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Sentenza

Sentenza n. 990/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato l'ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Uta le aveva imposto, quale proprietaria dei terreni, la rimozione e lo smaltimento o recupero dei rifiuti abbandonati. Ha dedotto la violazione dell'art. 192 d.lgs. 152/2006, difetto di istruttoria e motivazione, errore sui fatti e sui presupposti, genericità dell'ordine e manifesta ingiustizia, sostenendo che il Comune si fosse limitato a richiamare la sentenza di patteggiamento e gli atti delle indagini penali senza svolgere un'autonoma verifica della sua responsabilità. Ha inoltre dedotto che l'ordinanza fondasse una responsabilità sostanzialmente oggettiva o presunta sul solo rapporto coniugale con una persona ritenuta coinvolta nella gestione del fondo, senza provare dolo o colpa della proprietaria; che il sopralluogo fosse stato meramente visivo e a distanza, senza rilievi, prelievi o analisi dei materiali; che la sentenza ex art. 444 c.p.p. non la riguardasse e non potesse dimostrare la sua responsabilità; nonché che l'ordinanza comprendesse una particella della quale ella non era proprietaria né aveva la disponibilità. Ha altresì richiamato la propria età avanzata e la facile accessibilità dei terreni da parte di terzi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza nella parte riguardante la ricorrente. Ha ribadito che l'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 consente di ordinare la rimozione dei rifiuti anche al proprietario o titolare di diritti sull'area solo quando la violazione sia a lui imputabile a titolo di dolo o colpa, sulla base di accertamenti svolti in contraddittorio. La responsabilità del proprietario non è oggettiva né fondata su una presunzione di colpa: può derivare anche da omessa custodia o da una condotta di agevolazione colposa, ma l'amministrazione deve dimostrare, mediante concreti elementi fattuali e adeguata motivazione, la consapevole e censurabile inerzia del proprietario e la prevedibilità dell'evento. Nel caso concreto, l'ordinanza si fondava soltanto sulla proprietà del fondo e sulla presunta delega al coniuge, ritenuta meramente verosimile, oltre che sulla mancata partecipazione della ricorrente al sopralluogo e al contraddittorio. Tali elementi non dimostravano né la sua consapevole inerzia né una condotta colposa di agevolazione dell'abbandono. Il Comune non aveva valorizzato specifici indizi quali la conoscenza del fenomeno, la frequentazione dell'area, precedenti episodi, avvisi, permanenza dei rifiuti, mancata adozione di misure concretamente esigibili o omissioni di vigilanza. Il TAR ha inoltre rilevato che una precedente sentenza aveva escluso la responsabilità del coniuge della ricorrente, sicché quest'ultima non poteva essere destinataria dell'ordine per il solo rapporto coniugale. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità fattuale e giuridica della controversia.

Norme richiamate

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo

    L'ordine di rimozione dei rifiuti può essere rivolto al proprietario o al titolare di diritti sull'area soltanto se l'abbandono gli è imputabile a titolo di dolo o colpa, accertati dall'amministrazione in contraddittorio; la mera proprietà non basta.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato quale base della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.

  • artt. 8 ss. l. 241/1990

    Richiamati in relazione allo svolgimento della partecipazione procedimentale e del contraddittorio.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento riguardante altri soggetti non dimostra, da sola, la responsabilità amministrativa del proprietario estraneo al procedimento penale.

  • art. 445, comma 1-bis, c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il valore probatorio della sentenza di patteggiamento; il TAR ha comunque fondato l'accoglimento sull'assenza di prova della colpa della proprietaria.

  • art. 841 c.c.

    La recinzione del fondo costituisce facoltà del proprietario e la sua omissione non integra di per sé negligenza; può assumere rilievo solo in presenza di consapevolezza dell'attività illecita e di mezzi concretamente idonei a impedirla.

Massime di principio

  • L'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti previsto dall'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 può essere rivolto al proprietario dell'area solo quando l'abbandono sia a lui imputabile a titolo di dolo o colpa, accertati dall'amministrazione in contraddittorio; la mera qualità di proprietario non fonda una responsabilità oggettiva o per colpa presunta.
  • La responsabilità colposa del proprietario può derivare anche dall'omessa custodia o dalla mancata adozione di cautele ragionevoli, ma l'amministrazione deve provare una condotta di agevolazione colposa, ossia una consapevole e oggettivamente censurabile inerzia rispetto a un evento prevedibile e prevenibile secondo le concrete condizioni dell'area.
  • La prova della colpa del proprietario deve risultare da concreti elementi indiziari, quali la conoscenza del fenomeno, la frequentazione o prossimità dell'area, precedenti episodi, avvisi dell'amministrazione, permanenza o accumulo dei rifiuti e omissione di misure preventive concretamente esigibili; il solo rapporto familiare con l'autore materiale o presunto autore dell'abbandono è insufficiente.
  • L'omessa recinzione del fondo non costituisce di per sé indice di colpa del proprietario, poiché la recinzione è una facoltà dominicale; essa può rilevare soltanto quando il proprietario sia consapevole dell'attività illecita e disponga di mezzi concretamente idonei a impedirne la prosecuzione.
  • Una sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti di altri soggetti non esonera l'amministrazione dall'accertare autonomamente, con adeguata istruttoria e motivazione, la responsabilità dolosa o colposa del proprietario destinatario dell'ordinanza di rimozione.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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