Regolamento (UE) 2022/1531
Regolamento (UE) 2022/1531 della Commissione del 15 settembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’utilizzo nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e che rettifica lo stesso regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro delle sostanze CMR nei prodotti cosmetici, inserendo nell'allegato II varie sostanze classificate come vietate e introducendo nell'allegato III una restrizione specifica per il salicilato di metile. Inoltre rettifica errori del precedente regolamento (UE) 2021/1902, eliminando una voce erroneamente inclusa tra le sostanze vietate e correggendo la voce relativa al N-(idrossimetil)glicinato di sodio nell'allegato V. Le modifiche principali si applicano dal 17 dicembre 2022, in coerenza con la data di applicazione della classificazione CMR di riferimento.
Modifica e rettifica del regolamento sui prodotti cosmetici per aggiornare gli elenchi delle sostanze CMR vietate o consentite con restrizioni.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dal regolamento (CE) n. 1223/2009 e, in particolare, alle sostanze chimiche classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e del regolamento delegato (UE) 2021/849. Riguarda gli operatori economici del settore cosmetico e le autorità competenti degli Stati membri nel mercato interno; incide sugli allegati II, III e V del regolamento cosmetici. Sono esclusi, per effetto della classificazione CMR e salvo eccezioni specifiche, gli usi non espressamente consentiti o non rientranti nelle condizioni previste dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009.
Regolamento (UE) 2022/1531 della Commissione: sostanze CMR nei prodotti cosmetici
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici per adeguare gli elenchi delle sostanze vietate e soggette a restrizioni alla classificazione CMR risultante dal regolamento delegato (UE) 2021/849. La finalità dichiarata è assicurare un'applicazione uniforme del divieto nel mercato interno, la certezza del diritto per operatori e autorità e un elevato livello di tutela della salute umana.
Contesto normativo e razionale della modifica
Il regolamento richiama la disciplina generale dell'articolo 15 del regolamento cosmetici, che vieta l'uso nei cosmetici delle sostanze classificate come CMR di categoria 1A, 1B o 2, salvo le eccezioni previste dalla stessa norma. In coerenza con tale quadro, tutte le sostanze CMR devono essere inserite nell'allegato II tra le sostanze vietate, salvo i casi in cui sia stata accertata la possibilità di uso in deroga secondo le condizioni dell'articolo 15.
Aggiornamento dell'allegato II: sostanze vietate
L'allegato II è integrato con una serie di nuove voci corrispondenti a sostanze classificate CMR e non coperte da eccezioni specifiche. Tra queste figurano, tra le altre, tetrafluoroetilene, 6,6'-di-terz-butil-2,2'-metilendi-p-cresolo (DBMC), pyriofenone, tolpiralato, azametifos, 3-metilpirazolo, pidiflumetofen, sedaxane, isobutil metile chetone (MIBK), dimetomorf, imazamox, tiametoxam, triticonazolo e desmedifam.
Restrizione specifica per il salicilato di metile
Per il 2-idrossibenzoato di metile, denominato Methyl Salicylate, il regolamento prende atto della richiesta di uso eccezionale presentata ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, e del parere favorevole del CSSC del 26 e 27 ottobre 2021, che lo considera sicuro entro le concentrazioni massime indicate dal richiedente. Ne consegue l'inserimento nell'allegato III con un sistema di restrizioni articolato per tipo di prodotto e con un divieto di impiego nei prodotti destinati ai bambini di età inferiore a 6 anni, salvo i dentifrici.
Le concentrazioni massime previste sono differenziate per categoria di prodotto, tra cui:
- 0,06 % per prodotti per la pelle da non sciacquare e prodotti per capelli da non sciacquare, con esclusioni specifiche;
- 0,05 % per il trucco per il viso;
- 0,002 % per trucco per gli occhi e struccanti;
- 0,009 % per prodotti per capelli spray/aerosol;
- 0,003 % per deodoranti spray/aerosol;
- 0,04 % per lozioni spray/aerosol per il corpo;
- 0,6 % per prodotti per lavare le mani e fragranze idroalcoliche;
- 0,03 % per prodotti per le labbra;
- 2,52 % per dentifrici;
- 0,1 % per collutori destinati a bambini tra 6 e 10 anni;
- 0,6 % per collutori destinati a bambini oltre 10 anni e adulti;
- 0,65 % per spray per il cavo orale.
