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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1925

Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1925

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un quadro ex ante per i mercati digitali, volto a prevenire pratiche sleali e a rafforzare la contendibilità dei mercati in cui operano i grandi gatekeeper. Individua criteri quantitativi e qualitativi per la designazione dei gatekeeper, impone obblighi specifici per singoli servizi di piattaforma di base e attribuisce alla Commissione ampi poteri di indagine, esecuzione e sanzione. Il testo coordina inoltre l’applicazione con il diritto della concorrenza, con il GDPR e con altri atti UE settoriali, e modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 per includere segnalazioni e azioni rappresentative.

Regolamento sui mercati digitali: disciplina ex ante per garantire mercati digitali equi e contendibili e imporre obblighi ai gatekeeper.

Ambito di applicazione

Si applica ai servizi di piattaforma di base forniti o offerti da gatekeeper a utenti commerciali stabiliti nell’Unione o a utenti finali stabiliti o situati nell’Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza del gatekeeper e dalla legge altrimenti applicabile. Restano esclusi i mercati relativi alle reti di comunicazione elettronica e ai servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero; per questi ultimi il regolamento lascia impregiudicati i poteri delle autorità nazionali di regolamentazione ex direttiva (UE) 2018/1972. Gli Stati membri non possono introdurre ulteriori obblighi ai gatekeeper per finalità di equità e contendibilità, ma possono disciplinare questioni diverse e compatibili con il diritto UE. Il regolamento si applica dal 2 maggio 2023; alcune disposizioni procedurali e di supporto si applicano dal 1 novembre 2022, mentre gli articoli 42 e 43 si applicano dal 25 giugno 2023, se successivo alla data generale di applicazione.

Regolamento (UE) 2022/1925 sui mercati digitali

Il regolamento introduce un regime ex ante per i grandi operatori digitali qualificati come gatekeeper, con l’obiettivo di prevenire pratiche scorrette e barriere strutturali all’ingresso nei mercati digitali. Il legislatore europeo ha ritenuto insufficiente il solo ricorso ex post al diritto della concorrenza, sia per la difficoltà probatoria sia per la rapidità con cui i mercati di piattaforma possono consolidarsi. Il testo si coordina espressamente con GDPR, diritto della concorrenza, controllo delle concentrazioni e altri atti UE settoriali, e affida alla Commissione il ruolo centrale di designazione, vigilanza e repressione.

Finalità e logica regolatoria

La logica del regolamento è duplice: da un lato, garantire la contendibilità dei mercati, cioè la possibilità per nuovi entranti e rivali di contestare efficacemente il potere di intermediazione dei gatekeeper; dall’altro, assicurare equità nei rapporti tra gatekeeper, utenti commerciali e utenti finali, evitando squilibri contrattuali e pratiche di auto-preferenza o sfruttamento dei dati. La disciplina mira anche a prevenire la frammentazione del mercato interno, impedendo l’adozione di regole nazionali divergenti sugli stessi profili disciplinati dal regolamento.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai servizi di piattaforma di base forniti o offerti da gatekeeper a utenti commerciali o finali nell’Unione, indipendentemente dalla sede del gatekeeper e dalla legge applicabile al servizio. Sono esclusi i mercati delle reti di comunicazione elettronica e dei servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero; per questi ultimi restano fermi i poteri delle autorità nazionali previsti dalla direttiva (UE) 2018/1972. Gli Stati membri non possono introdurre ulteriori obblighi ai gatekeeper per le stesse finalità di equità e contendibilità, ma conservano la possibilità di regolare altre materie, purché non fondate sullo status di gatekeeper.

Designazione del gatekeeper

La designazione avviene sulla base di tre requisiti cumulativi: impatto significativo sul mercato interno, funzione di gateway importante e posizione consolidata e duratura, oppure prevedibile nel prossimo futuro. La presunzione quantitativa scatta con fatturato UE di almeno 7,5 miliardi di EUR in ciascuno degli ultimi tre esercizi o con capitalizzazione di mercato media o valore equo di mercato equivalente di almeno 75 miliardi di EUR, purché il medesimo servizio sia offerto in almeno tre Stati membri; inoltre, il servizio deve avere almeno 45 milioni di utenti finali attivi mensili e 10.000 utenti commerciali attivi annui nell’Unione. La Commissione deve essere notificata entro due mesi dal superamento delle soglie e decide normalmente entro 45 giorni lavorativi.

