Cassazione Penale, Sentenza n. 3440/2025 del 28/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare. La difesa sosteneva l'applicabilità della retrodatazione dei termini di custodia ai sensi dell'art. 297 c.p.p. a far data dall'ordinanza del 26/05/2020 emessa in altro procedimento relativo al medesimo titolo di reato (art. 416-bis c.p.), deducendo che la stessa piattaforma indiziaria (dichiarazioni del collaborante Porto e intercettazioni) era già presente all'epoca del decreto di giudizio immediato nel primo procedimento
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato il rigetto dell'istanza di revoca della custodia. Ha ritenuto che la retrodatazione prevista dall'art. 297 c.p.p. operi solo per i fatti effettivamente desumibili dagli atti anteriori al rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza, intesi come fatti per i quali sussiste una situazione di gravità indiziaria con specifica significanza processuale. Nel caso di specie la Corte ha rilevato che il nuovo materiale (CNR) su cui si è basato il secondo provvedimento cautelare è stato depositato dopo la prima ordinanza e dopo il decreto di giudizio immediato e che le indagini successive coinvolgevano un contesto criminale più ampio (più clan, narcotraffico, estorsioni, intestazione fittizia), richiedendo quindi una valutazione globale che giustifica l'indifferenza di una parziale sovrapponibilità degli elementi indiziari. La difesa non ha fornito una puntuale ricostruzione dei fatti e degli elementi indiziari da retrodatare, per cui il gravame è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Articolo indicato come titolo di reato contestato al ricorrente (associazione di tipo mafioso) e oggetto delle misure cautelari adottate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che la retrodatazione dei termini di custodia opera soltanto per i fatti effettivamente desumibili dagli atti anteriori al rinvio a giudizio nel procedimento della prima ordinanza; per "desumibilità" occorre non la mera conoscibilità di eventi, ma una situazione di gravità indiziaria con specifica rilevanza processuale
Massime di principio
- La retrodatazione prevista dall'art. 297 c.p.p. richiede che i fatti da retrodatare siano effettivamente desumibili dagli atti anteriori al rinvio a giudizio nel procedimento originario e che la loro desumibilità implichi una gravità indiziaria con specifica significanza processuale
- La semplice sovrapposizione formale del titolo di reato o la conoscibilità di singoli elementi fattuali non è sufficiente: è necessaria la dimostrazione puntuale che la stessa piattaforma indiziaria, con rilevanza processuale, era già concreta e idonea a giustificare la misura in precedenza
- Se il nuovo materiale investigativo (relazioni, nuovi atti, dichiarazioni, intercettazioni successive) è stato prodotto dopo la prima ordinanza o dopo il decreto di giudizio immediato, è probabile che la retrodatazione venga negata, soprattutto se le indagini successive ricostruiscono un contesto criminale più ampio
- L'appellante deve fornire una ricostruzione dettagliata e documentata (timeline, riferimenti agli atti, descrizione puntuale degli elementi indiziari) per permettere alla corte di valutare la sovrapponibilità; rilievi generici o conclusioni non suffragate da elementi specifici sono inefficaci
- Le valutazioni di merito del giudice del riesame sono sindacabili con difficoltà in sede di legittimità se fondate su ragionamenti logici e pertinenti; l'impugnazione priva di specificità rischia l'inammissibilità
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