Cassazione Penale, Sentenza n. 138/2025 del 03/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi dei fratelli Gjoka (Ilir, Izmir, Maltid) impugnano la declaratoria di inammissibilità degli appelli per presunta tardività, sostenendo che al momento della proposizione delle impugnazioni era ancora vigente e applicabile l'art. 442, comma 3, c.p.p. (notifica dell'estratto della sentenza per l'imputato contumace), che la notifica dell'avviso di deposito e dell'estratto avrebbe fatto decorrere il termine per impugnare e che, in ogni caso, esisteva un contrasto giurisprudenziale che rendeva imprevedibile l'orientamento poi adottato dalle Sezioni Unite. Il ricorso di Eduard Zefi deduce (1) che la Corte d'appello ha errato nel dichiarare tardivi i motivi aggiunti dato che la prima udienza era stata rinviata d'ufficio; (2) violazione di legge per mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa (agito per salvare un amico da pericolo di vita); (3) motivazione illogica e contraddittoria, con riferimento a un fotogramma (n.12) che dimostrerebbe che il gruppo di Zefi era disarmato prima dell'aggressione e che gli arnesi furono recuperati solo per difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per i fratelli Gjoka la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla tardività: la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 6/11/2018 e depositata il 1/2/2019 (termine dei 90 giorni), con scadenza del termine di impugnazione fissata correttamente dalla Corte territoriale; la notifica dell'avviso di deposito dell'estratto in data 19/03/2019 è irrilevante e il contrasto giurisprudenziale allora esistente non autorizza incolpevole affidamento né l'applicazione del principio di retroattività favorevole della giurisprudenza (prospective overruling). Quanto a Zefi, il primo motivo è infondato perché il rinvio dell'udienza è irrilevante ai fini del computo dei termini: il termine per presentare motivi nuovi si calcola rispetto alla prima udienza di regolare citazione; i motivi sostanziali sulla legittima difesa e sulla motivazione sono inammissibili perché, nella sostanza, chiedono la riconsiderazione di fatti e valutazioni probatorie già adeguatamente motivate dai giudici di merito e si basano su un singolo fotogramma non prodotto agli atti. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento della somma alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 442, comma 3, c.p.p.
art. 442, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata dai ricorrenti come riferimento per la decorrenza del termine d'impugnazione; la Corte rileva che la disciplina era stata abrogata/inefficace rispetto al giudizio abbreviato per effetto di riforme e orientamenti giurisprudenziali e che la notifica dell'estratto non incide sulla decorrenza del termine
art. 585, comma 4, c.p.p.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato per chiarire che i nuovi motivi possono essere depositati fino a 15 giorni prima dell'udienza e che il termine va calcolato rispetto alla prima udienza di regolare citazione
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.
art. 606, comma 1, lettere b), c), e) cod. proc. pen.
Norme processuali sui motivi di cassazione invocati dai ricorrenti (tardività, violazione di legge, vizio di motivazione); la Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute infondate o preclusive
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Limiti della censura in cassazione rispetto ai motivi ammessi dalla legge; richiamato per delimitare l'ambito dei motivi esaminati
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e il pagamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa; la Corte l'ha applicata ex articolo
artt. 582-585 c.p.
articoli 582-585, commi 1 e 2, cod. pen.
Richiamati nella ricostruzione di merito come diversa qualificazione del fatto al capo a); la sentenza di merito aveva in parte riformato la qualificazione ma la Cassazione si limita all'esame dei ricorsi per inammissibilità
d.lgs. n.150/2022
decreto legislativo n. 150 del 2022
Riforma citata dai ricorrenti quale novellatrice delle norme sul rito abbreviato; la Corte osserva le modifiche legislative ma conferma l'orientamento giurisprudenziale sul punto
legge 16/12/1999 n.479
legge 16 dicembre 1999, n. 479
Richiamata nella ricostruzione storica delle abrogazioni/tacite modifiche della disciplina sulla contumacia e notifiche
sentenza Sezioni Unite n. 698/24.10.2019 (Sinito)
Sez. U, sent. n. 698 del 24/10/2019 (Sinito)
Pronuncia delle Sezioni Unite che ha chiarito che la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente; la Corte di Cassazione l'ha utilizzata per escludere rilievo alla notifica dell'avviso di deposito
giurisprudenza di riferimento (varie sezioni)
es. Sez. 5, n. 4455 del 14/11/2019; Sez. 6, n. 23060 del 19/04/2023; Sez. U, n. 16153 del 18/01/2024
Richiamate per consolidare il principio secondo cui il contrasto giurisprudenziale esclude l'operatività dell'overruling a vantaggio di chi non ha impugnato nei termini; indicano che l'esistenza di orientamenti contrastanti impone prudenza difensiva e non tempo supplementare per impugnare
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato con imputato assente, la decorrenza dei termini d'impugnazione non è fatta decorrere dalla notifica dell'estratto della sentenza; il termine si computa rispetto al deposito della motivazione nei termini previsti
- La mera esistenza di un contrasto giurisprudenziale non consente al ricorrente di invocare un affidamento incolpevole sulla soluzione più favorevole: in presenza di orientamenti contrastanti occorre adottare la scelta difensiva più prudente
- Il rinvio d'ufficio della prima udienza non sospende né sposta il termine per la presentazione dei motivi nuovi: il termine va calcolato rispetto alla prima udienza in cui l'imputato è regolarmente citato
- In sede di cassazione difficilmente sono ammissibili motivi che chiedono la riconsiderazione dei fatti e delle valutazioni probatorie già effettuate dalla Corte di merito, salvo che non si indichi un concreto travisamento della prova documentato e idoneo a disarticolare l'intero impianto probatorio
- La produzione o l'indicazione di un singolo elemento (es. un fotogramma) non allegato agli atti è inadeguata a dimostrare la manifesta illogicità della motivazione: l'onere di allegare e rendere utilizzabili i mezzi di prova spetta al ricorrente
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