Obblighi principali dei gatekeeper

Gli obblighi si articolano soprattutto negli articoli 5, 6 e 7. L’articolo 5 contiene divieti immediati relativi all’uso dei dati personali per la pubblicità online, alla combinazione e al riuso incrociato dei dati, alle restrizioni di prezzo e di canale imposte agli utenti commerciali, alle limitazioni nel contatto con gli utenti finali acquisiti e all’imposizione di servizi propri come condizione di accesso. Include inoltre obblighi di trasparenza sui servizi pubblicitari online, con comunicazione giornaliera di prezzi, commissioni, remunerazioni e parametri di calcolo.

L’articolo 6 impone obblighi più articolati: divieto di utilizzare, in concorrenza con gli utenti commerciali, dati non pubblici da essi generati; libertà di disinstallare applicazioni e di modificare le impostazioni predefinite; accesso e installazione di app e store terzi; divieto di auto-preferenza nel posizionamento e nell’indicizzazione; assenza di ostacoli al passaggio ad altri servizi e alla scelta di provider di accesso a internet; interoperabilità gratuita e accesso alle componenti hardware/software necessarie; accesso ai dati e agli strumenti di misurazione per pubblicità; portabilità effettiva e in tempo reale dei dati; accesso ai dati aggregati e non aggregati per gli utenti commerciali; accesso non discriminatorio ai dati di ricerca per i motori di ricerca terzi; condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per alcuni servizi chiave, con meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie; condizioni di cessazione proporzionate.

L’articolo 7 riguarda l’interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero. Il gatekeeper deve rendere interoperabili, gratuitamente e su richiesta, le funzionalità di base con i servizi terzi nell’Unione: subito la messaggistica end-to-end e lo scambio di file tra due utenti, entro due anni le funzionalità di gruppo, entro quattro anni le chiamate vocali e video. Il livello di sicurezza, inclusa la crittografia end-to-end ove presente, deve essere preservato. Il gatekeeper deve pubblicare un’offerta di riferimento con i dettagli tecnici e le condizioni generali di interoperabilità.

Dati personali, consenso e protezione degli utenti

Il regolamento attribuisce rilievo centrale al rapporto con il GDPR. In più punti consente il trattamento o la condivisione di dati personali solo se l’utente finale presta un consenso libero, specifico, informato e inequivocabile, secondo il regolamento (UE) 2016/679. Il gatekeeper deve offrire un’alternativa meno personalizzata ma equivalente, non rendere più difficile il diniego o la revoca del consenso e non può ripetere la richiesta più di una volta l’anno per la stessa finalità. Restano impregiudicati i casi in cui il trattamento sia fondato sulle basi giuridiche di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del GDPR. Il regolamento richiama inoltre la tutela dei minori e non deroga agli obblighi specifici previsti dal diritto UE in materia di protezione dei minori online.

Antielusione e garanzia di effettività

Una parte importante del testo è dedicata all’elusione. È vietata la frammentazione artificiale dei servizi per sfuggire alle soglie di designazione e sono vietati comportamenti, anche tramite interfacce manipolative o tecniche comportamentali, che neutralizzino l’efficacia degli obblighi. Il regolamento chiarisce che l’effettività deve essere garantita anche rispetto al consenso per i dati, all’interoperabilità e alla libertà di scelta degli utenti. La Commissione può intervenire con decisioni specifiche per indicare le misure da adottare in caso di elusione.

Deroghe, sospensione ed esenzione

L’articolo 9 consente la sospensione eccezionale di un obbligo specifico se la sua osservanza, per circostanze straordinarie fuori dal controllo del gatekeeper, metterebbe a rischio la redditività economica nell’Unione. L’articolo 10 prevede un’esenzione, totale o parziale, soltanto per motivi di salute pubblica o sicurezza pubblica. Entrambe le misure sono adottate dalla Commissione con atto di esecuzione, hanno durata e perimetro limitati e sono soggette a riesame periodico.

