Cassazione Penale, Sentenza n. 37463/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 20/05/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso il provvedimento del GIP che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare. L'inammissibilità era stata motivata dall'assenza della sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione trasmesso via PEC, ai sensi dell'art.87-bis d.lgs. n.150/2022 (prorogato dal D.L. 22/06/2023, n.75). Il difensore aveva invece inviato una seconda PEC sostitutiva contenente l'atto in formato .pdf e in formato .pdf.p7m (file firmato digitalmente) e produceva ricevute di consegna; la cancelleria sembrerebbe aver verificato erroneamente altri file (.dat) non valutando la presenza del .pdf.p7m.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: dalla documentazione (PEC e ricevute) risultava che l'atto era stato trasmesso anche in formato .pdf.p7m, il quale costituisce prova della firma digitale. La Corte ricorda la propria giurisprudenza secondo cui non è necessario ulteriore accertamento quando il file ha estensione .pdf.p7m. Conseguentemente l'ordinanza di inammissibilità è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Milano per il giudizio; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.lgs. n.150 del 2022, art. 87-bis
Stabilisce che l'atto di impugnazione può essere validamente proposto anche tramite inoltro all'indirizzo PEC del Tribunale, purché sottoscritto digitalmente dal difensore; la Corte ha interpretato che la presenza di un file con estensione .pdf.p7m integra la prova della sottoscrizione digitale richiesta.
D.L. 22 giugno 2023, n.75
Proroga della disciplina transitoria che rende applicabile la possibilità di trasmissione via PEC secondo quanto previsto dall'art.87-bis del d.lgs. n.150/2022.
cod. proc. pen., art. 309, comma 7
Individua l'indirizzo PEC del Tribunale come mezzo di ricezione degli atti; richiamato per la legittimità della trasmissione telematica degli atti di impugnazione.
disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Norma richiamata per gli adempimenti consequenziali a seguito della pronuncia della Corte; la cancelleria è incaricata di eseguirne le prescrizioni.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n.43976 del 26/09/2023; Sez. 6, n.19273 del 20/04/2022)
La Corte ha già affermato che l'estensione .pdf.p7m è, in generale, idonea a dimostrare la presenza di una firma digitale sull'atto; non è necessario procedere ad ulteriori accertamenti quando tale estensione è presente.
Massime di principio
- La presenza di un file con estensione .pdf.p7m trasmesso via PEC costituisce, di regola, prova della sottoscrizione digitale e soddisfa il requisito previsto dall'art.87-bis per la validità dell'impugnazione telematica.
- Se il primo invio PEC è carente (es. manca l'allegato), è prudente inviare subito una PEC sostitutiva/intitolata esplicitamente "annulla e sostituisce" e conservare le ricevute di accettazione e di consegna come prova dell'avvenuta trasmissione.
- La cancelleria deve verificare il file effettivamente depositato (ad es. il .pdf.p7m) e non limitarsi a controlli su file generati dal sistema (.dat) che potrebbero non rappresentare il documento firmato; un controllo formale incompleto può essere sanato in sede di impugnazione alla Corte di Cassazione.
- In caso di declaratoria di inammissibilità per presunta mancanza di firma digitale, se esistono evidenze documentali della firma (file .pdf.p7m e ricevute PEC), il rimedio è il ricorso in Cassazione: la Corte può annullare senza rinvio se riconosce l'avvenuto rispetto dei requisiti formali.
- Per evitare contestazioni, il difensore dovrebbe allegare sia il file leggibile (.pdf) sia la versione firmata (.pdf.p7m) nella stessa PEC e indicare chiaramente nel testo dell'e-mail il contenuto e la natura sostitutiva dell'invio quando necessario.
- La normativa transitoria che consente l'uso della PEC per le impugnazioni impone comunque che la sottoscrizione sia digitale secondo le modalità tecniche richieste: occorre conformarsi alle specifiche tecniche e conservare le ricevute come prova.
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