Rettifica del precedente regime sul N-(idrossimetil)glicinato di sodio
Il regolamento corregge un errore del regolamento (UE) 2021/1902. In particolare, la voce 1669 dell'allegato II, che aveva inserito erroneamente il N-(idrossimetil)glicinato di sodio tra le sostanze vietate, viene soppressa, poiché la sostanza era già disciplinata nell'allegato V come conservante autorizzato a determinate condizioni.
La voce 51 dell'allegato V viene sostituita per correggere sia la denominazione chimica, sia la formulazione della condizione relativa alla formaldeide rilasciabile. La sostanza, denominata N-(idrossimetil)glicinato di sodio / Sodium Hydroxymethylglycinate, CAS 70161-44-3, CE 274-357-8, è autorizzata fino allo 0,5 % solo se è dimostrato che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela al momento dell'immissione sul mercato è inferiore allo 0,1 % p/p.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Tuttavia, le modifiche sostanziali introdotte dall'articolo 1 si applicano soltanto dal 17 dicembre 2022, in linea con la data di applicazione della classificazione CMR di riferimento. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato II: sostanze vietate
Sono aggiunte all'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 numerose sostanze classificate CMR e non oggetto di eccezione, tra cui tetrafluoroetilene, 6,6'-di-terz-butil-2,2'-metilendi-p-cresolo (DBMC), pyriofenone, tolpiralato, azametifos, 3-metilpirazolo, pidiflumetofen, sedaxane, isobutil metile chetone (MIBK), dimetomorf, imazamox, tiametoxam, triticonazolo e desmedifam.
Restrizione per il salicilato di metile nell'allegato III
Il 2-idrossibenzoato di metile (Methyl Salicylate), CAS 119-36-8, è inserito nell'allegato III con limiti di concentrazione differenziati per tipologia di prodotto. È vietato l'uso in preparati destinati ai bambini di età inferiore a 6 anni, salvo i dentifrici. Sono previste concentrazioni massime specifiche, tra cui 0,06 % per alcuni prodotti per pelle e capelli non risciacquabili, 0,05 % per trucco per il viso, 0,002 % per trucco per gli occhi e struccanti, 0,009 % per prodotti per capelli spray/aerosol, 0,003 % per deodoranti spray/aerosol, 0,04 % per lozioni spray/aerosol per il corpo, 0,6 % per prodotti per lavare le mani e fragranze idroalcoliche, 0,03 % per prodotti per le labbra, 2,52 % per dentifrici, 0,1 % per collutori per bambini 6-10 anni, 0,6 % per collutori per adulti e bambini oltre 10 anni, e 0,65 % per spray per il cavo orale.
Rettifica dell'allegato II: soppressione della voce 1669
La voce 1669 dell'allegato II, relativa al N-(idrossimetil)glicinato di sodio, è soppressa perché la sostanza figura già, con denominazione chimica/INN corretta, nell'allegato V come conservante autorizzato a determinate condizioni.
Rettifica dell'allegato V: voce 51
La voce 51 dell'allegato V è sostituita per correggere la denominazione della sostanza in 'N-(idrossimetil)glicinato di sodio' (Sodium Hydroxymethylglycinate), CAS 70161-44-3, CE 274-357-8, e per allineare la condizione d'uso alla classificazione CMR. La sostanza può essere utilizzata a concentrazione massima dello 0,5 % solo se è possibile dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela al momento dell'immissione sul mercato è inferiore allo 0,1 % p/p.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 1, relativo alle modifiche degli allegati II e III, si applica a decorrere dal 17 dicembre 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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