Poteri della Commissione e indagini di mercato

La Commissione è l’autorità unica di applicazione del regolamento. Può aprire procedimenti, richiedere informazioni, accedere a dati, algoritmi e prove, sentire persone, effettuare ispezioni, adottare misure provvisorie, rendere vincolanti impegni e constatare l’inosservanza. Può inoltre svolgere indagini di mercato per la designazione dei gatekeeper, per l’accertamento di inosservanze sistematiche e per valutare nuovi servizi o pratiche non ancora coperti dal regolamento. In presenza di inosservanza sistematica, può imporre rimedi comportamentali o strutturali, incluso un divieto temporaneo di avviare concentrazioni su servizi interessati.

Sanzioni

Le ammende possono arrivare fino al 10% del fatturato mondiale totale dell’esercizio precedente e fino al 20% in caso di recidiva sostanziale entro otto anni. Sono previste sanzioni fino all’1% del fatturato per violazioni procedurali o informative, e penalità di mora fino al 5% del fatturato medio giornaliero per giorno di ritardo. Sono fissati termini di prescrizione quinquennali sia per l’irrogazione sia per l’esecuzione delle sanzioni. La Corte di giustizia dispone di giurisdizione anche di merito sulle sanzioni pecuniarie.

Cooperazione istituzionale, whistleblowing e azioni rappresentative

Il regolamento struttura la cooperazione tra Commissione, autorità nazionali e organi giurisdizionali nazionali, con obblighi di informazione e coordinamento attraverso la rete europea della concorrenza. Le autorità nazionali possono svolgere indagini nei limiti previsti, ma la Commissione resta l’unica autorità di enforcement del regolamento. Gli articoli 42 e 43 estendono rispettivamente la direttiva (UE) 2020/1828 alle azioni rappresentative e la direttiva (UE) 2019/1937 alle segnalazioni di violazioni e alla protezione dei segnalanti.

Revisione periodica e possibili aggiornamenti

La Commissione deve riesaminare il regolamento entro il 3 maggio 2026 e poi ogni tre anni, valutandone efficacia, impatto su PMI e utenti finali e l’eventuale estensione dell’articolo 7 ai social network online. Sono inoltre previsti poteri delegati per aggiornare la metodologia di calcolo degli utenti attivi e per integrare gli obblighi, nonché poteri di esecuzione per specificare modalità tecniche e procedurali. Il sistema è dunque dinamico e predisposto ad adattarsi all’evoluzione rapida dei mercati digitali.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e coordinamento con altre norme

L’articolo 1 afferma che il regolamento mira a garantire mercati digitali equi e contendibili nell’Unione, a vantaggio degli utenti commerciali e finali. Esso si applica ai servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper nell’Unione e non pregiudica gli articoli 101 e 102 TFUE, il controllo delle concentrazioni, le norme nazionali di concorrenza nei limiti indicati, né altri atti UE rilevanti, tra cui GDPR, direttiva ePrivacy, direttiva sulle pratiche sleali, direttiva sui servizi di media audiovisivi, PSD2, direttiva sul diritto d’autore, direttiva accessibilità e direttiva sulle clausole abusive.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce gatekeeper, servizi di piattaforma di base e le categorie rilevanti: servizi di intermediazione online, motori di ricerca online, social network online, servizi di piattaforma per la condivisione di video, servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, sistemi operativi, browser web, assistenti virtuali, cloud computing e servizi pubblicitari online. Sono inoltre definiti utente commerciale, utente finale, posizionamento, interoperabilità, dati, profilazione, consenso, fatturato e impresa, con rinvii puntuali a regolamenti e direttive UE esistenti.

