Sentenza n. 2427/2026 - Roma, Sezione 5B
PER L'ACCERTAMENTO ex artt. 31 e 117 C.P.A. dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero e, segnatamente, in Spagna, avviato con istanza presentata dal ricorrente (domanda n. 46017 del 04/07/2025 cfr. all.1) e non conclusi entro il termine fissato in 120 giorni PER LA DICHIARAZIONE ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., ricorrendone i presupposti, del diritto di parte ricorrente ad ottenere l’accoglimento della predetta istanza in ragione della sussistenza, in capo alla parte interessata, del requisito dell'abilitazione all'insegnamento (o dell’avvenuto riconoscimento, qualora l’abilitazione all’insegnamento sia stata conseguita all’estero) in assenza della quale non è consentito nel nostro ordinamento l'acquisto del titolo di specializzazione per l'insegnamento nel sostegno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitato all’estero)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento conseguito in Spagna, presentata il 4 luglio 2025. È stata dedotta la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla disciplina generale e speciale: l’art. 2 l. 241/1990 e l’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007. Secondo la prospettazione, era decorso il termine massimo di 120 giorni senza l’adozione di un provvedimento espresso. È stata inoltre chiesta, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., la dichiarazione del diritto all’accoglimento dell’istanza, in ragione della sussistenza del requisito dell’abilitazione all’insegnamento necessario per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso contro il silenzio-inadempimento. Ha ritenuto integrati i presupposti dell’obbligo di provvedere, consistenti nella presentazione di una formale istanza e nella scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero competente, individuato ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 206/2007, non risultava aver concluso il procedimento relativo alla domanda presentata il 4 luglio 2025. Il Collegio ha precisato che il procedimento deve concludersi entro il termine ordinario di trenta giorni per la verifica della completezza documentale e, ove siano richieste integrazioni, entro il termine complessivo massimo di quattro mesi, comprendente i tre mesi previsti per il provvedimento di riconoscimento. Ha quindi ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto della natura massiva dei procedimenti. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione. La richiesta di accoglimento sostanziale dell’istanza non è stata direttamente definita nel merito: il dispositivo impone al Ministero di provvedere espressamente. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di accertare il silenzio-inadempimento e di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine, con possibilità di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti; nel caso concreto il TAR richiama il termine generale di trenta giorni.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, oggi coincidente con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Il termine iniziale di trenta giorni è destinato alla verifica della completezza documentale e all’eventuale richiesta di integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
L’autorità deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica documentale e le integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Ha determinato l’attuale denominazione del Ministero competente, già individuato nel Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione all’insegnamento conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente ha l’obbligo di pronunciarsi quando siano state presentate una formale istanza e la documentazione necessaria e sia decorso il termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso.
- Ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, dalla presentazione della documentazione completa, adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi; il termine complessivo può quindi arrivare al massimo a quattro mesi quando siano richieste integrazioni.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato, senza sostituirsi ad essa nella valutazione amministrativa quando la domanda richieda l’esercizio del potere.
- In caso di persistente inerzia successiva alla sentenza che accerta il silenzio-inadempimento, il giudice può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per provvedere in luogo dell’amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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