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Sentenza

Sentenza n. 154/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione di ENEA n. 232/2025/DIRGEN del 20/6/2025 (comunicata in data 23/6/2025), con cui è stata disposta l'aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento del servizio di vigilanza e portierato nei centri di Bologna, Brasimone e Santa Teresa (CIG B2B4A79D59) in favore della Società CSM Global Security Servizi - di tutti i verbali della procedura relativi alle sedute pubbliche e private, con particolare riferimento ai verbali di valutazione della documentazione amministrativa (doc. 3 - verbali doc. amministrativa) e delle offerte tecniche (doc. 4 - verbali offerte tecniche), con relativi allegati, ai verbali relativi al sub procedimento di verifica della congruità dell'offerta e proposta di aggiudicazione; - ove occorrer possa, di tutti gli atti di gara, ivi compreso il Capitolato d'oneri; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non conosciuto; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e per il subentro per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio Leonardo servizi e lavori “società cooperativa consortile stabile” il 26/8/2025: - della Determinazione di ENEA n. 232/2025/DIRGEN del 20/6/2025 (comunicata in data 23/6/2025), con cui è stata disposta l’aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza e portierato nei centri di Bologna, Brasimone e Santa Teresa (CIG B2B4A79D59) in favore della Società CSM Global Security Servizi - di tutti i verbali della procedura relativi alle sedute pubbliche e private, con particolare riferimento ai verbali di valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche con relativi allegati, ai verbali relativi al sub procedimento di verifica della congruità dell’offerta e proposta di aggiudicazione con relativi allegati; - ove occorrer possa, di tutti gli atti di gara, ivi compreso il Capitolato d’oneri - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non conosciuto; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e per il subentro.

Giustizia amministrativa202508634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della gara ENEA per il servizio di vigilanza e portierato nei centri di Bologna, Brasimone e Santa Teresa in favore dell'aggiudicataria, con contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia del contratto e subentro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione deducendo: 1) violazione della disciplina sulle licenze prefettizie per la vigilanza privata e della lex specialis, sostenendo che l'aggiudicataria, al momento della presentazione dell'offerta, non disponesse di una valida richiesta di estensione territoriale della licenza, poiché la comunicazione alla Prefettura era priva della documentazione integrativa necessaria; 2) violazione del capitolato e dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023, poiché l'aggiudicataria non avrebbe risposto tempestivamente o esaustivamente alle richieste di soccorso istruttorio concernenti l'estensione della licenza prefettizia e la sottoscrizione della garanzia fideiussoria; 3) violazione delle disposizioni del d.lgs. 36/2023, della lex specialis e del Regolamento (CE) n. 765/2008, sostenendo che quattro certificazioni di qualità prodotte dall'aggiudicataria non fossero utilizzabili ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, perché rilasciate da organismi non accreditati o da organismi aventi sede in Stati non membri dell'Unione europea. Con i motivi aggiunti la ricorrente ha integrato il primo motivo sulla base della documentazione acquisita mediante accesso agli atti.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente disposto l'estromissione della Prefettura di Roma, poiché non aveva adottato alcuno degli atti impugnati. Nel merito ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto al primo motivo, ha ritenuto sufficiente, ai fini della partecipazione, la presentazione alla Prefettura competente della comunicazione o richiesta di estensione territoriale della licenza prefettizia, con indicazione delle ulteriori province interessate, mentre il perfezionamento dell'estensione e la verifica dei requisiti restano rilevanti ai fini della stipulazione e dell'esecuzione del contratto. La disciplina interna deve essere interpretata conformemente ai principi dell'Unione europea, che non consentono di reintrodurre limiti territoriali all'esercizio della vigilanza privata dopo il rilascio della licenza. La carenza della documentazione allegata alla comunicazione non ne ha determinato l'inesistenza: la nota prefettizia del 10 ottobre 2024 è stata interpretata come richiesta di integrazione e non come diniego definitivo, anche perché la Prefettura non aveva accertato l'insussistenza dei presupposti sostanziali per l'attività. Il requisito risultava quindi posseduto al momento dell'offerta e, comunque, era incontestatamente sussistente alla stipula. Quanto al secondo motivo, il TAR ha accertato che l'aggiudicataria aveva risposto entro i termini a entrambe le richieste di soccorso istruttorio, producendo documenti utili; le ulteriori richieste della stazione appaltante costituivano interlocuzioni e chiarimenti. In applicazione del favor partecipationis, l'esclusione è giustificata dall'inerzia dell'operatore, non dalla mera insufficienza o non esaustività della documentazione trasmessa dopo un riscontro diligente. Quanto al terzo motivo, il TAR ha ritenuto valide le quattro certificazioni, poiché rilasciate da organismi accreditati nell'ambito di accordi multilaterali IAF o EA/MLA. La valutazione inter pares prevista dal Regolamento (CE) n. 765/2008 rende tali accreditamenti equivalenti a quelli degli organismi nazionali degli Stati membri. Ricorso e motivi aggiunti sono stati quindi respinti; spese compensate per la peculiarità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 134 r.d. 773/1931 (TULPS)

    La licenza prefettizia per l'esercizio della vigilanza privata non può essere interpretata in modo da imporre limiti territoriali incompatibili con la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi.

