Sentenza n. 2271/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del Decreto Dirigenziale n. 30/2023 del 4 aprile 2023, notificato via pec il 7 aprile 2023, della "Direzione Generale per il Governo del Territorio 50 09 00 - U. O. D. 50 09 01 Pianificazione Territoriale - Pianificazione Paesaggistica – Funzioni in materia di Paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo – Giunta Regionale Campania" recante Diniego dell'Autorizzazione Paesaggistica in via sostitutiva ai sensi dell''art. 146 del d.lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii per l’intervento avente ad oggetto la … "realizzazione di impianto di distribuzione carburanti liquidi e gassosi per autotrazione ad uso pubblico e di servizi complementari per stazioni di servizio presso lotto sito in Marano di Napoli alla Via Camillo Guerra, individuato al n.c.t. al fg. 35 p.lla 1400"; - di ogni atto premesso, connesso e conseguenziale, compreso l’eventuale conseguente diniego del permesso di costruire del S.U.A.P. del Comune di Marano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego regionale di autorizzazione paesaggistica in via sostitutiva per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti e servizi complementari
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il secondo diniego di autorizzazione paesaggistica adottato dalla Regione Campania dopo l'annullamento giudiziale di un precedente diniego. Il progetto riguardava un'area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. 16 febbraio 1967, urbanisticamente qualificata in parte come zona agricola, in parte come zona sportiva privata e in parte come area per attrezzature di livello urbano. Il nuovo diniego era fondato anche sul D.M. 23 aprile 1985, relativo al vincolo monumentale sulla Villa "La Decina" e sull'annesso parco, nonché sulla rilevanza paesaggistica dell'area. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, anche in relazione all'art. 146 d.lgs. 42/2004, per mancata comunicazione dei motivi ostativi e mancata possibilità di presentare osservazioni. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 146 d.lgs. 42/2004 e degli artt. 1, 2, 3, 11, 12 e 21 l. 1089/1939, l'errore sui presupposti, il difetto di istruttoria, il travisamento, l'illogicità manifesta e la violazione dell'ordine conformativo derivante dalla precedente sentenza. In particolare, ha sostenuto che il vincolo monumentale del 1985 riguardasse esclusivamente la villa e il piccolo parco annesso, senza estendersi all'area dell'intervento, distante circa 600 metri dalla villa, e che il diniego non avesse valutato concretamente l'opera rispetto ai valori tutelati né considerato le relazioni tecniche prodotte. Con il terzo motivo ha dedotto la contraddittorietà manifesta, il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, in relazione alla precedente proposta di parere favorevole del 12 aprile 2022.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto regionale n. 30 del 4 aprile 2023. Ha respinto il primo motivo, rilevando che la società aveva avuto modo di partecipare al procedimento, anche attraverso la comunicazione del preavviso di diniego nel segmento svolto dinanzi alla Soprintendenza, cui aveva presentato osservazioni; inoltre, le proprie contestazioni erano già state rappresentate nel precedente giudizio. Ha accolto il secondo motivo, ritenendo insufficiente la motivazione del diniego: le valutazioni dell'amministrazione in materia paesaggistica, pur espressione di discrezionalità tecnica, devono essere ampie e circostanziate e devono indicare concretamente il contrasto tra intervento e valori tutelati, tenendo conto delle osservazioni del privato e degli eventuali accorgimenti o modifiche progettuali idonei a rendere possibile l'autorizzazione. Nel caso concreto, il diniego si era limitato a richiamare genericamente il vincolo monumentale sulla Villa "La Decina" e sull'annesso parco e la rilevanza paesaggistica dell'area, senza chiarire l'estensione del vincolo, senza indicare un eventuale vincolo indiretto e senza dimostrare che l'area dell'intervento vi ricadesse. Dagli atti risultava invece che il vincolo riguardava la villa e il parco annesso, mentre l'intervento era esterno a tali aree e distante circa 600 metri dalla villa. L'amministrazione non aveva replicato adeguatamente alle deduzioni della ricorrente né fornito elementi idonei a superarle. Il TAR ha inoltre rilevato che un interesse culturale circoscritto non giustifica automaticamente la totale compressione degli interessi contrapposti, imponendo una valutazione proporzionata e adeguatamente motivata. Ha respinto il terzo motivo, precisando che i vizi riscontrati non determinano automaticamente il rilascio dell'autorizzazione o un diverso esito del procedimento, dovendo l'amministrazione rieditare il segmento procedimentale. La Regione Campania è stata condannata alle spese per euro 2.000, oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti della Soprintendenza.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. 42/2004
Disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica e, nel caso concreto, il potere regionale sostitutivo. Il diniego deve essere fondato su una valutazione tecnico-discrezionale concreta, completa e adeguatamente motivata rispetto ai valori paesaggistici tutelati.
art. 10-bis l. 241/1990
La sua violazione è stata esclusa perché la società aveva ricevuto il preavviso di diniego nel segmento procedimentale svolto dinanzi alla Soprintendenza e aveva presentato osservazioni, risultando quindi posta nelle condizioni di partecipare.
artt. 1, 2, 3, 11, 12 e 21 l. 1089/1939
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla portata del vincolo monumentale del 23 aprile 1985; il TAR ha ritenuto non dimostrata dall'amministrazione l'estensione del vincolo oltre la villa e il parco annesso e l'esistenza di un vincolo indiretto.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla contraddittorietà del nuovo diniego rispetto alla precedente proposta favorevole; il TAR non ha esaminato favorevolmente la censura, precisando che i vizi accertati impongono la riedizione del procedimento ma non predeterminano il suo esito.
D.M. 16 febbraio 1967
Atto impositivo del vincolo paesaggistico gravante sull'area di intervento.
D.M. 23 aprile 1985
Atto impositivo del vincolo monumentale sulla Villa "La Decina" e sull'annesso parco; secondo il TAR, in assenza di elementi ulteriori, il vincolo non poteva essere esteso all'area limitrofa né poteva fondare da solo il diniego relativo all'intervento progettato.
Massime di principio
- Il diniego di autorizzazione paesaggistica, quale esito di una valutazione tecnico-discrezionale, deve essere sorretto da una motivazione ampia e circostanziata, idonea a ricostruire le premesse e l'iter logico della decisione.
- Un diniego paesaggistico deve indicare concretamente le ragioni di contrasto tra l'intervento progettato e gli specifici valori tutelati dal vincolo, confrontandosi con le deduzioni del privato e indicando, ove possibile, gli accorgimenti tecnici o le modifiche progettuali utili a rendere compatibile l'intervento.
- La mera esistenza di un vincolo monumentale circoscritto a un immobile e al relativo parco non consente di estenderne gli effetti a un'area limitrofa in assenza di elementi che dimostrino l'inclusione dell'area nel vincolo o l'esistenza di un vincolo indiretto.
- La presenza di un interesse culturale circoscritto non giustifica automaticamente la totale compressione degli interessi contrapposti: l'amministrazione deve svolgere una valutazione concreta, proporzionata e adeguatamente motivata.
- L'annullamento del diniego per carenza motivazionale non comporta automaticamente il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica né predetermina l'esito finale del procedimento, imponendo la riedizione del segmento procedimentale viziato.
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