Designazione dei gatekeeper

L’articolo 3 prevede tre requisiti cumulativi: impatto significativo sul mercato interno, funzione di gateway importante e posizione consolidata e duratura o prevedibilmente tale. La presunzione scatta, in via quantitativa, se l’impresa realizza almeno 7,5 miliardi di EUR di fatturato annuo nell’Unione in ciascuno degli ultimi tre esercizi o una capitalizzazione di mercato media o valore equo di mercato equivalente di almeno 75 miliardi di EUR, e fornisce lo stesso servizio in almeno tre Stati membri, oltre a raggiungere almeno 45 milioni di utenti finali attivi mensili e 10.000 utenti commerciali attivi annui nell’Unione. La Commissione deve essere notificata entro due mesi dal superamento delle soglie; la designazione avviene di regola entro 45 giorni lavorativi. È prevista una procedura per confutare eccezionalmente la presunzione e una designazione anche per imprese sotto soglia, sulla base di un’indagine di mercato e di elementi strutturali come effetti di rete, lock-in, vantaggi basati sui dati e integrazione verticale. Gli obblighi degli articoli 5, 6 e 7 si applicano entro sei mesi dall’inserimento del servizio nella decisione di designazione.

Riesame dello status

L’articolo 4 consente alla Commissione di riconsiderare, modificare o revocare la designazione in caso di mutamento sostanziale dei fatti o di informazioni incomplete/inesatte. Il riesame periodico deve avvenire almeno ogni tre anni, con verifica annuale di eventuali nuove imprese idonee, senza effetto sospensivo sugli obblighi. La Commissione pubblica e aggiorna costantemente l’elenco dei gatekeeper e dei servizi soggetti agli obblighi del capo III.

Obblighi ex articolo 5: divieti e trasparenza sui dati e sull’accesso commerciale

L’articolo 5 vieta al gatekeeper, salvo consenso specifico ai sensi del GDPR, di trattare per pubblicità online i dati personali degli utenti finali che utilizzano servizi di terzi, di combinare dati personali tra servizi, di usare in modo incrociato i dati tra servizi separati e di imporre accessi con registrazione ad altri servizi per combinare dati. Vietati altresì limiti agli utenti commerciali che vogliano offrire gli stessi prodotti a condizioni diverse su canali terzi o diretti, restrizioni alla comunicazione/promozione verso utenti finali acquisiti, e ostacoli all’accesso ai contenuti acquistati fuori dalla piattaforma tramite le applicazioni dell’utente commerciale. Il gatekeeper non può impedire di segnalare violazioni alle autorità, né imporre l’uso di servizi di identificazione, motori di rendering, pagamenti o sistemi tecnici propri come condizione per l’attività dell’utente commerciale. Per la pubblicità online deve fornire, su base giornaliera e gratuitamente, informazioni dettagliate su prezzo, commissioni, remunerazione e parametri di calcolo a inserzionisti ed editori, con regole specifiche se l’altra parte non consente la condivisione dei dati.

Obblighi ex articolo 6: accesso ai dati, interoperabilità, portabilità e neutralità

L’articolo 6 contiene gli obblighi più ampi e potenzialmente specificabili ex articolo 8. Il gatekeeper non può usare, in concorrenza con gli utenti commerciali, dati non accessibili al pubblico generati o forniti da tali utenti o dai loro clienti. Deve consentire la disinstallazione delle app preinstallate, la modifica facile delle impostazioni predefinite e, al primo utilizzo, la scelta del motore di ricerca, browser o assistente virtuale predefinito tramite schermata di scelta. Deve permettere installazione e uso di app e store terzi, accesso anche fuori dal proprio servizio e modifica dei default verso servizi terzi, potendo adottare solo misure strettamente necessarie per integrità e sicurezza. È vietato il favoritismo nel posizionamento, indicizzazione e crawling, il blocco del passaggio ad altri servizi e la limitazione della scelta del fornitore di accesso a internet. Devono essere garantite interoperabilità e accesso gratuito ai fornitori terzi e ai fornitori di hardware sulle stesse componenti hardware/software utilizzate dal gatekeeper. In materia pubblicitaria, il gatekeeper deve consentire accesso gratuito a strumenti di misurazione e dati per verifiche indipendenti; deve inoltre assicurare agli utenti finali e a terzi autorizzati la portabilità effettiva e in tempo reale dei dati, e agli utenti commerciali l’accesso gratuito, continuo e in tempo reale ai dati generati o forniti nel contesto del servizio, anche personali se sussiste consenso. Per i motori di ricerca online deve concedere accesso non discriminatorio ai dati di ranking, ricerca, click e visualizzazione; per store, motori di ricerca e social network deve applicare condizioni generali eque, ragionevoli e non discriminatorie, con meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie; deve inoltre prevedere condizioni di cessazione proporzionate e non onerose.

