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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06096/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012-2015 emessi dal Comune su un immobile di proprietà di una fondazione Onlus adibito a RSA. La fondazione aveva ottenuto in primo grado l’annullamento degli avvisi, ma in appello il giudice tributario regionale ha accolto il gravame del Comune ritenendo insussistenti i presupposti dell’esenzione fiscale prevista per gli immobili destinati a specifiche attività non commerciali. Con il ricorso per cassazione la fondazione deduce violazione dell’art. 7, comma 1, d.lgs. 504/1992, sostenendo che la presenza di una convenzione con la Regione Lombardia e la natura assistenziale-sanitaria dell’attività svolta nell’immobile avrebbero dovuto comportare il riconoscimento dell’esenzione, senza che potesse attribuirsi rilievo decisivo alla mera esistenza della convenzione pubblica.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito che l’esenzione IMU/ICI per gli immobili degli enti non commerciali presuppone non solo la natura soggettiva dell’ente e la riconducibilità dell’attività tra quelle agevolate, ma anche che l’attività sia svolta con modalità non commerciali. Ha evidenziato che la convenzione con la Regione non basta di per sé a dimostrare il requisito oggettivo, ove il corrispettivo sia parametrato ai costi e l’attività sanitaria in RSA presenti carattere economico-commerciale. Poiché il giudice di merito aveva accertato in fatto che l’attività era svolta con modalità commerciali e tale accertamento non era sindacabile in cassazione, il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione di legge dedotta come vizio di legittimità

    La censura è stata proposta come violazione di legge, ma non è stata ritenuta fondata perché la decisione di merito era coerente con la disciplina applicabile.

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    esenzione prevista in tema di ICI, applicabile anche all’IMU per gli anni di causa

    L’esenzione richiede insieme un presupposto soggettivo e uno oggettivo; quest’ultimo impone che l’attività sia svolta esclusivamente con modalità non commerciali.

  • art. 9, comma 8, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    rinvio operato dall’art. 9, comma 8

    La disciplina dell’esenzione ICI è richiamata anche ai fini IMU per il periodo considerato.

  • art. 13, d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011

    in combinato disposto con l’art. 13

    Concorre a rendere applicabile la disciplina IMU per gli anni oggetto di accertamento.

  • art. 91-bis, d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012

    La norma delimita l’esenzione agli immobili utilizzati da enti non commerciali per attività svolte con modalità non commerciali.

  • art. 14 preleggi

    divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva

    Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi tassativi previsti.

  • art. 107, paragrafo 1, TUE

    aiuto di Stato, come tale inammissibile

    L’esenzione non può essere riconosciuta quando alteri la concorrenza configurando un aiuto di Stato incompatibile con il diritto UE.

  • art. 53 Cost.

    obbligo di generale contribuzione

    L’esenzione opera come fatto impeditivo della pretesa impositiva e va provata dal contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L’esenzione IMU/ICI per immobili di enti non commerciali richiede la coesistenza del requisito soggettivo dell’ente e del requisito oggettivo dell’attività svolta nell’immobile, che deve essere non commerciale in concreto.
  • La mera esistenza di una convenzione con un ente pubblico non è sufficiente a provare la non commercialità dell’attività sanitaria o assistenziale; occorre verificare le concrete modalità di svolgimento e la struttura dei corrispettivi.
  • Per le agevolazioni fiscali vale il criterio di stretta interpretazione: sono vietate sia l’interpretazione analogica sia quella estensiva oltre i casi tassativamente previsti.
  • Nelle controversie sull’esenzione fiscale, il contribuente che la invoca ha l’onere di dimostrare i presupposti del beneficio, poiché l’esenzione opera come fatto impeditivo della pretesa tributaria.
  • L’attività sanitaria svolta in RSA può essere considerata commerciale quando i corrispettivi sono idonei a coprire i costi e a remunerare i fattori produttivi, anche se l’ente è privo di scopo di lucro.
  • L’accertamento in fatto sulle modalità concrete di esercizio dell’attività e sulla sua natura commerciale è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se logicamente e giuridicamente corretto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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