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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1614

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1614 della Commissione del 15 settembre 2022 che determina le zone di pesca in acque profonde esistenti e definisce un elenco di zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili

Normativa europea32022R1614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione attua il regolamento (UE) 2016/2336 individuando, sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili e del parere del CIEM, le zone di pesca in acque profonde esistenti e l’elenco delle aree notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di EMV nelle acque dell’Unione. Le delimitazioni sono fissate mediante coordinate dettagliate negli allegati, così da rendere operativi i vincoli specifici previsti dalla normativa di base. Il testo coordina inoltre l’ambito di applicazione con le misure di conservazione e con il divieto di pesca con determinati attrezzi e a determinate profondità. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Determina le zone di pesca in acque profonde esistenti nelle acque dell’Unione e definisce l’elenco delle zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili (EMV).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle acque dell’Unione dell’Atlantico nord-orientale, con delimitazione geografica tramite coordinate WGS84 riportate negli allegati I e II. Riguarda le attività di pesca in acque profonde svolte con attrezzi di fondo e, per le zone di pesca esistenti, con riferimento alla pesca a una profondità compresa tra 400 e 800 metri e al divieto di pesca con reti a strascico a una profondità inferiore a 800 metri; per le zone EMV rileva l’applicazione delle misure del regolamento (UE) 2016/2336 alle operazioni al di sotto di 400 metri e il divieto di pesca con attrezzi di fondo in tutte le zone designate. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo non contiene esclusioni soggettive ulteriori, ma precisa che non pregiudica eventuali ulteriori misure di conservazione necessarie per il rispetto della normativa ambientale pertinente dell’Unione.

Determinazione delle zone di pesca in acque profonde esistenti e delle zone EMV

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1614 della Commissione dà attuazione al regolamento (UE) 2016/2336 individuando, con coordinate geografiche puntuali, le zone di pesca in acque profonde esistenti nelle acque dell’Unione e le aree notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili (EMV). La finalità dichiarata è prevenire impatti significativi sugli EMV derivanti dalla pesca in acque profonde e, al contempo, garantire la conservazione di lungo periodo degli stock ittici di acque profonde.

La scelta delle delimitazioni territoriali discende dai dati trasmessi dagli Stati membri, dalle richieste di parere rivolte al CIEM e dai successivi approfondimenti scientifici, compresi ulteriori dati sugli EMV e sui sistemi di controllo dei pescherecci. Il regolamento precisa che non pregiudica l’adozione di ulteriori misure di conservazione necessarie per conformarsi alla normativa ambientale pertinente dell’Unione.

Base giuridica e iter scientifico

L’atto è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/2336, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 6. I considerando descrivono un processo articolato: invito della Commissione nel 2017 a fornire dati, analisi del CIEM, richiesta di ulteriori informazioni nel 2018, seminari con Stati membri e portatori di interessi tra ottobre 2019 e settembre 2020, parere del CIEM del 5 gennaio 2021 e successivo parere del 7 febbraio 2022, limitato alle acque dell’Unione dell’Atlantico nord-orientale.

La Commissione evidenzia che le informazioni necessarie sono state disponibili solo a partire da febbraio 2022; ciò spiega l’adozione del regolamento di esecuzione come atto tecnico di delimitazione, fondato sulle migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili.

Zone di pesca in acque profonde esistenti

L’articolo 1 stabilisce che le zone di pesca in acque profonde esistenti sono quelle riportate nell’allegato I, secondo coordinate in forma decimale WGS84.

Su tali zone si applicano le regole del regolamento (UE) 2016/2336, in particolare:

  • l’articolo 8, paragrafi 2 e 4, relativo alla limitazione delle autorizzazioni di pesca;
  • il divieto di pesca con reti a strascico a una profondità inferiore a 800 metri.

Il regolamento non introduce in questa sede nuovi limiti sostanziali, ma rende operative le disposizioni del regolamento di base mediante la delimitazione spaziale delle aree interessate.

Elenco delle zone con EMV

L’articolo 2 definisce l’elenco delle zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di EMV, rinviando all’allegato II per le coordinate. Il testo distingue le aree:

  • notoriamente caratterizzate dalla presenza di EMV, con indice da elevato a medio;
  • probabilmente caratterizzate dalla presenza di EMV, con indice basso.

Per queste zone si applica il regolamento (UE) 2016/2336, in particolare l’articolo 9, paragrafi 1 e 9, con riferimento alle operazioni di pesca con attrezzi di fondo al di sotto dei 400 metri di profondità e al divieto di pesca con attrezzi di fondo in tutte le zone designate.

Profili pratici per gli operatori

Per gli operatori della pesca, il regolamento ha una funzione eminentemente cartografica e conformativa: le coordinate degli allegati determinano i confini delle aree dove trovano applicazione i divieti e le limitazioni previste dalla normativa di base. In particolare, risultano centrali:

  • la corretta geolocalizzazione delle attività di pesca;
  • la verifica della profondità operativa;
  • la compatibilità degli attrezzi utilizzati con i divieti di cui al regolamento (UE) 2016/2336.

Per avvocati e commercialisti che assistono imprese di pesca, ciò implica la necessità di verificare ex ante l’operatività delle flotte rispetto alle coordinate degli allegati, anche in relazione ai titoli autorizzativi e alla pianificazione delle campagne di pesca.

Entrata in vigore e immediata applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.

Rapporti con altri atti e limiti del regolamento

Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/2336 e ne rende effettive, mediante coordinate, le disposizioni relative alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili e alla pesca in acque profonde. Il testo ribadisce espressamente che non pregiudica ulteriori misure di conservazione eventualmente necessarie per adempiere agli obblighi ambientali dell’Unione, lasciando quindi spazio a interventi complementari di tutela.

Disposizioni principali

Determinazione delle zone di pesca in acque profonde esistenti

L’articolo 1 individua le zone di pesca in acque profonde esistenti conformemente alle coordinate dell’allegato I. Tali zone restano soggette alle norme del regolamento (UE) 2016/2336, in particolare all’articolo 8, paragrafi 2 e 4, per quanto riguarda la limitazione delle autorizzazioni di pesca e il divieto di pesca con reti a strascico a una profondità inferiore a 800 metri.

Elenco delle zone caratterizzate dalla presenza di EMV

L’articolo 2 definisce, secondo le coordinate dell’allegato II, l’elenco delle zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili. A tali zone si applica il regolamento (UE) 2016/2336, in particolare l’articolo 9, paragrafi 1 e 9, per le operazioni di pesca con attrezzi di fondo al di sotto di 400 metri di profondità e per il divieto di pesca con attrezzi di fondo in tutte le zone designate.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base normativa e coordinamento con il regolamento (UE) 2016/2336

Il regolamento è adottato in esecuzione del regolamento (UE) 2016/2336, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 6, sulla base delle migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili. I considerando richiamano il parere del CIEM del 5 gennaio 2021 e quello del 7 febbraio 2022, nonché la finalità di prevenire effetti negativi sugli EMV e garantire la conservazione a lungo termine degli stock di acque profonde.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinetutela dell’ambiente marinopolitica comune della pesca

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