Obbligo ex articolo 7: interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero

Il gatekeeper che fornisce tali servizi deve rendere interoperabili, su richiesta e gratuitamente, le funzionalità di base con i servizi analoghi di terzi nell’Unione. L’interoperabilità riguarda inizialmente messaggistica end-to-end e condivisione di file tra due utenti, poi funzionalità di gruppo entro due anni e chiamate vocali/video entro quattro anni dalla designazione. Il livello di sicurezza, inclusa la crittografia end-to-end ove presente, deve essere preservato. Il gatekeeper deve pubblicare un’offerta di riferimento con dettagli tecnici e condizioni generali, e rispondere entro tre mesi alle richieste ragionevoli di interoperabilità. La Commissione può prorogare i termini in casi eccezionali per garantire efficacia e sicurezza. La raccolta e lo scambio di soli dati personali strettamente necessari devono rispettare GDPR e direttiva ePrivacy.

Garanzia di osservanza, specificazioni e deroghe

L’articolo 8 impone al gatekeeper di garantire e dimostrare l’osservanza degli obblighi e consente alla Commissione, tramite procedimento, di specificare le misure necessarie, in particolare per gli obblighi degli articoli 6 e 7, e, in caso di elusione, anche per gli articoli 5-7. Gli articoli 9 e 10 prevedono rispettivamente la sospensione eccezionale di un obbligo specifico per rischio alla redditività economica nell’Unione e l’esenzione per motivi di salute pubblica o sicurezza pubblica, entrambe tramite atto di esecuzione e riesame periodico. L’articolo 11 impone una relazione di conformità entro sei mesi dalla designazione e l’aggiornamento almeno annuale.

Aggiornamento degli obblighi e antielusione

L’articolo 12 consente alla Commissione di adottare atti delegati, sulla base di indagini di mercato, per estendere o specificare gli obblighi degli articoli 5, 6 e 7 e aggiornare le funzionalità interoperabili dei servizi di comunicazione. L’articolo 13 vieta la segmentazione artificiale dei servizi per eludere le soglie o gli obblighi, impone la piena osservanza e vieta qualsiasi comportamento, anche tramite design di interfacce o tecniche comportamentali, che ne comprometta l’efficacia. In caso di elusione la Commissione può intervenire con decisione e specificazione delle misure.

Obbligo di informare sulle concentrazioni e audit sulla profilazione

L’articolo 14 obbliga il gatekeeper a notificare alla Commissione ogni concentrazione rilevante ai sensi del regolamento concentrazioni che coinvolga servizi di piattaforma di base, servizi digitali o raccolta dati, prima dell’attuazione, con dettagli su imprese, fatturato, settore, valore della transazione e Stati membri interessati. L’articolo 15 impone, entro sei mesi dalla designazione, una descrizione sottoposta ad audit indipendente delle tecniche di profilazione dei consumatori, da trasmettere anche al comitato europeo per la protezione dei dati e da pubblicare in versione non riservata, con aggiornamento annuale.

Indagini di mercato, rimedi e impegni

Gli articoli 16-19 disciplinano le indagini di mercato per la designazione dei gatekeeper, per l’inosservanza sistematica e per nuovi servizi/pratiche. La Commissione mira a concludere le indagini entro 12 mesi; può adottare rimedi comportamentali o strutturali, inclusi divieti temporanei di concentrazioni, se il gatekeeper ha violato sistematicamente gli obblighi e ha mantenuto o rafforzato la propria posizione. Può anche rendere vincolanti impegni volontari proposti dal gatekeeper e avviare nuove indagini su servizi e pratiche non ancora coperti, proponendo se necessario modifiche legislative o atti delegati.

