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Ordinanza

Ordinanza n. 92/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della deliberazione dell'Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Politecnico di Bari n. 1075 del 29/10/2025 in favore della società Beckman Coulter s.r.l. (da ora in avanti solamente Beckman) in relazione alla "…procedura aperta telematica di rilevanza europea ex art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l'acquisizione a noleggio di "Sistemi, reagenti e kit per l'analisi Citofluorimetrica" occorrenti alle U.O.C. di Patologia Clinica Universitaria ed Ematologia con Trapianto…"; - della comunicazione d'aggiudicazione prot. 824773/2025, di tutti i verbali di gara, le operazioni e le determinazioni della Commissione e del seggio di gara, oltre ad ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, nonché del contratto e/o del verbale di esecuzione anticipata della fornitura, se ed in quanto nel frattempo intervenuti, per l'illegittimità propria di tutti gli atti sopra impugnati, con espressa richiesta di subentro nel contratto de quo, nonché per la condanna al risarcimento dei danni tutti subìti e subendi, in conseguenza del mancato affidamento alla medesima della fornitura dedotta in gara, da ristorare in forma specifica, nonché, in subordine, per equivalente economico. Sul il ricorso incidentale presentato da Beckman Coulter s.r.l. il 9.1.2026: - per l’annullamento in via incidentale, previa sospensione cautelare, degli stessi atti impugnati con il ricorso principale, limitatamente alla parte in cui la ricorrente principale Becton Dickinson Italia s.p.a. è stata illegittimamente ammessa alla gara, e nella specie: - della Deliberazione dell’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Politecnico di Bari n. 1075 del 29/10/2025 in favore della società Beckman Coulter s.r.l. in relazione alla “…procedura aperta telematica di rilevanza europea ex art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l’acquisizione a noleggio di “Sistemi, reagenti e kit per l’analisi Citofluorimetrica” occorrenti alle U.O.C. di Patologia Clinica Universitaria ed Ematologia con Trapianto…”; - della comunicazione d’aggiudicazione prot. 824773/2025; di tutti i verbali di gara, le operazioni e le determinazioni della Commissione e del seggio di gara; - nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202502056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della procedura aperta telematica sopra soglia UE per il noleggio di sistemi, reagenti e kit per analisi citofluorimetrica, unitamente agli atti di gara e agli eventuali atti di esecuzione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa concorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore dell’altra e ha chiesto la sospensione cautelare, il subentro nel contratto e il risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, contestando l’ammissione alla gara della ricorrente principale. All’udienza cautelare la ricorrente principale ha chiesto il rinvio per poter impugnare con motivi aggiunti un nuovo provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante il 27 febbraio 2026. L’amministrazione ha eccepito il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso originario, mentre la controinteressata e ricorrente incidentale si è opposta al rinvio e ha chiesto che la domanda cautelare fosse decisa sulla base degli scritti già depositati.

La decisione

Il TAR ha rinviato la trattazione della domanda cautelare alla prima camera di consiglio utile successiva al deposito dei motivi aggiunti preannunciati. Ha ritenuto che, poiché alla gara sopra soglia UE avevano partecipato soltanto due operatori economici e ciascuno aveva impugnato l’aggiudicazione, dovesse essere assicurata a entrambi una tutela effettiva, rapida e utile, conforme ai principi del diritto dell’Unione e alla direttiva ricorsi in materia di appalti pubblici. La stazione appaltante dovrà esaminare complessivamente il ricorso principale, il ricorso incidentale e gli eventuali motivi aggiunti, anche ai fini dell’adozione degli ulteriori atti conseguenti. Nelle more, il TAR ha sospeso ad tempus i provvedimenti e gli atti di gara impugnati. La decisione sulle spese è stata riservata al prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale della domanda cautelare.

  • art. 19, par. 1, TUE

    Richiamato a fondamento dell’obbligo di garantire una tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 1, par. 1 e 3, direttiva 89/665/CEE

    Impone, in materia di appalti pubblici, la disponibilità di ricorsi efficaci, rapidi e utili a tutela delle posizioni giuridiche degli operatori economici.

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Individua la procedura aperta telematica di rilevanza europea oggetto della controversia.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a una gara sopra soglia UE cui abbiano partecipato soltanto due operatori economici, quando entrambi impugnano l’aggiudicazione, il giudice deve assicurare a ciascuno la possibilità di proporre e coltivare un ricorso effettivo, rapido e utile, evitando che la definizione della domanda cautelare impedisca l’esame delle ulteriori contestazioni potenzialmente rilevanti.
  • La sopravvenienza di un provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante non impone necessariamente la decisione immediata della domanda cautelare sul ricorso originario quando il ricorrente abbia chiesto un breve rinvio per proporre motivi aggiunti e il complessivo esame delle impugnazioni possa incidere sulle posizioni di entrambe le uniche imprese partecipanti.
  • Quando sono pendenti ricorso principale, ricorso incidentale e preannunciati motivi aggiunti concernenti la medesima procedura di gara, la stazione appaltante deve approfondire congiuntamente tutte le censure e le posizioni processuali prima di adottare gli ulteriori atti conseguenti.
  • Il giudice amministrativo può rinviare la trattazione cautelare e sospendere temporaneamente gli atti di gara impugnati, in via interinale, per preservare l’utilità della tutela giurisdizionale e consentire il deposito e l’esame dei motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazioneConcorrenza ed evidenza pubblica

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