Sentenza n. 2751/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di Messina del 20 giugno 2026 e atti delle operazioni elettorali, nella parte in cui furono assegnati due seggi alla lista Fratelli d’Italia e due alla lista Lega Messina, anziché tre seggi alla prima e due alla seconda
Esito
Favorevole al resistente (ente elettorale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata, prima dei non eletti della lista Fratelli d’Italia alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, ha contestato l’attribuzione dei seggi, sostenendo che errori materiali, discrasie numeriche e anomalie nei verbali, nelle tabelle e nelle operazioni di scrutinio avrebbero alterato le cifre elettorali delle liste. Ha dedotto violazione di legge, travisamento dei fatti per errori nei conteggi, difetto di istruttoria e illogicità manifesta. In particolare, ha lamentato discrepanze tra voti di lista e preferenze, difformità tra verbali e tabelle, correzioni anomale dei voti, mancata attribuzione del voto alla lista su schede recanti una preferenza per un suo candidato senza segno sul simbolo, nonché incoerenze tra numero dei voti e dei votanti in alcune sezioni. Ha prospettato un recupero di 35 voti per la propria lista e, con dati riferiti come incerti, un recupero di 22 voti per la lista Lega Messina, sostenendo che lo scarto di circa sette voti potesse incidere sull’assegnazione dei seggi. Ha chiesto l’acquisizione dei verbali sezionali, delle tabelle, dei prospetti e dei plichi, nonché verificazione e riconteggio. Il controinteressato titolare del seggio contestato ha eccepito genericità, mancata notifica alla CECIR e mancato superamento della prova di resistenza, contestando inoltre la mancanza di un principio di prova; in via incidentale ha lamentato la mancata attribuzione di voti alla lista Lega Messina. La Prefettura ha eccepito la mancata notifica alla CECIR e la propria estraneità alla controversia.
La decisione
Il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile per genericità e carattere esplorativo. Il TAR ha ritenuto che, pur essendo attenuati nel contenzioso elettorale gli oneri di specificità e prova, il ricorrente debba indicare la natura dei vizi, le sezioni e il numero delle schede contestate, offrendo almeno un principio di prova plausibile. La candidata aveva prodotto soltanto l’estratto del verbale di proclamazione e non aveva fornito elementi verificabili a sostegno delle discrepanze; inoltre, il dato complessivo dei voti riportato in ricorso non corrispondeva ai dati ufficiali del Ministero dell’Interno. Le richieste di esibizione e di verificazione con riconteggio non possono supplire alla mancanza di allegazioni e prove: i documenti avrebbero dovuto essere acquisiti, anche mediante accesso, e l’ordine giudiziale di esibizione è integrativo, non sostitutivo, dell’onere probatorio e residuale rispetto agli strumenti di acquisizione disponibili. La verificazione e l’apertura dei plichi, quali strumenti di valutazione delle prove già introdotte, non possono essere utilizzate per costruire il principio di prova mancante. Il TAR non ha esaminato le eccezioni sulla costituzione della consigliera eletta e sull’estromissione della Prefettura. Il ricorso incidentale del controinteressato è stato dichiarato improcedibile in conseguenza della decisione sul ricorso principale. Spese compensate per la natura della controversia.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. e), c.p.a.
Se, dunque, l’onere della prova gravante sul ricorrente ai dall’ articolo 40, comma 1, lett. e), c.p.a., in rapporto all’ articolo 64, comma 1, c.p.a., può fondarsi su elementi indiziari, "questi devono essere dotati dell’attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile e idoneo a legittimare l’attività acquisitiva del giudice"
Nel giudizio elettorale l’onere probatorio può essere assolto anche tramite indizi, ma questi devono essere attendibili e idonei a fornire un principio di prova plausibile che giustifichi l’attività acquisitiva del giudice.
art. 64, comma 1, c.p.a.
Se, dunque, l’onere della prova gravante sul ricorrente ai dall’ articolo 40, comma 1, lett. e), c.p.a., in rapporto all’ articolo 64, comma 1, c.p.a., può fondarsi su elementi indiziari, "questi devono essere dotati dell’attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile e idoneo a legittimare l’attività acquisitiva del giudice"
Il principio dispositivo e l’onere della prova non vengono meno nel giudizio elettorale: gli indizi dedotti devono essere sufficientemente attendibili e il giudice non è chiamato a verificare d’ufficio contestazioni meramente ipotetiche.
art. 63, commi 1, 2 e 3, c.p.a.
L’ordine di produzione documentale di cui all’art. 63, secondo comma, c.p.a., infatti, ha carattere integrativo e non sostitutivo dell’onere probatorio delle parti (Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza, 16/06/2026, n. 4807).
L’ordine di acquisizione documentale del giudice integra l’attività probatoria della parte, ma non può supplire all’onere di allegare e provare i fatti contestati. Il giudice può acquisire documenti detenuti dall’amministrazione quando la parte non possa procurarseli attraverso gli strumenti disponibili, incluso l’accesso.
artt. 22 ss. l. 241/1990
L’Ad. Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che gli ordini di esibizione devono assumere carattere residuale di extrema ratio, e che quindi gli stessi possono essere adottati solo qualora la parte non sia in condizione di acquisire il documento attraverso altri strumenti offerti dall’ordinamento (ai quali va ricondotto anche lo strumento dell’accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 ss. l. n. 241/1990 - cfr. sentenze n. 20 e 21 del 2020).
L’accesso documentale è uno degli strumenti che la parte deve utilizzare per acquisire gli atti amministrativi necessari; l’ordine giudiziale di esibizione è residuale e può intervenire quando la parte non sia in grado di ottenere altrimenti il documento.
art. 130, comma 7, c.p.a.
Visto l’art. 130, co. 7, cod. proc. amm.;
La disposizione è richiamata quale disciplina del rito elettorale; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
art. 130, comma 8, c.p.a.
Manda alla Segreteria di trasmettere immediatamente copia della presente sentenza al Sindaco del Comune di Messina e al Prefetto di Messina, per gli adempimenti di cui all’art. 130, comma 8, c.p.a.
La sentenza dispone la trasmissione immediata della decisione al sindaco e al prefetto per gli adempimenti previsti dalla disciplina del rito elettorale.
Massime di principio
- Nel giudizio elettorale l’attenuazione degli oneri di specificità e prova non consente contestazioni generiche o meramente esplorative: il ricorrente deve indicare almeno la natura dei vizi, le sezioni interessate e il numero delle schede contestate, nonché offrire un principio di prova plausibile delle irregolarità dedotte.
- Il ricorrente non può ottenere un riesame generalizzato delle operazioni elettorali sulla base di supposizioni o illazioni; gli indizi addotti devono essere attendibili e concretamente idonei a giustificare l’attività acquisitiva del giudice.
- L’ordine giudiziale di esibizione documentale ha funzione integrativa e non sostitutiva dell’onere probatorio della parte. Se gli atti sono acquisibili mediante gli strumenti ordinari, compreso l’accesso documentale, la parte deve attivarsi per ottenerli; l’esibizione giudiziale è rimedio residuale.
- La verificazione o il riconteggio delle schede non possono essere richiesti per supplire alla mancanza di allegazioni e di un principio di prova: sono strumenti di valutazione delle prove già introdotte e non mezzi per avviare un’indagine esplorativa.
Come è indicizzato
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