Sentenza n. 436/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 596/2024, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 407/2024, DEL TRIBUNALE DI IVREA, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 23.10.2024, NOTIFICATA IL 08.11.2024 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DELLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE DELL'IMPORTO DI EURO 517,98.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 517,98 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, passata in giudicato, chiedendo il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inadempimento. Il TAR ha verificato la ritualità dell'azione, rilevando che la sentenza era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Era inoltre decorso, senza pagamento, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato e di pagare alla ricorrente le somme liquidate nella sentenza civile, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per l'esecuzione. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'Amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali di un dipendente pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Piemonte, considerata la natura seriale dell'inerzia ministeriale nell'esecuzione di giudicati relativi alla retribuzione professionale docente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
art. 475 c.p.c.
Consente l'attestazione di conformità della copia della sentenza all'originale; tale attestazione è stata ritenuta idonea ai fini della notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione.
art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., nel cui quadro è stata attestata la conformità della sentenza azionata.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
d.m. n. 55/2014
Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato notificato all'Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, termine applicabile anche all'azione di ottemperanza.
- In presenza dell'accertata mancata esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione l'integrale adempimento entro un termine assegnato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell'Amministrazione inadempiente, con facoltà di delega, quando le funzioni commissariali siano connesse ai compiti istituzionali del dipendente pubblico; in tal caso non spetta un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione ordinaria dell'Amministrazione di appartenenza.
- L'accertata inerzia seriale di un'Amministrazione nell'esecuzione di giudicati, con conseguente maturazione di interessi, penalità di mora e spese a carico dell'erario, può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti per le eventuali valutazioni di competenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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