Poteri investigativi ed esecutivi della Commissione

Gli articoli 20-26 attribuiscono alla Commissione il potere di aprire procedimenti, richiedere informazioni, ascoltare persone, ispezionare imprese e adottare misure provvisorie nei casi urgenti. La Commissione può nominare esperti e revisori indipendenti, oltre a soggetti delle autorità nazionali competenti, per il monitoraggio. È garantito il diritto di essere ascoltati e l’accesso al fascicolo, con tutela del segreto d’ufficio. L’articolo 27 permette a terzi, inclusi utenti commerciali, concorrenti e consumatori, di segnalare pratiche dei gatekeeper all’autorità nazionale competente o alla Commissione.

Governance interna e funzione di conformità

L’articolo 28 impone ai gatekeeper una funzione di controllo della conformità indipendente dalle funzioni operative, con risorse, autorità e accesso sufficienti al management. Il responsabile della conformità riferisce direttamente all’organo di gestione, che approva e riesamina annualmente le strategie di conformità e deve assicurare un’adeguata allocazione di risorse.

Inosservanza, ammende e penalità di mora

L’articolo 29 consente alla Commissione di constatare l’inosservanza di obblighi, misure specifiche, rimedi, misure provvisorie o impegni vincolanti. Gli articoli 30 e 31 prevedono ammende fino al 10% del fatturato mondiale, elevate fino al 20% in caso di recidiva sostanziale entro otto anni, e penalità di mora fino al 5% del fatturato medio giornaliero per giorno di ritardo. Sono previste anche sanzioni fino all’1% del fatturato per inadempimenti procedurali, incluse informazioni inesatte o incomplete, mancata notifica, mancata collaborazione o rifiuto di ispezione. Gli articoli 32 e 33 stabiliscono termini di prescrizione quinquennali per irrogazione ed esecuzione delle sanzioni.

Diritti procedurali, pubblicazione e controllo giurisdizionale

L’articolo 34 garantisce il diritto di essere ascoltati e l’accesso al fascicolo, nel rispetto delle informazioni riservate. L’articolo 44 prevede la pubblicazione delle principali decisioni della Commissione, con tutela dei segreti aziendali. L’articolo 45 attribuisce alla Corte di giustizia competenza anche di merito sulle ammende e penalità di mora, potendo estinguerle, ridurle o aumentarle.

Cooperazione con autorità nazionali e organi giurisdizionali

Gli articoli 37-39 e 41 disciplinano cooperazione e coordinamento con autorità nazionali e giudici nazionali. Le autorità nazionali competenti per la concorrenza devono informare la Commissione di indagini e misure che incidano sui gatekeeper e cooperare tramite l’ECN; i giudici nazionali possono chiedere informazioni o pareri alla Commissione e devono evitare decisioni in contrasto con quelle della Commissione. Tre o più Stati membri possono chiedere l’avvio di indagini di mercato e la Commissione deve valutare la richiesta entro quattro mesi.

Coinvolgimento di whistleblower e azioni collettive

L’articolo 42 rende applicabile la direttiva (UE) 2020/1828 alle azioni rappresentative contro violazioni del regolamento che ledono gli interessi collettivi dei consumatori. L’articolo 43 rende applicabile la direttiva (UE) 2019/1937 alla segnalazione delle violazioni e alla protezione dei segnalanti.

Riesame periodico e aggiornamenti normativi

L’articolo 53 impone una valutazione della Commissione entro il 3 maggio 2026 e successivamente ogni tre anni, con analisi dell’efficacia del regolamento, dell’impatto su PMI e utenti finali e dell’eventuale estensione dell’articolo 7 ai social network online. La Commissione può proporre modifiche legislative o adottare atti delegati nei limiti delle deleghe previste, in particolare per aggiornare l’elenco dei servizi di piattaforma di base e degli obblighi.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 54 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e l’applicazione generale dal 2 maggio 2023. Gli articoli 3, paragrafi 6 e 7, e gli articoli 40, 46, 47, 48, 49 e 50 si applicano dal 1 novembre 2022; gli articoli 42 e 43 dal 25 giugno 2023, se successivo alla data generale. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

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