Sentenza del 08/06/2017 n. 915 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto - Imponibilità - Esclusione (Art. 3, comma 3, lett. c), TUIR
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione e la tassazione in Italia dei redditi percepiti dal contribuente per attività lavorativa svolta continuativamente all'estero e in via esclusiva nell'ambito del rapporto con una società turca. L'Amministrazione li aveva assoggettati a imposizione italiana, mentre il contribuente sosteneva che si trattasse di redditi da lavoro subordinato tassabili esclusivamente in Turchia in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni. La continuità della prestazione, l'assenza di rischio d'impresa, la retribuzione predeterminata, gli orari obbligatori e l'obbligo di giustificare preventivamente le assenze sono stati considerati indici della subordinazione e della soggezione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
La decisione
Il reddito è stato qualificato come reddito da lavoro subordinato prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. In applicazione della Convenzione bilaterale italo-turca, i redditi da lavoro subordinato sono tassabili soltanto nello Stato in cui l'attività lavorativa è svolta, cioè la Turchia. Ne consegue l'esclusione dell'imponibilità di tali redditi in Italia, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del TUIR, e delle disposizioni convenzionali applicabili.
Norme richiamate
Articolo 3, comma 3, lettera c), del TUIR
Redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto
I redditi da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e quale oggetto esclusivo del rapporto sono esclusi dall'imponibilità secondo la disciplina interna richiamata.
Articolo 15 della Convenzione bilaterale Italia-Turchia contro le doppie imposizioni
I redditi da lavoro subordinato sono tassati "soltanto" nello Stato in cui viene svolta l'attività lavorativa
Quando l'attività di lavoro subordinato è svolta in Turchia, la potestà impositiva sui relativi redditi spetta esclusivamente alla Turchia, nei limiti e alle condizioni previste dalla Convenzione.
Massime di principio
- Per stabilire se un rapporto estero è di lavoro subordinato non è decisiva la denominazione contrattuale: assumono rilievo concreto gli indici di subordinazione, quali orari imposti, obbligo di giustificare le assenze, continuità della prestazione, retribuzione predeterminata e soggezione ai poteri direttivo e disciplinare.
- L'assenza di rischio economico e di autonomia organizzativa è un elemento significativo per distinguere il lavoro subordinato dall'attività autonoma o d'impresa.
- Quando una convenzione contro le doppie imposizioni attribuisce allo Stato estero il diritto esclusivo di tassare il reddito da lavoro subordinato svolto nel suo territorio, il reddito non deve essere nuovamente assoggettato a imposta in Italia, purché i fatti concreti e i requisiti convenzionali siano adeguatamente documentati.
- La disciplina convenzionale prevale, nei rapporti tra gli Stati contraenti, sulle regole interne incompatibili; occorre quindi verificare sia la qualificazione del reddito sia il luogo effettivo di svolgimento dell'attività e la durata o continuità del rapporto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 giu 2017Sentenza del 08/06/2017 n. 429 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 8 giu 2017Sentenza del 08/06/2017 n. 134 - Comm. Trib. Prov. Teramo
- Sentenza · 8 giu 2017Sentenza del 08/06/2017 n. 155 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 8 giu 2017Sentenza del 08/06/2017 n. 156 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 8 giu 2017Sentenza del 08/06/2017 n. 214 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 8 giu 2017Sentenza del 08/06/2017 n. 435 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →