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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2404

Regolamento delegato (UE) 2022/2404 della Commissione del 14 settembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per le indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e che abroga la direttiva 92/70/CEE della Commissione

Normativa europea32022R2404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce in modo armonizzato come devono essere preparate, svolte e comunicate le indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Introduce criteri basati sul rischio, sulla biologia del parassita e sulle piante ospiti, imponendo indagini anche nelle zone cuscinetto o, in mancanza, nelle fasce interne. Stabilisce inoltre un modello uniforme di comunicazione dei risultati e abroga una disciplina ormai superata del 1992.

Regolamento delegato che stabilisce norme dettagliate per le indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, ai fini dell’istituzione di nuove zone protette e delle indagini annuali, e abroga la direttiva 92/70/CEE.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri nell’ambito della sanità delle piante e riguarda le indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, sia per la richiesta di istituzione di una nuova zona protetta ai sensi dell’articolo 32, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 2016/2031, sia per la preparazione e la comunicazione dei risultati delle indagini annuali ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Incide sulle autorità competenti nazionali e, ove previsto, su persone che operano sotto la loro supervisione ufficiale. Si applica dal 1° gennaio 2023 in tutti gli Stati membri; non introduce esclusioni territoriali espresse, ma disciplina anche eventuali zone cuscinetto e fasce interne collegate alla zona protetta.

Regolamento delegato (UE) 2022/2404: indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette

Il regolamento completa il quadro del regolamento (UE) 2016/2031, fissando regole tecniche uniformi per le indagini finalizzate sia al riconoscimento di una nuova zona protetta sia alla verifica annuale del mantenimento dello status di zona protetta. La logica del testo è fortemente improntata al rischio, alla biologia dell’organismo nocivo e all’esigenza di garantire comparabilità, completezza ed efficacia delle relazioni trasmesse dagli Stati membri.

Ambito e finalità operative

L’articolo 1 delimita il campo di applicazione alle indagini relative agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Il regolamento interviene in due momenti distinti: da un lato, quando uno Stato membro chiede l’istituzione di una nuova zona protetta ai sensi dell’articolo 32, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 2016/2031; dall’altro, per la preparazione e la comunicazione delle indagini annuali previste dall’articolo 34, paragrafo 1.

Definizioni essenziali

L’articolo 2 fornisce le definizioni operative necessarie alla corretta applicazione del sistema. In particolare:

  • la "zona cuscinetto" è l’area che circonda la zona protetta per ridurre il rischio di introduzione e diffusione del parassita;
  • la "fascia interna" è un’area interna alla zona protetta, di larghezza equivalente a quella della zona cuscinetto, posta lungo il confine esterno;
  • l’"indagine" è l’attività di rilevazione nell’area protetta e, se opportuno, nella zona cuscinetto;
  • l’"area delimitata" è quella istituita dopo la rilevazione della presenza dell’organismo nocivo nella zona protetta, secondo l’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031;
  • l’"indagine su base statistica" è quella condotta secondo gli orientamenti generali EFSA per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio.

Preparazione delle indagini

L’articolo 3 stabilisce che le indagini siano predisposte dall’autorità competente dello Stato membro o da soggetti operanti sotto la sua supervisione ufficiale. La preparazione deve rispettare criteri di rischio e solidità scientifico-tecnica, tenere conto della biologia dell’organismo nocivo e della presenza di piante ospiti, e collocarsi nei periodi più favorevoli per la sua individuazione.

Le indagini devono essere estese alla zona cuscinetto che circonda la zona protetta. In tale area la densità delle attività di indagine deve essere maggiore rispetto alla zona protetta, con un numero più elevato di esami visivi, campioni, trappole e prove, ove opportuno. La larghezza della zona cuscinetto è determinata in base alla biologia dell’organismo nocivo e alla sua capacità di diffusione.

Il regolamento consente tuttavia di omettere la zona cuscinetto, o la fascia interna in caso di impossibilità di istituire quella esterna, quando non vi sia rischio di introduzione naturale del parassita per ragioni legate alla sua biologia, all’assenza di ospiti, alla posizione geografica o all’isolamento spaziale della zona protetta.

Indagini su base statistica

Quando l’autorità competente decide di utilizzare un approccio statistico, il piano di indagine e lo schema di campionamento devono essere idonei a rilevare un basso livello di presenza dell’organismo nocivo con un livello di confidenza sufficiente nella zona protetta. Se la stessa metodologia è applicata nella zona cuscinetto o nella fascia interna, il livello di confidenza richiesto deve essere ancora più elevato rispetto alla zona protetta.

Contenuto delle indagini

L’articolo 4 elenca in modo dettagliato le informazioni che devono comporre ciascuna indagine. Devono essere incluse almeno:

  • una mappa con i confini della zona protetta e, se pertinente, della zona cuscinetto o della fascia interna, con indicazione dei punti di indagine, della presenza o dei focolai e delle eventuali aree delimitate;
  • una descrizione dell’area sottoposta a indagine, dei siti, del materiale vegetale o della merce e, ove pertinente, della zona cuscinetto o della fascia interna;
  • l’elenco delle piante ospiti;
  • l’individuazione delle zone a rischio;
  • i mesi in cui sono state svolte le attività;
  • il numero di esami visivi, campioni, prove, trappole e altre misure adeguate, quando pertinenti.

