Cassazione Civile, Sentenza n. 31371/2023 del 10/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa alla vendita prevista dall'art. 2797 c.c. dei beni mobili rinvenuti in un immobile rilasciato forzosamente: Modicadue, proprietaria dell'immobile, aveva ottenuto l'affidamento in custodia dei beni rinvenuti e intimato alla Grande Arcobaleno (presunta proprietaria/terzo) il ritiro previo pagamento degli oneri di custodia e la vendita ai sensi dell'art. 2797; Grande Arcobaleno ha proposto opposizione all'esecuzione sostenendo che molti beni erano di sua proprietà e che la procedura ex art. 2797 non fosse applicabile, nonché contestando la spettanza e la determinazione del credito reclamato da Modicadue (presunta indeterminatezza del credito, mancanza di titolo esecutivo e dell'eventuale liquidazione giudiziale del compenso del custode; richiamo all'art. 522 c.p.c. circa la gratuità presunta dell'incarico custodia). In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme (artt. 2797, 2756, 2751‑bis c.c., art. 522 c.p.c.) e, con secondo motivo, mancata prova/indeterminatezza del credito (art. 2697 c.c., art. 81 c.p.c.).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per molteplici ragioni formali e procedurali: difetto della esposizione sommaria dei fatti richiesta dall'art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c. (mancata chiara, esauriente e autocontenuta esposizione delle reciproche pretese e delle deduzioni di merito); omissione di riproduzione o indicazione puntuale del 'verbale di rilascio' (atto decisivo per le censure) con violazione del requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.; i motivi di ricorso risultavano astratti e in parte nuovi rispetto alle questioni decise dal giudice d'appello (novità della censura e non pertinenza rispetto al thema decidendum). Per tali ragioni la Corte non ha esaminato il merito delle doglianze sostanziali. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di cassazione: euro 6.200 per compensi professionali, spese forfetarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori; dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2797 cod. civ.
Norma invocata quale titolo per la vendita dei beni rinvenuti nell'immobile rilasciato. La Corte non ha esaminato nel merito la correttezza dell'applicazione di tale procedura per via dell'inammissibilità del ricorso.
art. 2756 cod. civ.
Riferimento al privilegio sui crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento; la Corte d'appello aveva ritenuto applicabile il privilegio in presenza di buona fede dell'istante, mentre la Corte di cassazione non ha deciso sul punto per inammissibilità del ricorso.
art. 2751‑bis cod. civ.
Norma relativa alla provenienza dei beni e diritti reali; citata nella doglianza del ricorrente, ma la Corte non ha esaminato la questione nel merito.
art. 522 cod. proc. civ.
Richiamato dal ricorrente con riguardo alla presunzione di gratuità dell'incarico di custodia e alla necessità di una determinazione giudiziale del compenso; la Corte ha ritenuto che la questione non fosse stata adeguatamente documentata e non ha esaminato il merito.
art. 2697 cod. civ.
Richiesto dal ricorrente come regola della prova in ordine all'indeterminatezza del credito; la censura è stata considerata inesplorata e inammissibile per carenze espositive e di prova in sede di cassazione.
art. 81 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione agli oneri probatori; la Corte ha osservato che il ricorso non ha riportato gli atti di merito necessari per consentire il controllo ex actis.
art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Norma sulla censura per violazione di norme processuali dedotta in motivi di ricorso; i profili di diritto dedotti non sono stati svolti in modo compatibile con i requisiti formali richiesti per l'ammissione del ricorso.
art. 366, primo comma, nn. 3 e 6 cod. proc. civ.
Fondamentale per la declaratoria di inammissibilità: obbliga a fornire un'esposizione sommaria e a indicare/riprodurre gli atti di merito rilevanti; il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il mancato rispetto di questi requisiti.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Previsione relativa all'ulteriore contributo unificato da versare in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione.
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (modifica d.P.R. 115/2002)
Norma richiamata come riferimento della modifica che ha introdotto l'art. 13, comma 1‑quater, al d.P.R. n. 115/2002; la Corte ha applicato la conseguente disciplina sul contributo unificato.
Massime di principio
- Per la cassazione è essenziale rispettare i requisiti formali di cui all'art. 366 c.p.c.: l'atto deve contenere un'esposizione chiara e autosufficiente dei fatti, delle deduzioni e delle prove di merito; la mancata osservanza determina inammissibilità senza esame del merito.
- Non è consentito sollevare in cassazione questioni nuove rispetto a quelle decise dal giudice d'appello o non dedotte in precedenza: le censure devono essere pertinenti al thema decidendum del giudizio di merito.
- Se il ricorso si fonda su documenti decisivi (es. verbali di rilascio, atti di affidamento), il ricorrente deve riprodurre gli estratti rilevanti o indicarne puntualmente la collocazione nel fascicolo in modo che la Corte possa compiere il controllo ex actis; il semplice richiamo è insufficiente.
- Nelle opposizioni all'esecuzione e nelle procedure ex art. 2797 c.c. è necessario provare compiutamente la proprietà dei beni e la buona fede del richiedente il privilegio; contestazioni sulla natura e quantificazione del credito o sul compenso del custode richiedono prova specifica e, in molti casi, decisione del giudice dell'esecuzione.
- La violazione di oneri formali e probatori può costare la soccombenza processuale completa, con condanna alle spese e l'obbligo di versare eventuali contributi aggiuntivi (contributo unificato) previsti dalla normativa vigente.
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