Cassazione Penale, Sentenza n. 39105/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per cassazione fondato su presunto errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.: il ricorrente contestava in particolare il terzo motivo del ricorso per cassazione (ribadito nella memoria difensiva) sostenendo che la Corte di Cassazione avrebbe erroneamente ritenuto che la Corte di Assise di Appello di Napoli avesse dato risposta alla doglianza relativa all'alibi del Savarese. La difesa affermava che, a seguito di rinnovazione dell'istruzione (art. 603 c.p.p.), era emersa prova oggettiva dell'alibi (adempimento dell'obbligo di firma al commissariato alle ore 10:00 e alle 18:00 del giorno del fatto) che avrebbe dimostrato il mendacio dei collaboratori Rapicano (Pasquale e Catello) e avrebbe dovuto essere valutata dal giudice d'appello. Si denunciava dunque che la Corte di Cassazione, nel riesaminare il motivo, si era limitata a riprendere la motivazione di primo grado e ad assumere che la questione dell'alibi fosse già stata valutata, commettendo un errore percettivo sulla lettura degli atti di merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la doglianza del ricorrente riguardasse in realtà valutazioni di merito e di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori, che non rientrano nell'ambito ristretto dell'errore di fatto previsto dall'art. 625-bis c.p.p. La Corte ha inoltre motivato che il dettaglio degli orari era stato già considerato nella motivazione di primo grado e che la valutazione complessiva dell'attendibilità dei collaboratori e della partecipazione del Savarese era coerente nelle sentenze di primo e secondo grado; quindi l'omessa disamina grafica, o la presunta omissione della Corte d'Appello, non costituiva errore di fatto decisivo. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, essendo l'inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dall'atto, al versamento di una somma alla cassa delle ammende pari a Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Norma che autorizza il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro le decisioni della Corte di Cassazione; interpretato come rimedio molto limitato: l'errore di fatto deve consistere in una svista percettiva degli atti di legittimità e deve essere decisivo ai fini della diversa decisione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso straordinario, compresa la condanna alle spese processuali e, se l'inammissibilità deriva da profili di colpa, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
art. 603 cod. proc. pen.
Regola la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; nel caso la difesa aveva ottenuto rinnovazione per produrre elementi (alibi) che però la Corte ha ritenuto non decisivi rispetto alla valutazione complessiva dell'attendibilità dei collaboratori.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla omessa motivazione grafica; la Corte ha ritenuto che le censure relative alla motivazione e alle discrasie di orario fossero state in effetti valutate nell'impianto motivazionale complessivo e non fossero decisive.
Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 (Basile)
Giurisprudenza di riferimento che delimita la nozione di errore di fatto: deve trattarsi di errore percettivo sulla lettura degli atti interni al giudizio di legittimità; inoltre l'accertamento dell'errore di fatto non è automaticamente sufficiente per accogliere il ricorso, occorre dimostrare la decisività dell'errore.
Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015 (Moroni)
Ulteriore decisum giurisprudenziale citato a supporto del principio che l'errore di fatto ha limiti rigorosi e non può sostituirsi a un normale sindacato di merito o a un'apprezzamento critico delle fonti probatorie.
Massime di principio
- Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. (ricorso straordinario per errore materiale o di fatto) è molto limitato: rileva solo un errore percettivo oggettivo nella lettura degli atti di legittimità e non le normali critiche di merito o di valutazione della prova.
- L'omesso esame grafico di un motivo da parte di un giudice d'appello non comporta automaticamente errore di fatto: se il motivo è compatibile con l'impianto motivazionale o risulta implicitamente assorbito, l'omissione può non essere rilevante.
- Per ottenere accoglimento del ricorso straordinario per errore di fatto il ricorrente deve dimostrare che la svista avrebbe potuto produrre una decisione diversa (elemento di decisività).
- L'introduzione di elementi nuovi in appello (rinnovazione ex art. 603 c.p.p.) non garantisce che tali elementi siano decisivi: occorre che incidano sulla valutazione globale e siano tali da invertire la decisione.
- Le contestazioni basate su divergenze circostanziali (es. orari discordanti nelle dichiarazioni dei collaboratori) sono spesso trattate come questioni di valutazione della credibilità e pertanto difficili da ricondurre alla fattispecie dell'errore di fatto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38972/2025 del 03/12/2025
- Sentenza penale · 3 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38974/2025 del 03/12/2025
- Sentenza penale · 3 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38975/2025 del 03/12/2025
- Sentenza penale · 3 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38976/2025 del 03/12/2025
- Sentenza penale · 3 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38977/2025 del 03/12/2025
- Sentenza penale · 3 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38978/2025 del 03/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →