Sentenza n. 101/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per l’ottemperanza: della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, n. 54 del 2024, resa tra le parti, depositata il 22 gennaio 2024, pronunciata nel giudizio n.r.g. 465/2023; - per la dichiarazione di nullità: delle note dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana n. 2165 del 21 maggio 2024 e n. 22663 del 28 maggio 2024; della nota della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento n. 2593 del 28 marzo 2024; del verbale della seduta istruttoria del 22 aprile 2024 della Speciale commissione-Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricorso in riassunzione del giudizio di ottemperanza e domanda di nullità di atti asseritamente adottati in violazione del giudicato
Esito
Favorevole al resistente (assessorato regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha riassunto davanti al CGARS, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a., un giudizio già proposto davanti al TAR per l’ottemperanza della sentenza del CGARS n. 54 del 2024 e per la declaratoria di nullità di alcune note dell’Assessorato regionale, di una nota della Soprintendenza e di un verbale della Speciale commissione-Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio. La riassunzione è stata effettuata dopo che il TAR, con sentenza n. 2303 del 2025, si era dichiarato incompetente, ritenendo possibile la riassunzione davanti al CGARS. L’Assessorato ha chiesto il rigetto. Il CGARS ha rilevato d’ufficio la questione dell’ammissibilità della riassunzione davanti a un giudice di grado diverso da quello adito originariamente.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione. La traslatio iudicii presuppone l’omogeneità dei presupposti processuali tra il giudizio originario e quello davanti al giudice ad quem. Tale omogeneità non sussiste tra il giudizio di ottemperanza erroneamente proposto davanti al TAR, giudice di primo grado, e il giudizio di ottemperanza attribuito in unico grado al Consiglio di Stato o al CGARS. La competenza del giudice superiore in materia di ottemperanza, nei casi previsti dall’art. 113 c.p.a., è eccezionale e strutturalmente diversa dalla competenza generale dei TAR; inoltre, la riassunzione in tale ipotesi non è prevista dal codice del processo amministrativo e non può essere ammessa praeter legem. Il TAR avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso, eventualmente appellabile ai sensi dell’art. 105 c.p.a., senza disporre la riassunzione davanti al CGARS. La parte interessata può proporre ex novo la domanda di ottemperanza davanti al giudice competente, con effetti sostanziali e processuali decorrenti dalla nuova proposizione, salvo il limite della prescrizione dell’actio iudicati. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15, comma 4, c.p.a.
La disposizione non consente la riassunzione davanti a un giudice di grado diverso quando manchi l’omogeneità dei presupposti processuali necessaria per la traslatio iudicii.
art. 73 c.p.a.
Ha consentito al Collegio di rilevare d’ufficio la questione relativa all’ammissibilità del ricorso in riassunzione.
art. 105 c.p.a.
La sentenza del TAR che dichiari l’inammissibilità del ricorso di ottemperanza può essere appellata e, se del caso, riformata dal giudice d’appello.
art. 113 c.p.a.
Attribuisce al Consiglio di Stato, nei casi previsti, la competenza quale giudice di unico grado in materia di ottemperanza; tale competenza eccezionale impedisce la traslazione mediante riassunzione dal TAR.
art. 2953 c.c.
La domanda di ottemperanza può essere riproposta davanti al giudice competente entro i limiti temporali dell’actio iudicati, senza necessità di conservare gli effetti processuali della precedente domanda.
Massime di principio
- La riassunzione di un giudizio davanti a un giudice amministrativo di grado diverso è ammissibile solo quando tra il giudizio originario e quello riassunto sussista omogeneità dei presupposti processuali idonea a fondare la traslatio iudicii.
- L’erronea proposizione davanti al TAR di un ricorso di ottemperanza rientrante nella competenza in unico grado del Consiglio di Stato o del CGARS non consente la riassunzione del medesimo giudizio davanti al giudice superiore, perché sono diverse la struttura e la funzione delle rispettive competenze.
- In caso di erronea proposizione del ricorso di ottemperanza davanti al TAR, il TAR deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso; la relativa pronuncia può essere impugnata in appello, ma l’appello non può essere convertito in un autonomo ricorso di ottemperanza davanti al giudice superiore.
- La parte può riproporre ex novo la domanda di ottemperanza davanti al giudice competente, con nuovi effetti sostanziali e processuali decorrenti dalla nuova proposizione, purché non sia intervenuta la prescrizione dell’actio iudicati.
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