Cassazione Civile, Ordinanza n. 32082/2023 del 20/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Brescia, Sezione specializzata impresa, il giudice istruttore aveva emesso un'ordinanza con cui si era limitato a concedere i termini istruttori ex art. 183, comma 6, c.p.c. Le parti ricorrenti avevano sollevato eccezione di incompetenza territoriale e, contro l'ordinanza, hanno proposto regolamento di competenza deducendo: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 23 c.p.c. e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 168/2003; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 3, in particolare del terzo comma, e dell'art. 4 del d.lgs. n. 168/2003; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 22 c.p.c. In sostanza, sostenevano che il giudice avesse deciso sulla competenza o comunque adottato un provvedimento impugnabile con regolamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il provvedimento impugnato non conteneva alcuna espressa statuizione sulla competenza, era stato adottato senza rimessione della causa in decisione e senza invito alle parti a precisare le conclusioni, ed era limitato alla concessione dei termini istruttori ex art. 183, comma 6, c.p.c. Pertanto, non integrava una decisione sulla competenza suscettibile di regolamento ex art. 42 c.p.c. La Corte ha anche disposto la rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Brescia, Sezione specializzata impresa, e ha posto le spese del giudizio di regolamento a carico della parte soccombente, dichiarando altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 183, comma 6, c.p.c.
L'ordinanza che si limiti a concedere i termini istruttori non contiene di per sé una decisione sulla competenza.
art. 42 c.p.c.
Il regolamento di competenza è esperibile solo contro un provvedimento che abbia effettivamente deciso la questione di competenza secondo i requisiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 23 c.p.c.
Norma invocata dai ricorrenti a sostegno dell'eccezione di incompetenza territoriale, ma non ritenuta violata nel provvedimento impugnato.
art. 3 d.lgs. n. 168/2003
Norma invocata dai ricorrenti; la Corte non esamina il merito della dedotta violazione perché l'ordinanza non ha deciso sulla competenza.
art. 4 d.lgs. n. 168/2003
Norma invocata dai ricorrenti; la Corte non esamina il merito della dedotta violazione perché l'ordinanza non ha deciso sulla competenza.
art. 22 c.p.c.
Norma invocata dai ricorrenti; la Corte non esamina il merito della dedotta violazione perché l'ordinanza non ha deciso sulla competenza.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il provvedimento del giudice che si limiti a disporre la prosecuzione del giudizio e a fissare termini istruttori non è, di regola, impugnabile con regolamento di competenza se non contiene una chiara e definitiva statuizione sulla competenza.
- Per rendere proponibile il regolamento di competenza, la decisione del giudice deve manifestare in modo assolutamente inequivoco la volontà di risolvere definitivamente davanti a sé la questione di competenza; in mancanza, il rimedio è inammissibile.
- L'assenza di rimessione della causa in decisione e di invito alle parti a precisare integralmente le conclusioni depone nel senso che il provvedimento ha natura meramente istruttoria e non decisoria sulla competenza.
- La mera deduzione, nel ricorso, di norme sulla competenza territoriale o sulla competenza delle sezioni specializzate non consente il regolamento se l'ordinanza impugnata non abbia effettivamente pronunciato sulla questione.
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