento di identità del sottoscrittore; l’attestazione del difensore non costituisce adempimento equipollente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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