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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1175/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugna l'assoluzione resa dalla Corte di appello di Torino che aveva ritenuto che la novella normativa introdotta dall'art. 180, comma 3, del d.l. 34/2020 (convertito in legge n. 77/2020) avesse trasformato l'omesso versamento della tassa di soggiorno in illecito amministrativo, configurando una abolitio criminis. Il ricorso deduce erronea applicazione della legge penale e dell'art. 314 c.p., sostenendo che la modifica normativa ha effetto solo prospettico e non può rimuovere la rilevanza penale di condotte commesse anteriormente alla sua entrata in vigore

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale. Ha affermato che prima della novella del 2020 il gestore della struttura ricettiva era qualificabile come incaricato di pubblico servizio e pertanto le condotte di appropriamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno potevano integrare il reato di peculato ex art. 314 c.p. La modifica introdotta dall'art. 180 del d.l. 34/2020 ha trasformato il rapporto in un rapporto di natura tributaria attribuendo al gestore la qualifica di responsabile d'imposta e prevedendo sanzioni amministrative, ma tale innovazione non ha efficacia retroattiva e non ha comportato una abolitio criminis dei fatti anteriormente commessi. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Il reato di peculato si configura quando l'incaricato di un pubblico servizio si appropria di denaro o valori pubblici; la Corte ha ritenuto che, per i fatti anteriori alla modifica normativa, il gestore fosse qualificabile come incaricato di pubblico servizio e dunque penalmente perseguibile per peculato

  • art. 4 d.lgs. 23/2011

    disciplina dell'imposta di soggiorno

    La norma originaria inquadrava il gestore come soggetto incaricato della riscossione dell'imposta per conto del Comune, caratterizzazione che ha giustificato in giurisprudenza la qualificazione come incaricato di pubblico servizio

  • art. 180, comma 3, d.l. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020

    il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno ... con diritto di rivalsa sui soggetti passivi; per l'omesso, ritardato o parziale versamento si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 d.lgs. 471/1997

    Ha trasformato il ruolo del gestore in responsabile d'imposta e ha previsto sanzioni amministrative; la Corte ha ritenuto che questa modifica operi solo in senso prospettico e non estingua la rilevanza penale di fatti commessi anteriormente

  • art. 1 legge 689/1981

    principio di non retroattività delle sanzioni amministrative

    Impedisce l'applicazione retroattiva di una sanzione amministrativa a fatti anteriori, salvo diversa e specifica previsione normativa; perciò la nuova sanzione amministrativa non poteva sostituire, con efficacia retroattiva, la responsabilità penale antecedente

  • art. 13 d.lgs. 471/1997

    sanzioni amministrative tributarie

    Richiamato dalla novella come schema sanzionatorio amministrativo applicabile al mancato versamento dell'imposta di soggiorno

  • art. 358 cod. pen.

    definizione di pubblico servizio

    La valutazione della qualità di incaricato di pubblico servizio si fonda sul richiamo a norme che definiscono il pubblico servizio; la sostituzione di tale norma extrapenale non integra automaticamente una abolitio criminis retroattiva

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, 27/09/2007, P.g. in proc. Magera)

    principio sulla successione di norme extrapenali e abolitio criminis

    Stabilisce che la modifica di una norma extrapenale richiamata dalla fattispecie penale esclude la punibilità solo se la norma era integratrice della norma penale o se la modifica ha efficacia retroattiva; in mancanza di tali condizioni la rilevanza penale permane

Massime di principio

  • La requalificazione legislativa di una condotta da illecito penale ad illecito amministrativo non comporta automaticamente abolitio criminis per i fatti commessi anteriormente: la nuova disciplina va valutata quanto alla efficacia temporale e alle norme transitorie
  • Quando la modifica normativa incide su una norma extrapenale richiamata per definire la qualifica soggettiva (ad es. ruolo di incaricato di pubblico servizio), quella sostituzione non riduce automaticamente l'area di tipicità penale pregressa, salvo che la norma sostitutiva abbia efficacia retroattiva o fosse integratrice della fattispecie penale
  • In assenza di espressa disposizione transitoria, le sanzioni amministrative non possono essere applicate retroattivamente ai fatti anteriori per effetto del principio di non retroattività sancito dalla legge 689/1981
  • Per fatti anteriori alla modifica normativa, occorre verificare la qualificazione soggettiva che era operativa all'epoca del fatto: se all'epoca il gestore era incaricato di pubblico servizio, il peculato resta in concreto configurabile
  • Nelle vicende pratiche, controllare sempre l'entrata in vigore della norma, l'eventuale disciplina transitoria e la natura integrativa o sostitutiva della norma richiamata prima di concludere per la sopravvenuta non punibilità

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