Sentenza n. 1328/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento: - dell’autorizzazione del Comune di Ladispoli, Area III, Settore I, Lavori pubblici, Idrico integrato, Igiene urbana, n. 14 del 5 luglio 2022, allo scarico di acque reflue nella fognatura comunale, in parte qua; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali nella fognatura comunale, nella parte in cui prevede la responsabilità in solido delle società ricorrenti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato l'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune a una società appaltatrice, titolare, gestore e proprietaria dell'impianto di messa in sicurezza e trattamento delle acque di falda. Il ricorso riguardava esclusivamente la previsione che poneva una responsabilità in solido anche a carico della società mandante e della società mandataria incaricata delle attività ambientali. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l. 241/1990, 74, lett. ff), 124, 242 e 243, comma 4, d.lgs. 152/2006, art. 6 l. 689/1981, artt. 1292 e 2055 c.c.; violazione dei principi di legalità, tipicità dell'atto amministrativo e di chi inquina paga; carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; difetto di motivazione. In particolare, le ricorrenti hanno sostenuto di non essere titolari dell'autorizzazione allo scarico né dell'impianto e che i loro rapporti con l'Amministrazione erano esclusivamente pubblicistici, sicché i rapporti contrattuali interni non avrebbero potuto fondare una responsabilità solidale. Hanno inoltre contestato l'assenza dei presupposti civilistici e amministrativi della solidarietà e l'indebita estensione del principio chi inquina paga a soggetti diversi dal titolare, gestore e proprietario dell'impianto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate congiuntamente tutte le censure. Il Collegio ha anzitutto rilevato, senza però definire la causa su tale profilo, possibili dubbi sull'interesse concreto e attuale a impugnare una mera indicazione contenuta nell'autorizzazione, non risultando che essa avesse avuto attuazione. Nel merito, ha escluso il difetto di motivazione, poiché le ragioni dell'attribuzione della responsabilità solidale erano evincibili dal provvedimento: per la società mandataria, dal ruolo di mandataria della società proprietaria per l'attuazione delle attività ambientali; per la società mandante, dal ruolo di mandante. Secondo il TAR, i rapporti contrattuali tra le società ricorrenti e tra la mandataria e la società titolare, gestore e proprietaria dell'impianto giustificano l'estensione della responsabilità solidale. Il principio chi inquina paga non avrebbe soltanto funzione repressiva e risarcitoria successiva al danno, ma anche una funzione preventiva e di internalizzazione dei costi ambientali nel processo produttivo, incentivando condotte aziendali virtuose. In tale logica, possono essere coinvolti anche gli operatori economici che traggono immediata utilità dalle attività del titolare, gestore e proprietario dell'impianto, secondo il criterio cuius commoda, eius et incommoda. Il ricorso è stato quindi respinto. Nulla sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La censura relativa alla motivazione è stata respinta, poiché le ragioni dell'attribuzione della responsabilità solidale erano ricavabili dalla lettura dell'autorizzazione.
art. 124 d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura comunale.
art. 74 c.p.a.
La decisione è stata redatta nella forma semplificata prevista dalla disposizione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione da remoto nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
artt. 1292 e 2055 c.c.
Invocati dalle ricorrenti per contestare la sussistenza dei presupposti civilistici della responsabilità solidale; il TAR ha ritenuto che i rapporti contrattuali e l'utilità tratta dalle attività ambientali giustificassero l'estensione della responsabilità.
art. 6 l. 689/1981
Invocato dalle ricorrenti per sostenere che la solidarietà fosse configurabile soltanto nelle ipotesi previste dalla disciplina sanzionatoria; la censura è stata respinta.
artt. 242 e 243, comma 4, d.lgs. 152/2006
Richiamati dalle ricorrenti nell'ambito della disciplina degli interventi di messa in sicurezza e bonifica; il TAR ha ritenuto infondate le censure basate su tali disposizioni.
art. 3-ter d.lgs. 152/2006
Il principio chi inquina paga è stato interpretato non solo come criterio repressivo e risarcitorio, ma anche come criterio preventivo di internalizzazione dei costi ambientali nel processo produttivo.
art. 97 Cost.
Richiamato dalle ricorrenti in relazione ai principi di legalità e tipicità dell'azione amministrativa; le relative censure sono state ritenute infondate.
CGUE n. 15 del 2019
Richiamata dal TAR a sostegno della funzione preventiva e di internalizzazione dei costi ambientali propria del principio chi inquina paga.
Massime di principio
- Il principio chi inquina paga può svolgere, oltre a una funzione repressiva e risarcitoria successiva al verificarsi del danno ambientale, anche una funzione preventiva diretta a internalizzare i costi del potenziale inquinamento nel processo produttivo e a incentivare comportamenti aziendali virtuosi.
- Nell'ambito di attività ambientali svolte presso un impianto di messa in sicurezza e trattamento delle acque, l'estensione della responsabilità solidale può essere giustificata anche nei confronti degli operatori economici che, pur non essendo titolari, gestori o proprietari dell'impianto, traggono immediata utilità dalle attività svolte dal soggetto che ne è titolare, gestore e proprietario, secondo il criterio cuius commoda, eius et incommoda.
- La motivazione di un'autorizzazione è sufficiente quando consente di ricostruire, dalla lettura del provvedimento, le ragioni dell'attribuzione della responsabilità solidale, anche mediante il riferimento ai ruoli contrattuali di mandante e mandataria nell'attuazione delle attività ambientali.
- I rapporti contrattuali relativi alla gestione e all'esecuzione di attività ambientali possono assumere rilievo, ai fini dell'individuazione dei soggetti gravati dagli oneri connessi al potenziale inquinamento, quando tali soggetti traggano un'utilità immediata dalle attività ambientali svolte presso l'impianto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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