Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1525

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1525 della Commissione del 13 settembre 2022 relativo all’autorizzazione del monocloridrato di L-lisina e del solfato di L-lisina prodotti mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza due additivi nutrizionali a base di L-lisina prodotti da un preciso ceppo di Corynebacterium glutamicum, dopo la valutazione positiva dell’EFSA sulla loro sicurezza ed efficacia come fonti di L-lisina per tutte le specie animali. La Commissione impone tuttavia misure di protezione per gli utilizzatori, in considerazione dei possibili rischi per inalazione e contatto cutaneo o oculare. Le condizioni d’uso, le prescrizioni di etichettatura e i metodi di analisi sono dettagliati nell’allegato.

Autorizzazione all’immissione e all’uso, come additivi per mangimi, del monocloridrato di L-lisina e del solfato di L-lisina prodotti mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498 per tutte le specie animali.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in generale, all’utilizzo nell’alimentazione animale nell’Unione europea dei due additivi autorizzati: monocloridrato di L-lisina e solfato di L-lisina prodotti mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498. L’autorizzazione vale per tutte le specie animali e riguarda sia l’additivo tal quale sia le premiscele, i mangimi composti e le materie prime per mangimi; per entrambe le sostanze è ammesso anche l’uso nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento non introduce un regime generale per altri aminoacidi o altri ceppi produttivi, né per usi diversi dall’alimentazione animale.

Autorizzazione del monocloridrato di L-lisina e del solfato di L-lisina prodotti da Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1525 della Commissione autorizza due additivi nutrizionali a base di L-lisina destinati all’alimentazione animale. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi e recepisce il parere favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto le sostanze sicure per animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, fermo restando il profilo di attenzione per gli utilizzatori.

Contesto e valutazione scientifica

La Commissione richiama che la domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e corredata della documentazione prescritta. Il parere dell’EFSA del 10 novembre 2021 conclude che il monocloridrato di L-lisina e il solfato di L-lisina prodotti da Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498 sono una fonte efficace di L-lisina per l’alimentazione animale e, se usati in quantità adeguate come integratori dietetici, non incidono negativamente sulla salute animale, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Per i ruminanti, l’EFSA segnala che, per essere efficaci, gli additivi dovrebbero essere protetti dalla degradazione ruminale.

Ambito dell’autorizzazione

L’articolo 1 autorizza le sostanze indicate nell’allegato come additivi per mangimi della categoria "additivi nutrizionali" e del gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e si estende, secondo le condizioni tecniche dell’allegato, all’uso nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio. Restano fermi i limiti e gli impieghi specifici fissati per ciascun prodotto.

Condizioni di impiego e etichettatura

Per il monocloridrato di L-lisina (additivo 3c322iii), in polvere, l’allegato richiede un tenore minimo di L-lisina del 78,8 % e un’umidità non superiore all’1 %. Il tenore di L-lisina deve essere riportato in etichetta; l’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio; inoltre, su additivo e premiscele deve comparire l’avvertenza secondo cui, in caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre considerare tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri.

Per il solfato di L-lisina (additivo 3c328), in polvere, l’allegato prescrive un tenore minimo del 73,0 %, con almeno 55,0 % di L-lisina e almeno 10 % di altri aminoacidi. È previsto un tenore massimo di 10 000 mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. Anche per questo prodotto il tenore di L-lisina va indicato in etichetta, è consentito l’uso nell’acqua di abbeveraggio e si applica la medesima avvertenza sugli equilibri aminoacidici.

Tutela degli utilizzatori

La Commissione introduce misure di protezione specifiche per gli operatori del settore dei mangimi, motivate dal fatto che l’EFSA non ha potuto escludere rischi di tossicità per inalazione e di irritazione o sensibilizzazione cutanea/oculare. Gli operatori devono quindi adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi da inalazione e da contatto cutaneo o oculare; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Metodi di analisi

L’allegato specifica i metodi di riferimento per l’identificazione e la quantificazione. Per il monocloridrato di L-lisina, l’identificazione avviene secondo la monografia "L-lysine monohydrochloride" del Food Chemical Codex; la quantificazione della lisina nell’additivo e nelle premiscele con oltre il 10 % di lisina avviene con cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS/FLD), EN ISO 17180; per premiscele, mangimi composti e materie prime si applica il metodo IEC-VIS del regolamento (CE) n. 152/2009; per l’acqua si utilizza IEC-VIS o IEC-VIS/FLD.

Per il solfato di L-lisina, la quantificazione della lisina nell’additivo e nelle premiscele con oltre il 10 % di lisina avviene con EN ISO 17180; l’identificazione del solfato si effettua secondo la Farmacopea europea, monografia 20301; per premiscele, mangimi composti e materie prime si applica ancora il metodo IEC-VIS del regolamento (CE) n. 152/2009.

Durata dell’autorizzazione ed efficacia

Per entrambi gli additivi, l’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 4 ottobre 2032. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione degli additivi

L’articolo 1 autorizza, come additivi per mangimi nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", le sostanze indicate nell’allegato: monocloridrato di L-lisina e solfato di L-lisina prodotti mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498. L’autorizzazione vale alle condizioni specificate nell’allegato.

Base giuridica e valutazione di sicurezza

Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama il parere EFSA del 10 novembre 2021, che conclude per l’assenza di effetti negativi su salute animale, sicurezza del consumatore e ambiente alle condizioni d’uso proposte, pur non potendo escludere rischi di tossicità per inalazione o irritazione/sensibilizzazione per gli utilizzatori.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Per entrambi gli additivi gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Condizioni specifiche per il monocloridrato di L-lisina

Per il prodotto 3c322iii, in polvere, destinato a tutte le specie, l’allegato prevede: tenore minimo di L-lisina del 78,8 % e umidità ≤ 1 %; obbligo di indicare in ეტichetta il tenore di L-lisina; possibilità di impiego nell’acqua di abbeveraggio; avvertenza in etichetta per additivo e premiscele sulla necessità di considerare tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri. Il periodo di autorizzazione scade il 4.10.2032.

Condizioni specifiche per il solfato di L-lisina

Per il prodotto 3c328, in polvere, destinato a tutte le specie, l’allegato prevede: tenore minimo del 73,0 % (di cui almeno 55,0 % di L-lisina e almeno 10 % di altri aminoacidi); tenore massimo indicato di 10 000 mg di additivo/kg di mangime completo con umidità al 12 %; obbligo di indicare in etichetta il tenore di L-lisina; possibilità di impiego nell’acqua di abbeveraggio; avvertenza identica a quella prevista per il monocloridrato. Il periodo di autorizzazione scade il 4.10.2032.

Metodi di analisi e identificazione

L’allegato indica i metodi di analisi per l’identificazione e la quantificazione della L-lisina e del solfato: per il monocloridrato, identificazione tramite monografia "L-lysine monohydrochloride" del Food Chemical Codex e quantificazione tramite cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS/FLD o IEC-VIS), con rinvio anche al regolamento (CE) n. 152/2009; per il solfato, quantificazione della lisina con EN ISO 17180, identificazione del solfato tramite Farmacopea europea, monografia 20301, e quantificazione nelle matrici alimentari con metodo IEC-VIS di cui al regolamento (CE) n. 152/2009.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresanità animaleetichettatura

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.