Sentenza n. 318/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento della nota del 03/03/2025, prot. n. 1827: diniego di regolarizzazione dell''occupazione e conferma dell’intimazione di sgombero di un fondo in proprietà comunale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di regolarizzazione dell'occupazione sine titulo di un fondo comunale e conferma dell'intimazione di sgombero
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente impugnava il diniego di regolarizzazione dell'occupazione, iniziata nel 2015, di un fondo comunale sito nell'area PIP, nonché le note con cui il Comune aveva contestato l'abusività dell'occupazione e disposto lo sgombero. Deduceva, anzitutto, la violazione dell'art. 4 del regolamento comunale COSAP e l'eccesso di potere per finalità ritorsiva, sostenendo che il diniego fosse stato adottato a seguito della rottura delle trattative per la cessione del terreno in compensazione di un proprio credito verso il Comune. Sosteneva inoltre che la prospettata dismissione del bene non impedisse la regolarizzazione, anche perché l'occupante avrebbe potuto essere considerato titolare di una posizione di prelazione ai sensi dell'art. 7 del regolamento COSAP. Deduceva, infine, disparità di trattamento, richiamando l'autorizzazione dell'occupazione di un fondo adiacente in favore di altra società. Il Comune eccepiva l'infondatezza del ricorso, evidenziando l'assenza di un titolo concessorio, la morosità della ricorrente, la mancata acquisizione di un titolo legittimante e la destinazione dell'area alla prossima dismissione a terzi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la società non aveva mai conseguito un idoneo titolo all'occupazione del fondo e che la richiesta di regolarizzazione era stata presentata solo dopo la diffida di sgombero e mentre perdurava la morosità relativa al canone 2024. Ha inoltre considerato la condotta non collaborativa della società nelle trattative per la cessione del bene, la recente acquisizione da parte del fondo dell'attitudine all'insediamento produttivo e la discordanza tra l'uso quale deposito di materiali edili e la classificazione dell'area PIP. Tali circostanze giustificavano, in relazione all'interesse pubblico alla prossima vendita del terreno a terzi, il diniego di regolarizzazione e la conferma dello sgombero. Il regolamento COSAP attribuisce all'amministrazione una mera facoltà di regolarizzare l'occupazione sine titulo, non un obbligo, e l'istanza non produce alcun diritto di insistenza o alla costituzione o al rinnovo di un rapporto concessorio. In mancanza di un titolo valido ed efficace, l'occupazione è abusiva e il Comune può esercitare l'autotutela possessoria prevista dall'art. 823, comma 2, c.c., con applicazione dello sgombero. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento, sia perché non era stata dimostrata l'identità delle situazioni poste a confronto, sia perché non può essere invocato quale termine di paragone un eventuale atto illegittimo adottato in favore di altro soggetto. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, Regolamento comunale COSAP
È fatta salva la possibilità per l'occupante abusivo di non procedere alla riduzione in pristino qualora si attivi per regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, mediante la presentazione della richiesta di autorizzazione, rilascio del relativo atto e pagamento del corrispondente canone
La regolarizzazione dell'occupazione abusiva è una facoltà dell'amministrazione, subordinata alla presentazione della richiesta, al rilascio dell'atto autorizzativo e al pagamento del canone; l'istanza del privato non determina automaticamente la regolarizzazione.
art. 7, comma 9, Regolamento comunale COSAP
È facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interessi pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità
Il Comune può vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico; tale previsione sostiene il diniego quando la destinazione pubblica o la prossima dismissione del bene siano incompatibili con la permanenza dell'occupazione.
art. 823, comma 2, cod. civ.
In presenza di occupazione senza titolo di un bene comunale, l'amministrazione può esercitare l'autotutela possessoria e disporre lo sgombero.
Massime di principio
- La regolarizzazione di un'occupazione sine titulo di un bene comunale, quando prevista dal regolamento dell'ente come possibilità subordinata al rilascio di un'autorizzazione, costituisce una facoltà discrezionale dell'amministrazione e non un diritto dell'occupante.
- L'istanza di regolarizzazione o di proroga presentata dall'occupante abusivo non radica un diritto di insistenza né un'aspettativa qualificata alla costituzione o al rinnovo del rapporto concessorio; l'amministrazione deve valutare la richiesta alla luce dell'interesse pubblico attuale.
- La mancanza originaria o la perdita di un valido titolo concessorio rende abusiva l'occupazione di un bene pubblico e legittima l'amministrazione all'esercizio dell'autotutela possessoria e all'adozione dello sgombero, quando tale misura sia conseguente all'assenza del titolo.
- La disparità di trattamento può essere riconosciuta solo in presenza di situazioni oggettivamente e assolutamente identiche; inoltre, un privato non può invocare quale termine di paragone un trattamento illegittimo ricevuto da altri per ottenere la reiterazione della medesima illegittimità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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