Cassazione Penale, Sentenza n. 38665/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: nullità del giudizio di appello per omessa/corretta citazione dell'imputata e del difensore. L'avviso di fissazione dell'udienza era stato inviato via PEC allo studio del difensore di fiducia, il quale era però deceduto prima dell'udienza; l'imputata aveva revocato l'elezione di domicilio e la nomina del difensore; in appello la parte era assente e fu nominato un difensore sostituto che non comparve, senza che fosse comunque nominato un difensore d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Pur riconoscendo la fondatezza del motivo relativo alla nullità della procedura di appello, la Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione (calcolato fino a sette anni e sei mesi per il reato contestato, con aggiunta del periodo di sospensione dal 6/11/2018 al 25/11/2022) sia integralmente decorso rispetto alla durata accertata della detenzione illegale dell'arma (dal 2006 al 28/7/2011). Per la giurisprudenza citata, in caso di concorso tra nullità processuale e causa estintiva del reato prevale la causa estintiva; ne consegue l'annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sezione Unite, Iannelli
Sez. U, n. 28954 del 27.4.2017 (Iannelli)
Principio secondo cui, nel concorso tra una nullità processuale (anche insanabile) e una causa estintiva del reato, prevale la causa estintiva con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Giurisprudenza - Sezione Seconda, Raciti
Sez. 2, n. 1259/2023 del 26.10.2022 (Raciti)
Conferma il principio che la prescrizione prevale sulla nullità processuale quando la nullità non impedisca automaticamente la dichiarazione di estinzione del reato; ciò giustifica l'annullamento senza rinvio.
Termine di prescrizione per il delitto di detenzione illegale di arma comune da sparo
Termine massimo di prescrizione indicato nella sentenza: 7 anni e 6 mesi; periodo di sospensione considerato: dal 6/11/2018 al 25/11/2022
La Corte ha calcolato la prescrizione tenendo conto della durata del fatto accertato (2006-28/7/2011) e delle sospensioni del termine, concludendo che il termine di prescrizione è interamente decorso.
Massime di principio
- Quando in cassazione coesistono una nullità processuale e una causa estintiva del reato (prescrizione), la causa estintiva può prevalere conducendo all'annullamento senza rinvio della sentenza.
- La correttezza della citazione e della partecipazione del difensore è essenziale; la notifica inviata a un difensore poi deceduto o dopo la revoca di domicilio può rendere invalido il giudizio d'appello, salvo che intervenga la prescrizione.
- Nel calcolo della prescrizione devono essere considerati tutti i periodi di sospensione riconosciuti (es. sospensione correlata a determinati atti processuali o notifiche), e la prescrizione può essere dichiarata anche quando la nullità sarebbe altrimenti causa di annullamento con rinvio.
- Se l'imputato resta senza difensore effettivamente nominato (mancata nomina di difensore d'ufficio o mancata comparizione del sostituto), ciò integra motivo di nullità del giudizio d'appello che può portare a annullamento, salvo che il reato sia estinto per prescrizione.
- In casi analoghi è importante valutare tempestivamente la prescrizione insieme al profilo di nullità: anche una nullità palese e insanabile può risultare priva di effetto pratico se il reato è ormai prescritto.
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