Cassazione Penale, Sentenza n. 14303/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che confermava la condanna per i reati di ricettazione di un assegno bancario, truffa e falso. Il ricorso denunciava: 1) inosservanza di norme processuali per diversa data del fatto (14/02/2008 vs 14/08/2008) con violazione del principio di correlazione e pregiudizio per il diritto di difesa; 2) vizio di motivazione per carenza di riscontri probatori in ordine al falso e alla commissione dei reati; 3) vizio di motivazione circa la consapevolezza della provenienza illecita dell'assegno; 4) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto e non abitualità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto, ritenendo i motivi aspecifici e reiterativi di censure adeguatamente esaminate dal giudice di appello. Sulla questione della data del fatto ha ritenuto l'errore materiale non pregiudizievole avendo la difesa avuto conoscenza e la possibilità di contraddire. Sui profili di merito ha richiamato il principio della "doppia conforme" e ha ritenuto congrua la valutazione di responsabilità basata sulle prove e sulle circostanze (provenienza illecita dell'assegno, versamento su conto della ricorrente, assenza di giustificazioni). Tuttavia, alla luce della riformulazione normativa (d.lgs. n.7/2016), il reato di falso in scrittura privata (art.485 c.p.) non è cometido nella fattispecie dell'assegno non trasferibile e la Corte ha annullato senza rinvio la condanna per quel capo perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, eliminando la relativa pena in continuazione (1 mese reclusione e €100). Ha quindi rideterminato la pena per i rimanenti reati (ricettazione e truffa) in anni 1 e mesi 5 di reclusione e €500 di multa. Ha inoltre escluso la possibilità di sollevare per la prima volta in cassazione l'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) essendo già la norma vigente al momento della sentenza d'appello e ostata la limitazione dell'art.606 comma 3 c.p.p.
Norme richiamate
art. 522 cod. proc. pen.
Citato nel ricorso come titolo di nullità per errata indicazione della data; la Cassazione ha ritenuto che non si è verificata violazione del principio di correlazione quando l'errore è materiale e l'imputato ha potuto difendersi.
art. 485 cod. pen.
Il reato di falso in scrittura privata (ex art.485 c.p.) è stato ritenuto non applicabile alla fattispecie (assegno non trasferibile) dopo la riforma; la condanna per questo capo è stata annullata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
art. 491 cod. pen.
Riferimento alla nuova formulazione del 2016 che ha circoscritto la rilevanza penale della falsificazione/uso di scritture private ad alcune tipologie di documenti (testamento olografo, cambiale, titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore).
d.lgs. n. 7 del 2016
Riforma che ha inciso sulla rilevanza penale dei falsi in scritture private, determinando la non configurabilità del reato nel caso di assegno non trasferibile.
art. 620 lett. l) cod. proc. pen.
Consente al giudice di cassazione, in caso di annullamento parziale senza rinvio, di eliminare la pena relativa e rideterminare il trattamento sanzionatorio per i reati residui; applicato per eliminare la pena relativa al capo C e rideterminare la pena complessiva.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione se già vigente alla data della sentenza d'appello, per effetto dell'art.606 comma 3 c.p.p.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Limita la possibilità di introdurre nuovi motivi in cassazione che potevano essere proposti in sede di merito; motivo per cui l'eccezione di particolare tenuità non è stata ammessa se proposta per la prima volta in cassazione.
Massime di principio
- Un'inesattezza formale nella data indicata nel capo d'imputazione non determina automaticamente nullità se l'errore è materiale, il tempo di consumazione è desumibile dagli atti e l'imputato ha avuto la possibilità di difendersi.
- La presenza della "doppia conforme" (concordanza motivazionale di primo e secondo grado) limita l'intervento della Cassazione sui profili di merito; per far annullare la valutazione probatoria è necessario dimostrare un macroscopico travisamento delle prove.
- Modifiche legislative che decriminalizzano una condotta (o ne riducono la rilevanza penale) possono comportare l'annullamento senza rinvio della condanna per quel capo e la ricalcolazione della pena per i reati residui ai sensi degli strumenti procedurali previsti.
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione se la norma era già vigente al momento della decisione di merito, a causa del divieto di introdurre nuovi motivi in cassazione ai sensi dell'art.606 c.p.p.
- Quando la sentenza di Cassazione è dichiarata inammissibile sul resto, non è possibile esaminare fatti sopravvenuti (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata).
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