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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37463/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 20/05/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso il provvedimento del GIP che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare. L'inammissibilità era stata motivata dall'assenza della sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione trasmesso via PEC, ai sensi dell'art.87-bis d.lgs. n.150/2022 (prorogato dal D.L. 22/06/2023, n.75). Il difensore aveva invece inviato una seconda PEC sostitutiva contenente l'atto in formato .pdf e in formato .pdf.p7m (file firmato digitalmente) e produceva ricevute di consegna; la cancelleria sembrerebbe aver verificato erroneamente altri file (.dat) non valutando la presenza del .pdf.p7m.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: dalla documentazione (PEC e ricevute) risultava che l'atto era stato trasmesso anche in formato .pdf.p7m, il quale costituisce prova della firma digitale. La Corte ricorda la propria giurisprudenza secondo cui non è necessario ulteriore accertamento quando il file ha estensione .pdf.p7m. Conseguentemente l'ordinanza di inammissibilità è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Milano per il giudizio; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.150 del 2022, art. 87-bis

    Stabilisce che l'atto di impugnazione può essere validamente proposto anche tramite inoltro all'indirizzo PEC del Tribunale, purché sottoscritto digitalmente dal difensore; la Corte ha interpretato che la presenza di un file con estensione .pdf.p7m integra la prova della sottoscrizione digitale richiesta.

  • D.L. 22 giugno 2023, n.75

    Proroga della disciplina transitoria che rende applicabile la possibilità di trasmissione via PEC secondo quanto previsto dall'art.87-bis del d.lgs. n.150/2022.

  • cod. proc. pen., art. 309, comma 7

    Individua l'indirizzo PEC del Tribunale come mezzo di ricezione degli atti; richiamato per la legittimità della trasmissione telematica degli atti di impugnazione.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    Norma richiamata per gli adempimenti consequenziali a seguito della pronuncia della Corte; la cancelleria è incaricata di eseguirne le prescrizioni.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n.43976 del 26/09/2023; Sez. 6, n.19273 del 20/04/2022)

    La Corte ha già affermato che l'estensione .pdf.p7m è, in generale, idonea a dimostrare la presenza di una firma digitale sull'atto; non è necessario procedere ad ulteriori accertamenti quando tale estensione è presente.

Massime di principio

  • La presenza di un file con estensione .pdf.p7m trasmesso via PEC costituisce, di regola, prova della sottoscrizione digitale e soddisfa il requisito previsto dall'art.87-bis per la validità dell'impugnazione telematica.
  • Se il primo invio PEC è carente (es. manca l'allegato), è prudente inviare subito una PEC sostitutiva/intitolata esplicitamente "annulla e sostituisce" e conservare le ricevute di accettazione e di consegna come prova dell'avvenuta trasmissione.
  • La cancelleria deve verificare il file effettivamente depositato (ad es. il .pdf.p7m) e non limitarsi a controlli su file generati dal sistema (.dat) che potrebbero non rappresentare il documento firmato; un controllo formale incompleto può essere sanato in sede di impugnazione alla Corte di Cassazione.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità per presunta mancanza di firma digitale, se esistono evidenze documentali della firma (file .pdf.p7m e ricevute PEC), il rimedio è il ricorso in Cassazione: la Corte può annullare senza rinvio se riconosce l'avvenuto rispetto dei requisiti formali.
  • Per evitare contestazioni, il difensore dovrebbe allegare sia il file leggibile (.pdf) sia la versione firmata (.pdf.p7m) nella stessa PEC e indicare chiaramente nel testo dell'e-mail il contenuto e la natura sostitutiva dell'invio quando necessario.
  • La normativa transitoria che consente l'uso della PEC per le impugnazioni impone comunque che la sottoscrizione sia digitale secondo le modalità tecniche richieste: occorre conformarsi alle specifiche tecniche e conservare le ricevute come prova.

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