  • art. 257 r.d. 635/1940

    La disciplina regolamentare sull'estensione territoriale della licenza deve essere applicata in conformità ai principi dell'Unione europea.

  • art. 257-ter, comma 5, r.d. 635/1940

    La notifica al prefetto ai fini dell'estensione territoriale deve essere intesa come comunicazione di inizio attività, non subordinata al decorso di un ulteriore termine di novanta giorni, ferma la possibilità di intervento inibitorio della Prefettura.

  • art. 19, commi 2 e 3, l. 241/1990

    L'attività oggetto di segnalazione può iniziare dalla presentazione della comunicazione; l'inibizione presuppone l'accertamento della carenza dei requisiti o dei presupposti. Le carenze documentali agevolmente superabili devono essere oggetto di richiesta di integrazione e non comportano automaticamente l'inesistenza della segnalazione.

  • art. 6 l. 241/1990

    Il generale dovere di soccorso istruttorio impone all'amministrazione di consentire il perfezionamento di una segnalazione affetta da carenze meramente documentali superabili.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Il soccorso istruttorio non conduce all'esclusione quando l'operatore risponde tempestivamente e diligentemente alla richiesta, anche se la documentazione prodotta non risulta pienamente satisfattiva per la stazione appaltante.

  • art. 10 Regolamento (CE) n. 765/2008

    La valutazione inter pares nell'ambito degli accordi di accreditamento comporta l'accettazione, da parte degli altri firmatari, dell'equivalenza dei rispettivi sistemi di accreditamento.

  • artt. 1, 2, 4 e 5 d.lgs. 36/2023

    I principi generali del Codice dei contratti pubblici, inclusi risultato, fiducia, accesso al mercato e buona fede, orientano l'interpretazione delle regole di gara e il favor partecipationis.

  • artt. 95, 98, 105, 107 e 108 d.lgs. 36/2023

    Le disposizioni disciplinano la valutazione dell'offerta e dei requisiti nel contesto della gara; nel caso concreto non impediscono l'utilizzo delle certificazioni rilasciate da organismi accreditati nell'ambito di accordi EA/MLA o IAF/MLA.

  • Regolamento (UE) n. 765/2008

    Le certificazioni rilasciate da organismi accreditati da enti firmatari degli accordi multilaterali EA/MLA o IAF/MLA sono equivalenti a quelle rilasciate da organismi accreditati dagli enti nazionali degli Stati membri.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis richiede, per partecipare a una gara relativa a servizi di vigilanza privata, una licenza prefettizia compatibile con il territorio di esecuzione oppure la domanda di estensione territoriale, è sufficiente che l'operatore abbia presentato entro il termine per le offerte una comunicazione alla Prefettura competente, indicando le ulteriori province interessate; il conseguimento dell'estensione può costituire condizione per la stipulazione del contratto.
  • La disciplina nazionale sull'estensione territoriale delle licenze di vigilanza privata deve essere interpretata conformemente al diritto dell'Unione europea: non è consentito subordinare l'esercizio dell'attività al decorso di un ulteriore termine autorizzatorio quando la comunicazione alla Prefettura vale come comunicazione di inizio attività, salva la possibilità di intervento inibitorio in caso di carenza dei requisiti.
  • La carenza di documentazione allegata a una comunicazione di estensione territoriale non ne determina automaticamente l'inesistenza o l'inidoneità, se l'amministrazione non ha accertato l'insussistenza dei presupposti sostanziali e si è limitata a richiedere integrazioni documentali; la comunicazione conserva efficacia, ferma la necessità di conformare l'attività ai requisiti richiesti.
  • Nelle procedure di gara, il soccorso istruttorio giustifica l'esclusione per l'inerzia dell'operatore a fronte della richiesta di integrazione, non per il solo fatto che l'operatore diligente abbia risposto entro il termine con documentazione ritenuta non pienamente satisfattiva dalla stazione appaltante.
  • Le certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati da enti nazionali di Stati europei o extra-UE aderenti ad accordi multilaterali EA/MLA o IAF/MLA sono equivalenti, ai fini della gara, a quelle rilasciate da organismi accreditati dagli enti nazionali degli Stati membri, in ragione della valutazione inter pares prevista dal Regolamento (CE) n. 765/2008.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneProcedura di garaSCIA e liberalizzazioni
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativo
SottomaterieSoccorso istruttorio
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneSoccorso istruttorioSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicità

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