Per le indagini su base statistica occorre inoltre indicare le ipotesi del piano di indagine, con la descrizione di:

  • popolazione bersaglio, unità epidemiologica e unità di ispezione;
  • metodo di rilevazione e sensibilità del metodo;
  • fattori di rischio, livelli di rischio, rischi relativi e proporzione delle piante ospiti;
  • in caso di presenza del parassita, le misure adottate o il riferimento a EUROPHYT-Outbreaks.

Comunicazione dei risultati e modelli armonizzati

L’articolo 5 introduce un sistema uniforme di comunicazione verso la Commissione e gli altri Stati membri. Le informazioni generali e i risultati delle indagini per ciascuna zona protetta devono essere comunicati secondo il modello dell’allegato I. Per le relazioni richieste ai fini dell’istituzione di una nuova zona protetta o per le indagini annuali di cui al regolamento (UE) 2016/2031, si utilizzano i modelli dell’allegato II.

L’allegato I richiede dati identificativi dello Stato membro, dell’autorità competente, dei laboratori e delle organizzazioni coinvolte, nonché informazioni sulla zona protetta, sull’eventuale zona cuscinetto o fascia interna, sulla presenza di focolai e sulle misure adottate. L’allegato II distingue tra il modello per le indagini annuali e quello per le indagini su base statistica, con istruzioni molto analitiche sui contenuti delle colonne: anni di indagine, specie nociva, zona protetta, area indagata, siti di indagine, mesi, piante ospiti, metodi, campionamento, sensibilità, fattori di rischio, risultati positivi, focolai e osservazioni.

Abrogazione della disciplina previgente

Con l’articolo 6 viene abrogata la direttiva 92/70/CEE della Commissione, che disciplinava le modalità delle indagini per il riconoscimento delle zone protette. L’abrogazione è giustificata dal carattere ormai superato della direttiva rispetto all’attuale quadro normativo fitosanitario dell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2023. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce norme dettagliate per: a) le indagini necessarie per l’istituzione di una nuova zona protetta ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3 o 6, del regolamento (UE) 2016/2031; b) la preparazione e il contenuto delle indagini annuali previste dall’articolo 34, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 definisce i concetti chiave: zona cuscinetto, fascia interna, indagine, area delimitata e indagine su base statistica. Le definizioni sono funzionali alla struttura delle indagini e al tipo di comunicazione richiesta agli Stati membri.

Preparazione delle indagini e approccio basato sul rischio

L’articolo 3 impone che le indagini siano preparate dall’autorità competente dello Stato membro interessato, o da altri soggetti sotto la sua supervisione ufficiale. Le indagini devono essere basate sul rischio, su solidi principi scientifici e tecnici, tenere conto della biologia dell’organismo nocivo e della presenza di specie ospiti, ed essere svolte nei periodi più opportuni per la rilevazione.

Zone cuscinetto e fasce interne

Le indagini devono estendersi alla zona cuscinetto che circonda la zona protetta, con intensità maggiore rispetto alla zona protetta; la larghezza della zona cuscinetto è determinata in funzione della biologia e della potenziale diffusione dell’organismo nocivo. Se non è possibile istituire una zona cuscinetto nel territorio adiacente, deve essere istituita una fascia interna nella zona protetta. In entrambi i casi sono previste eccezioni quando, per biologia, assenza di ospiti, posizione geografica o isolamento spaziale, non vi è rischio di introduzione naturale dell’organismo nocivo.

Indagini su base statistica

Quando l’autorità competente opta per un’indagine statistica, il piano e il campionamento devono consentire di individuare, con sufficiente livello di confidenza, un basso livello di presenza dell’organismo nocivo nella zona protetta. Se l’indagine statistica è svolta nella zona cuscinetto o nella fascia interna, il livello di confidenza richiesto è più elevato rispetto alla zona protetta.

Contenuto minimo delle indagini

L’articolo 4 elenca gli elementi che le indagini devono contenere: mappa con delimitazione geografica della zona protetta e, se del caso, della zona cuscinetto o della fascia interna; descrizione dell’area sottoposta a indagine, del materiale vegetale o della merce e dei siti; elenco delle piante ospiti; individuazione delle zone a rischio; indicazione dei mesi di svolgimento; dettagli su esami visivi, campioni, prove, trappole e altre misure; e, per le indagini statistiche, ipotesi di base su popolazione bersaglio, unità epidemiologica, metodo e sensibilità, fattori di rischio e, se presente l’organismo nocivo, misure adottate o riferimento a EUROPHYT-Outbreaks.

Comunicazione dei risultati

L’articolo 5 impone agli Stati membri di comunicare informazioni generali e risultati delle indagini per ciascuna zona protetta utilizzando il modello dell’allegato I. Per le comunicazioni previste dall’articolo 32, paragrafo 4, lettera b), e dall’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, devono essere usati i modelli dell’allegato II.

Abrogazione della direttiva 92/70/CEE

L’articolo 6 abroga la direttiva 92/70/CEE della Commissione, ritenuta obsoleta in quanto adottata nel quadro di precedenti atti dell’Unione in materia di sanità delle piante.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 7 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità delle pianteagricolturamercato internocooperazione amministrativacontrolli fitosanitari

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