Sentenza n. 1984/2026 - Firenze, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 504/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per € 500 annui per gli anni scolastici indicati nella sentenza
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, del 20 giugno 2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. Il titolo aveva accertato il diritto alla Carta docente, per € 500 annui e per gli anni scolastici specificati, e condannato il Ministero a renderla disponibile secondo i vincoli di legge. Il ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’attuazione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: il Ministero non ha dimostrato l’avvenuta corresponsione delle somme dovute e l’esecuzione della sentenza non risulta completata. La mancata corresponsione al difensore delle spese di lite distratte non incide sull’ottemperanza richiesta dal beneficiario, poiché il credito del difensore distrattario è autonomo e la relativa esecuzione spetta esclusivamente a quest’ultimo. Non sussistono ostacoli normativi al pagamento, essendo stato notificato il titolo all’organo competente ed essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero deve eseguire il giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro i successivi 60 giorni, potendo ricorrere, se necessario, al pagamento in conto sospeso. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare ai procuratori antistatari € 800, oltre IVA, CAP e contributo unificato, per le spese del giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Non essendo ancora conclusa l’attività di esecuzione della sentenza, il ricorso per ottemperanza deve pertanto essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza oggetto di ottemperanza, riconoscendo a parte ricorrente la Carta docente, con le modalità indicate in sentenza.
Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato e di fissare le misure attuative, compresa la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
La corresponsione delle dette somme non trova poi alcun ostacolo normativo, essendo stati notificati il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione ed essendo ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).
Una volta notificato il titolo esecutivo all’organo competente e decorso il termine di 120 giorni, il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione non impedisce di ordinare l’adempimento in sede di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996
Al tempo stesso, il Collegio nomina il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente (o un suo sostituto) affinché ove l’indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni, se del caso, valendosi anche del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, 2° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.
In caso di inadempimento dell’amministrazione, il commissario ad acta può provvedere agli adempimenti necessari all’ottemperanza e, se occorre, avvalersi del pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione è tenuta a dimostrare l’effettiva esecuzione del titolo; se il pagamento o l’attività dovuta non risultano realizzati, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La distrazione delle spese processuali in favore del difensore crea, nei limiti della somma liquidata, un rapporto autonomo tra amministrazione debitrice e difensore distrattario: soltanto quest’ultimo è legittimato a chiedere in ottemperanza l’esecuzione del capo del titolo relativo alle spese, mentre il beneficiario conserva la legittimazione a far valere l’esecuzione della prestazione riconosciutagli.
- Dopo la notifica del titolo esecutivo all’organo competente e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il termine dilatorio non costituisce ostacolo all’ordine di esecuzione pronunciato in sede di ottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1106/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1107/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1108/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1986/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 478/2026 - Parma, Sezione 1
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 16450/2026 - Roma, Sezione 2B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →